Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 06-03-2024
Numero provvedimento: 110335
Tipo gazzetta: Nessuna

Autorizzazione a «DQA - Dipartimento di qualità agroalimentare s.r.l.» ad effettuare i compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali sugli operatori e gruppi di operatori biologici ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2023 n. 148.

(Decreto 06/03/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


L’ISPETTORE GENERALE CAPO




Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l’articolo 28 del citato Regolamento (UE) 2017/625 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto legislativo del 6 ottobre 2023 n. 148 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari” che ha abrogato il decreto legislativo del 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica”;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” e, in particolare, l’art. 8, comma 3;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 108, concernente il conferimento al Dott. Felice Assenza dell’incarico di Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto n. 3464 dell’8 marzo 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di autorizzazione a «DQA - Dipartimento di qualità agroalimentare s.r.l.» ad effettuare attività di controllo sugli operatori biologici ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

Considerato che l’autorizzazione ha validità quinquennale fino al 7 marzo 2024, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione, presentata in data 21 dicembre 2023 da «DQA - Dipartimento di qualità agroalimentare s.r.l.», a svolgere i compiti di organismo di controllo nel settore dell’agricoltura biologica, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2023 n. 148, nonché le successive integrazioni di cui l’ultima del 29 febbraio 2024;

Valutata e ritenuta conforme la documentazione prodotta da «DQA - Dipartimento di qualità agroalimentare s.r.l.», approvata con nota dell’Ufficio EX VICO I n. 107224 del 5 marzo 2024;

Visto il certificato di accreditamento alla Norma UNI CEI EN/IEC 17065:2012 n. 0106PRD REV. 000 del 01 gennaio 2023 rilasciato da ACCREDIA a «DQA - Dipartimento di qualità agroalimentare s.r.l.»;

Ritenuti sussistenti i requisiti di legge necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo previste dall’articolo 40 del citato Regolamento (UE) 2018/848 e dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2023 n. 148;

 

DECRETA



Articolo 1

(Autorizzazione)

1. Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2023 n. 148, l’organismo di controllo denominato «DQA - Dipartimento di qualità agroalimentare s.r.l.», con sede legale in Roma, via Nazionale 89/A, è autorizzato ad espletare i compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali, previsti dall’articolo 40 del Regolamento (UE) 2018/848, sugli operatori e gruppi di operatori che svolgono l’attività di:

- produzione

- preparazione

- distribuzione/immissione sul mercato

- magazzinaggio

per le seguenti categorie di prodotto certificato ai sensi dell’art. 35 del Reg. UE 2018/848:

- vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

- animali e prodotti animali non trasformati;

- prodotti agricoli trasformati, compresi i prodotti dell’acquacoltura destinati ad essere utilizzati come alimenti;

- mangimi;

- altri prodotti elencati nell’allegato I del Reg. (UE) 2018/848 o non rientranti nelle catego rie precedenti.

2. All’organismo di controllo «DQA - Dipartimento di qualità agroalimentare s.r.l.» è delegato l’uso del

sigillo elettronico certificato ai fini del rilascio del certificato in formato elettronico.

3. All’organismo «DQA - Dipartimento di qualità agroalimentare s.r.l.» è attribuito il codice IT-BIO-20.

 

Articolo 2

(Compiti ed obblighi del soggetto autorizzato)

1. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 ha il compito di svolgere l’attività di controllo finalizzata a verificare la conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale nel settore dell’agricoltura biologica sugli operatori e gruppi di operatori assoggettati al proprio controllo.

2. L’organismo di controllo di cui all’art. 1 è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dai Regolamenti dell’Unione Europea e dalla normativa nazionale nel settore dell’agricoltura biologica, nonché le prescrizioni impartite dall’Autorità nazionale competente ed è assoggettato alla vigilanza delle  Autorità indicate all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2023 n. 148.

 

Articolo 3

(Decorrenza e durata dell’autorizzazione)

L’autorizzazione di cui all’articolo 1 ha durata quinquennale a decorrere dall’8 marzo 2024.

 

Art. 4

(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)

L’autorizzazione di cui all’art. 1 sarà sospesa o revocata nei casi previsti dall’art. 6 del Decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.

Il presente decreto è pubblicato sul internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

L’Ispettore Generale Capo

Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD)