Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 08-03-2010
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 63
Data aggiornamento: 01-01-1970

Criteri per la determinazione del sostegno di cui al regolamento n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 103-novodecies - Misura «Vendemmia verde.

Articolo 1.

1. I criteri individuati dal Comitato di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2009, citato in premessa, per la determinazione del sostegno di cui al regolamento n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-novodecies, paragrafo 3, secondo comma, sono i seguenti:

a) perdita di reddito, connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli è data dalla resa media del vigneto per i prezzi medi delle uve da vino, prendendo a riferimento:

1) resa media del vigneto: calcolata a livello regionale e per tipologia utilizzata (D.O. - IG - Vino comune) tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad esclusione della campagna con la resa più alta e di quella con la resa più bassa;

2) prezzi medi delle uve da vino: individuati sulla base dei prezzi rilevati, nella campagna di riferimento, da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibile all’assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale. Le Regioni e Province autonome, possono integrare tali dati con rilevazioni ad hoc anche pluriennali.

b) costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli sono differenziati a seconda che la misura si attui con metodo manuale, meccanico o chimico e, fermo restando il disposto del regolamento n. 555/08 della Commissione, del 28 giugno 2008, art. 14, paragrafo 1, sono determinati secondo le seguenti indicazioni:

1) per il metodo manuale, è individuato un costo compreso tra 7,00 e 9,00 euro per quintale in base alla resa media regionale determinata come indicato alla lettera a) punto 1), tenuto conto delle peculiarità del vigneto;

2) per il metodo meccanico, è individuato un costo compreso tra 900,00 e 1.000,00 euro/ha in funzione delle peculiarità del vigneto;

3) per il metodo chimico, in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal produttore.

2. L’importo del sostegno, determinato applicando i criteri indicati al comma 1, rappresenta l’importo massimo che può essere erogato ai soggetti beneficiari; tale importo non può, comunque, superare il limite fissato dal regolamento n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-novodecies, paragrafo 4.