Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 01-03-2024
Numero provvedimento: 103601
Tipo gazzetta: Nessuna

ICQRF - Delega agli Uffici territoriali competenti per circoscrizione all'emissione di ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'ICQRF.

(Decreto 01/03/2024, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)



Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

L’ISPETTORE GENERALE CAPO




VISTO il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all’art. 10 ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero dell’Agricoltura e Foreste per l’esercizio, tra l’altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 285 del 6 dicembre 2023, “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti al n. 108 del 18 gennaio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Felice Assenza, dirigente di I fascia del Masaf, l’incarico di Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTI i provvedimenti legislativi con i quali l’ICQRF è stato volta per volta individuato quale autorità competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni amministrative commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;

VISTI i decreti con i quali, nel corso degli anni, i Direttori degli Uffici territoriali dell’ICQRF sono stati delegati all’emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse nelle materie di competenza, con i criteri ed i limiti volta per volta indicati nei decreti medesimi;

VISTA la Direttiva n. 77203 del 16 febbraio 2024 con la quale sono state disposte indicazioni in merito alla trattazione delle procedure sanzionatorie in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198;

CONSIDERATO che l’art. 1 della Direttiva n. 77203 del 16 febbraio 2023 ha disposto una trattazione separata e prioritaria delle procedure sanzionatorie in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare rispetto alle altre procedure sanzionatorie di competenza dell’Amministrazione centrale del Dipartimento, con applicazione di un ordine cronologico distinto da quello inerente le restanti procedure sanzionatorie di competenza dell’Amministrazione centrale medesima;

CONSIDERATO altresì che l’art. 2 della Direttiva n. 77203 del 16 febbraio 2023 ha disposto che, nell’ambito dell’ordine cronologico distinto da quello inerente le procedure sanzionatorie di competenza dell’Amministrazione centrale medesima, le procedure sanzionatorie relative alle violazioni in materia di pratiche commerciali sleali potranno essere trattate prioritariamente, in deroga all’ordine cronologico di ricezione dei rapporti ex art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi tassativamente ivi indicati;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente, al fine di attuare quanto disposto con la Direttiva n. 77203 del 16 febbraio 2023 e di assicurare una maggiore efficacia e rapidità all’attività sanzionatoria di competenza dell’ICQRF nonché di delineare in maniera più chiara la ripartizione della potestà sanzionatoria tra l’Amministrazione centrale e gli Uffici territoriali, rivedere i criteri di distribuzione della potestà ad emettere ordinanze- ingiunzioni di pagamento;

SENTITI il Direttore della Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie ed il Direttore Generale della Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori, i cui rispettivi incarichi dirigenziali sono in corso di registrazione presso gli organi di controllo;




DECRETA



Articolo 1

1. A decorrere dal 4 marzo 2024 i Direttori degli Uffici territoriali sono delegati all’emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le quali la potestà sanzionatoria è attribuita all’ICQRF, relativamente agli illeciti commessi nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza qualora l’importo della sanzione da irrogare non sia superiore ad € 100.000,00 (centomila/00).

2. Se per la violazione contestata risulta prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo ed un massimo, ovvero una sanzione di importo proporzionale, la competenza ad emanare le ordinanze-ingiunzioni di pagamento è attribuita ai Direttori degli Uffici territoriali dell’Ispettorato allorché la sanzione nell’importo massimo edittale previsto, ovvero la sanzione proporzionale scaturente dal calcolo in concreto effettuato, non sia superiore ad 100.000,00 (centomila/00).

3. All’emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 1, allorché l’importo delle stesse sia superiore ad €. 100.000,00 (centomila/00), provvede il Direttore generale della Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS).

 

Articolo 2

Il Direttore generale della Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS) provvede all’emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative indipendentemente dall’importo della sanzione da irrogare:

a) per le violazioni previste, in materia di prodotti a denominazione d’origine registrata (D.O.P. ed I.G.P.), dal decreto legislativo n. 297/2004 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, eccettuate le v io lazioni sanzio nate dall’ar t . 3, co mmi 3 e 4;

b) per le violazioni previste, in materia di misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, dall’art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

c) per le violazioni previste, in materia di commercializzazione dell’olio di oliva, dal decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103;

d) per le violazioni previste, in materia di coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, dagli articoli di seguito indicati della legge 12 dicembre 2016, n. 238:

- articolo 69, comma 7, in materia di produzione e vendita di uve destinate a produrre vini a DO od IG provenienti da vigneti non conformi;

- articolo 73, comma 13, in materia di mancata o difforme indicazione in etichetta dell’origine del prodotto o utilizzo di segni, figure o illustrazioni evocative di un’origine geografica diversa;

- articolo 74, in materia di designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli;

- articolo 75, in materia di concorsi enologici;

- articolo 76, comma 8, in materia di utilizzo di una DO o IG nella designazione di aceti di vino non aventi le caratteristiche di cui all’art. 56, comma 1 della legge n. 238/2016;

- articolo 79, commi 1, 2 e 5, in materia di rispetto delle disposizioni contenute nel Piano dei controlli;

- articolo 80, in materia di inadempienze degli Organismi di controllo;

- articolo 81, comma 1, in materia di tutela dei Consorzi di tutela;

- articolo 82, in materia di inadempienze dei Consorzi di tutela

e) per le violazioni previste, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

f) per le violazioni previste, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198;

g) per le violazioni previste dall’art. 22 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.

 

Articolo 3

I Direttori degli Uffici territoriali dell’ICQRF sono delegati all’emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, ad eccezione delle sanzioni amministrative previste all’art. 22 dall’entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (14 novembre 2023).

 

Articolo 4

I Direttori degli Uffici territoriali sono delegati all’emanazione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative di competenza dell’ICQRF previste in provvedimenti legislativi non indicati nell’art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sostituisce tutte le disposizioni previste nei precedenti decreti di delega.
 

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009, sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005 (CAD)