Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 07-05-2010
Numero provvedimento: 15
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

OCM unica Reg. n. 1234/07 – art. 103-unvicies.Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni sulla vite da vino per il raccolto 2010/2011

1. Premessa

A partire dal 1° gennaio 2010, la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli per la coltura della vite da vino è effettuata nell’ambito del Regime di sostegno di cui all’art.103-unvicies del regolamento n. 1234/07, del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, e del Piano Assicurativo nazionale approvato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 22 dicembre 2009, ai sensi del D.L.gs.n. 102/04 e successive modifiche. La nuova misura si aggiunge agli analoghi preesistenti interventi del Fondo di solidarietà nazionale.

Possono accedere al pagamento del sostegno per l’assicurazione del raccolto 2010/2011, i viticoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 agevolate con il contributo pubblico per la copertura dei rischi di perdite economiche derivanti da condizioni climatiche avverse, assimilabili alle calamità naturali, come definite dall’art.2 par.8 del Reg. n. 1857/06, ed a rischi climatici, fitopatie ed attacchi parassitari a carico dell’uva da vino, secondo quanto previsto dal predetto Piano Assicurativo nazionale 2010.

2. Requisiti per la presentazione della domanda di contributo

I viticoltori che stipulano polizze assicurative di cui alla premessa possono accedere al sostegno per l’assicurazione del raccolto 2010/2011, erogato dall’Organismo Pagatore AGEA, a condizione che:

– abbiano costituito e aggiornato il proprio fascicolo aziendale;

– abbiano presentato all’Organismo Pagatore AGEA, domanda ai sensi della presente circolare entro il 17 maggio 2010, come da modulistica messa a disposizione sul sistema informativo (vedi fac simile allegato);

– le produzioni oggetto di assicurazione siano ottenute da vigneti, ubicati in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Umbria, Marche, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano;

– i vigneti di cui al punto precedente siano in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, la cui produzione ha formato oggetto di Dichiarazioni Vitivinicole;

– i vigneti, le cui produzioni sono oggetto di assicurazione, siano impiantati con varietà di uve da vino classificate dalle Regioni in conformità all’accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002.

I produttori che non possiedono i predetti requisiti sono esclusi dall’aiuto.

Per ottenere il pagamento dell’aiuto, il viticoltore deve aver stipulato una polizza assicurativa avente durata annuale e che copre i rischi contemplati dal piano assicurativo nazionale 2010.

Il viticoltore dovrà far pervenire i dati della polizza assicurativa e la prova del pagamento del premio entro il 31 luglio 2010, tramite:

– gli organismi associativi (Consorzi di difesa) se ha aderito a polizze collettive con quietanza in nome e per conto del viticoltore richiedente;

– il centro di assistenza agricola (CAA) per le polizze stipulate individualmente dai viticoltori che hanno conferito mandato allo stesso;

– l’Organismo Pagatore AGEA, via Palestro 81, 00185 Roma per polizze individuali stipulate da viticoltori che non hanno conferito un mandato al CAA.

Nel caso di polizze collettive sottoscritte da Consorzi di Difesa in nome e per conto dei viticoltori richiedenti, deve essere fatta pervenire entro il 31 luglio 2010 all’Organismo Pagatore AGEA, una Dichiarazione riepilogativa nella quale sia indicato, per ciascuna polizza, l’importo complessivamente versato dal Consorzio e l’importo versato dal Consorzio stesso in nome e per conto di ciascun viticoltore richiedente il sostegno .

Presso la sede del Consorzio dovrà, a partire da quella data, essere disponibile la quietanza del pagamento del premio della polizza e ogni eventuale documentazione utile a riconciliare il pagamento del premio effettuato dal Consorzio con gli importi attribuiti ai singoli viticoltori richiedenti il sostegno.

3. Presentazione della domanda di contributo.

3.1 Presentazione in forma telematica.

Il viticoltore che si avvale dell’assistenza di un CAA cui ha conferito mandato troverà le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda, presso lo stesso.

Il CAA provvederà a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

3.2 Presentazione in forma cartacea.

Il viticoltore che non si avvale dell’assistenza di un CAA può scaricare il modello corredato di numero identificativo (barcode), collegandosi al portale SIAN (www.sian.it), secondo le istruzioni ivi indicate.

Al modulo cartaceo debitamente compilato in ogni sua parte deve essere allegata la seguente documentazione:

• copia del documento d’identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante della ditta richiedente;

• copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale del richiedente;

• attestato dell’Istituto di Credito che conferma che il codice IBAN riportato in domanda è riferito ad un conto corrente nelle disponibilità del richiedente;

La domanda, sottoscritta, corredata degli allegati, deve pervenire all’Organismo Pagatore AGEA in Via Palestro n. 81, 00185 Roma, entro il 17 maggio 2010, consegnandola direttamente all’Ufficio accettazione, con rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento secondo le modalità sotto indicate. Sulla busta contenente la domanda deve essere indicato il seguente indirizzo:

AGEA - Ufficio PAC Prodotti Animali, Seminativi e Foraggi

Settore Assicurazione vite da vino

Domanda contributo sull’assicurazione sulla vite da vino – Raccolto Camp. 2010/2011 Via Palestro n. 81

00185 Roma

3.3 Termini di presentazione della domanda.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 17 maggio 2010 sulla modulistica messa a disposizione dall’Organismo Pagatore AGEA.

4. Controlli

L’Organismo Pagatore AGEA effettuerà controlli sistematici sulle domande di aiuto, incrociandoli con i dati delle polizze assicurative acquisiti sul Sistema Informativo.

L’O.P. AGEA, inoltre, effettuerà su un campione di viticoltori richiedenti il sostegno , controlli finalizzati ad accertare:

• la coerenza delle informazioni registrate nel fascicolo aziendale, riguardo in particolare l’effettiva presenza del vigneto la cui produzione è oggetto della polizza, con il contenuto della polizza assicurativa stessa;

• che i vigneti, oggetto della predetta polizza assicurativa, sono in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, la cui produzione ha formato oggetto di Dichiarazioni Vitivinicole

• la presenza di una polizza assicurativa conforme alle prescrizioni e della relativa quietanza Tali controlli campionari potranno essere effettuati anche dopo il pagamento dell’aiuto stesso.

5. Comunicazioni relative al procedimento di ammissibilità al sostegno

Ai sensi dell’art. 3 bis della L. 241/90 e successive modificazioni, l’Organismo Pagatore AGEA utilizza la telematica nei rapporti con i produttori.

Le informazioni relative al procedimento amministrativo attivato con la presentazione della domanda sono rese disponibili a partire dal 30 giugno 2010:

• collegandosi al sito www.agea.gov.it secondo le istruzioni ivi indicate;

• per il tramite del proprio CAA nel caso in cui la presentazione della domanda sia stata effettuata tramite lo stesso. Il pagamento del sostegno, nella misura percentuale minima consentita, ivi compresi eventuali abbattimenti lineari, vale come comunicazione di provvedimento definitivo.

Qualora in sede di controllo fossero rilevate condizioni che ostano al riconoscimento del sostegno, l’AGEA ne darà informazione tramite Comunicazione di partecipazione al procedimento.

Tale Comunicazione viene resa accessibile entro il 15 settembre 2010 sul SIAN (www.sian.it) al CAA con il quale il viticoltore ha presentato la richiesta di sostegno oppure sul sito www.agea.gov.it per i viticoltori che hanno presentato direttamente all’AGEA la richiesta di sostegno.

I predetti viticoltori possono presentare una istanza di riesame avverso il predetto provvedimento entro il termine massimo del 25 settembre 2010, scaduto inutilmente il quale, il provvedimento assume carattere definitivo.

Tale istanza di riesame deve essere presentata, corredata di eventuali documenti giustificativi, al seguente indirizzo:

AGEA - Ufficio PAC Prodotti Animali, Seminativi e Foraggi

Settore Assicurazione vite da vino

Istanza di riesame contributo assicurazione sulla vite da vino – Raccolto Camp. 2010/2011 Via Palestro n. 81 00185 Roma

L’Ufficio responsabile del procedimento è l’Ufficio Pac prodotti animali, Seminativi e Foraggi.

6. Pagamento dell’aiuto 6.1 Modalità di calcolo dell’aiuto.

L’importo dell’aiuto è determinato come segue.

Ai sensi della vigente normativa, l’ISMEA definisce i parametri percentuali da applicare per ciascun Comune, prodotto e tipo di polizza (monorischio, pluririschio, ecc.). L’importo dell’aiuto è commisurato al minor valore tra il premio assicurativo effettivamente pagato all’impresa di assicurazione e quello definito applicando al valore assicurato i parametri calcolati dall’ISMEA.

Sulla base delle informazioni comunicate dall’ISMEA per quanto riguarda i parametri percentuali applicabili e di quelle trasmesse dagli Organismi pagatori relativamente alle polizze stipulate e quietanzate, ed alle domande di aiuto, l’Organismo di Coordinamento AGEA definisce le percentuali massime applicabili al pagamento dell’aiuto in questione, con riferimento ai differenti tetti finanziari.

Al riguardo, si specifica che il tetto finanziario è pari a € 20.000.000,00 per l’aiuto previsto nell’ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo.

Il predetto importo è suscettibile di integrazioni in base a verifica di disponibilità finanziarie effettuate nell’ambito del plafond nazionale del settore vitivinicolo 2010.

L’aiuto complessivamente riconoscibile corrisponde ad una quota percentuale del premio determinato come sopra.

Tale percentuale è definita, per ciascuna tipologia di polizza, come segue:

per l’aiuto previsto nell’ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, fino all’80% per le polizze che coprono i rischi derivanti da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali, e fino al 50% per le polizze che coprono i rischi climatici, le fitopatie e gli attacchi parassitari a carico dell’uva da vino.

Qualora l’ammontare delle risorse comunitarie disponibili non sia sufficiente a consentire il pagamento dell’aiuto fino alle entità percentuali massime sopra specificate, si procederà ad una riduzione lineare dell’aiuto su tutti i richiedenti aventi diritto.

6.2 Termine di pagamento

Tale aiuto viene direttamente pagato al viticoltore richiedente, anche in caso di polizze collettive.

L’importo dell’aiuto, nei limiti massimi sopra indicati, è erogato al produttore assicurato entro il 15 ottobre 2010.

7 .Requisiti per il pagamento

7.1. Certificato antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore ai 154.937,07 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura). L’interessato, essendosi munito del certificato camerale con la dicitura “antimafia”, dovrà richiedere alla Prefettura competente per territorio, il rilascio dell’apposita certificazione antimafia. Qualora l’agricoltore aderisca ad un CAA, dovrà consegnare presso il CAA stesso la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di certificato antimafia, che dovrà essere conservata nel fascicolo della domanda. Il CAA dovrà inserire nel SIAN la data di richiesta del certificato. Qualora l’agricoltore non aderisca ad un CAA, dovrà far pervenire all’OP AGEA la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di certificato antimafia, unitamente al certificato della CCIAA, provvisto della dicitura “antimafia”.

7.2 Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall’art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27 dicembre 2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: “I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all’AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente nella domanda (Quadro A, sez. II) il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto. Si sottolinea che la Direttiva 64/07 del 13 novembre 2007, applicata in Italia con L. n. 88/09 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”. L’agricoltore, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nella domanda (Quadro A, sez. II) lo identifichi quale beneficiario.

8. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

(omissis)

9. Obbligo di pubblicazione dei pagamenti

I Regolamenti n. 1290/05 e n. 259/08 dispongono l’obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con riferimento all’esercizio finanziario precedente. Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di aiuto di cui alla presente circolare, vengono rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet dell’OP AGEA (www.agea.gov.it) per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. 259/08 del 18 marzo 2008.

10. Recuperi

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell’OP Agea, di altri Organismi Pagatori o a crediti dell’INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Normativa comunitaria

• Regolamento n. 1857/06 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento n. 70/01

• Regolamento n. 1234/07 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

• Regolamento n. 555/08 della Commissione recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Normativa nazionale

• D.m. Mipaaf Prot. N. 30162 del 22 dicembre 2009 -Piano assicurativo nazionale 2010

• Circolare AGEA ACIU.2010.202 – Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni.

• Circolare Mipaaf Prot. n. 7078 del 29 marzo 2010 – Nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli