Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. - Etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
(D.M. 08/03/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
VISTO, in particolare, l’articolo 119 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117, che prevede l’obbligo di riportare in etichetta, tra l’altro, la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale;
VISTO l’articolo 5, paragrafo 8 del Regolamento (UE) 2021/2117 il quale fissa all’8 dicembre 2023 la data di entrata in vigore delle nuove regole di etichettatura di cui all’articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013;
VISTI, altresì, i paragrafi 4 e 5 dell’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 i quali, in deroga al principio stabilito al paragrafo 1, consentono di fornire la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale per via elettronica, limitando l’obbligo di riportare nell’etichetta apposta sulle bottiglie la sola indicazione del valore energetico;
VISTO il decreto ministeriale 675460 del 7 dicembre 2023 relativo a “Etichettatura dei prodotti vitivinicoli - Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - articolo 119”;
VISTO, in particolare, il comma 2, dell’articolo unico del decreto 7 dicembre 2023 che fissa all’ 8 marzo 2024 il termine ultimo per usufruire della deroga per l’etichettatura e la commercializzazione dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 “i” accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale;
RITENUTO, ai fini di assicurare il rispetto dei principi di sostenibilità economica ed ambientale di consentire lo smaltimento delle nuove etichette riportanti il simbolo ISO “i”;
RITENUTO, altresì, di prorogare tale possibilità di smaltimento delle etichette limitatamente ai vini ed ai prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale
DECRETA
(Articolo unico)
1. Per le motivazioni espresse in premessa, è consentito etichettare i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 “i” accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale fino al 30 giugno 2024 e solo per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale.
2. Qualora non utilizzate entro la data indicata al precedente comma 1, le etichette rimanenti possono continuare ad essere utilizzate solo se corrette mediante l’apposizione di un adesivo riportante il termine “ingredienti” accanto al simbolo “i” o ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. I vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere commercializzati sul territorio nazionale sino ad esaurimento scorte.
4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste all’articolo 74 comma 1 della legge 238/2016.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dall’8 marzo 2024.
Roma,
On.le Francesco Lollobrigida
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)