Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Misure di sostegno
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 24-03-2010
Numero provvedimento: 219
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Settore Vitivinicolo - Circolare di Coordinamento sulla Misura della Vendemmia Verde - Istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande e i successivi controlli.

Indice

(omissis)

1. Quadro normativo (omissis)

2. Campo di applicazione e definizioni

La presente circolare di coordinamento integra e sostituisce la precedente circolare ACIU.2010.201 del 17 marzo 2010 e fornisce le linee guida sulle modalità di applicazione della misura della Vendemmia Verde prevista dal programma nazionale di sostegno alla vitivinicoltura a partire dalla campagna vitivinicola 2009/2010, in attuazione della regolamentazione comunitaria.

All’interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

• Organismo Pagatore: Organismo pagatore riconosciuto dal Ministero ai sensi del Reg. n. 885/06 ;

• Agea : Organismo di Coordinamento;

• Regioni: Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

• Produttore: persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce vigneti coltivati con varietà di uve da vino ;

• CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l’interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

• CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

• Unità Vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d’impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purchè gli stessi non superino il 15 % del totale), anno d’impianto, forma di allevamento. • Misura: la misura «Vendemmia Verde»; • Aiuto: aiuto previsto per la misura.

Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le informazioni richieste nella domanda di aiuto.

Il fascicolo deve essere costituito presso l’Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell’allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 la quale, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

3. Soggetti interessati

Beneficiano dell’aiuto previsto dalla misura e fissato dalle Regioni seguendo i criteri dettati dall’art. 1 del Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato n. 2862 dell’8 marzo 2010, i produttori che rispettano, per il primo anno dalla riscossione dell’aiuto, le norme sulla condizionalità, e domandano l’applicazione della misura in questione alle unità vitate di propria conduzione che:

a) sono coltivate con varietà di uve da vino, classificate dalle Regioni in conformità all’accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all’art. 12, paragrafo 1, lettera a) iii) del Regolamento n. 555/08;

c) sono impiantate da almeno quattro campagne;

d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella precedente campagna;

e) non abbiano beneficiato della stessa misura per la precedente campagna;

f) non ricadano nelle zone vinicole eventualmente escluse dalla misura da parte delle Regioni in ossequio sia all’art. 12, paragrafo 1, lettera a) iii) del Regolamento n. 555/08 che dell’art. 4 comma 3 del Decreto MiPAF n. 9258 del 23 dicembre 2009;

g) rientrino nella superficie minima ammissibile alla misura stabilita dalla Regione nell’ambito della quale insiste l’unità vitata in questione.

4. Modalità di presentazione delle domande

Per il trattamento delle domande di Vendemmia Verde, l’Organismo Pagatore AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni Toscana, Veneto e Lombardia.

L’ARTEA, per la regione Toscana, l’AVEPA per la regione Veneto e l’Organismo Pagatore della regione Lombardia, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare con la quale si stabilisce che le domande di Vendemmia Verde sono trasmesse esclusivamente tramite acquisizione telematica, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle domande stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

Subito dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, si procederà all’interscambio dei dati inerenti le domande presentate tra i diversi OP interessati.

Non saranno accettate e ritenute valide le domande che perverranno con qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico.

La domanda, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, dovrà contenere:

1. l’individuazione dell’unità vitata oggetto della misura;

2. la resa media del vigneto calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), 1) del Decreto direttoriale n.2862 dell’8 marzo 2010;

3. il metodo utilizzato tra manuale, meccanico o chimico;

4. la varietà di vite coltivata sull’unità vitata oggetto della misura e la categoria di vino dalla stessa ottenuto tra D.O., I.G. e Tavola.

5. dal secondo anno di applicazione della misura, la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per la misura nella precedente campagna, per la stessa unità vitata.

5. Ambito territoriale delle domande

Le domande inerenti la misura devono essere presentate all’Organismo pagatore competente per la Regione nel cui territorio si trovano i vigneti. Pertanto, i produttori che intendono domandare l’aiuto per la misura in parola devono compilare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le unità vitate interessate.

6. Termini di presentazione

Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno.

Le Regioni, in accordo con l’Organismo Pagatore competente per territorio, possono fissare termini di presentazione delle domande antecedenti la data del 31 maggio a seguito dei differenti periodi di invaiatura delle zone considerate. Le domande presentate in ritardo non saranno accettate.

7. Importo del premio

L’aiuto forfettario non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all’eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi e della conseguente perdita di reddito, così come stabilito dalle Regioni a seguito di quanto disposto dal Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato n. 2862 dell’8 marzo 2010, recante i criteri per la determinazione del sostegno di cui al Regolamento n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103 novodecies – Misura «Vendemmia Verde».

Gli aiuti sono erogati dall’Organismo pagatore competente direttamente ai produttori in regola sia per quanto riguarda il fascicolo aziendale che per quanto riguarda le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo, sulla base del disposto dell’art. 75 del Reg. n. 555/08.

Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dall’unità vitata prima della data della stessa vendemmia verde ed, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal Regolamento n. 1857/06. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all’effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

Gli importi del premio forfettario sono determinati dalle Regioni, nel limite del 50% sopra indicato, tenendo conto dei criteri stabiliti col Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato n. 2862 dell’8 marzo 2010 e comunicati all’Organismo pagatore entro la data del 15 aprile di ogni anno.

Sempre entro il 15 aprile di ciascun anno le Regioni comunicano all’Organismo Pagatore competente le determinazioni assunte relativamente all’art. 4, comma 3 del Decreto MiPAF n. 9258 del 23 dicembre 2009.

Il premio è calcolato sull’area della unità vitata definita in conformità all’articolo 75 del Reg. n. 555/08.

In ossequio al disposto dell’art. 3 del Decreto MiPAAF n. 9258 del 23 dicembre 2009, i produttori che domandano l’aiuto in questione vengono soddisfatti nell’ambito delle disponibilità finanziarie così come ripartiti nell’allegato 1 dello stesso decreto. Le Regioni regolano con proprie disposizioni, da comunicare all’Organismo pagatore competente, le modalità di effettuazione delle eventuali graduatorie stabilendo gli opportuni criteri di priorità così come disposto dall’art. 4, comma 3 del Decreto MiPAAF n. 9258 del 23 dicembre 2009.

8. Controlli

Gli Organismi Pagatori svolgono sia i controlli amministrativi relativi alle domande ricevute finalizzati all’ammissibilità delle stesse che i controlli in loco necessari per provvedere all’erogazione degli aiuti richiesti.

Gli Organismi Pagatori regolano con proprie disposizioni le modalità di effettuazione dei succitati controlli, tenendo conto che già nella fase di acquisizione della domanda occorre controllare i dati anagrafici e di consistenza terreni provenienti dal fascicolo, permettendo l’inserimento nel proprio sistema informativo delle sole domande non anomale.

Il controllo riguarda inoltre la verifica della presentazione della dichiarazione di raccolta dell’ultima campagna e la superficie delle unità vitate per cui si richiede l’aiuto.

è oggetto di controllo anche la presenza dell’informazione sulla metodologia di vendemmia verde utilizzata, nonché l’eventuale superfice minima e l’eventuale esclusione dalla misura decisa dalla Regione per la zona di insistenza dell’unità vitata in domanda.

Altro controllo in fase di acquisizione, da svolgersi dal secondo anno di applicazione, riguarda la verifica se la stessa unità vitata abbia già usufruito della misura per la precedente campagna. In caso affermativo l’unità vitata non può essere inserita nella domanda.

Solo dopo l’effettuazione dei controlli in loco, così come indicato dal Regolamento, è possibile stabilire l’importo erogabile.

Successivamente all’acquisizione delle domande gli Organismi Pagatori operano l’ulteriore controllo amministrativo di cui al punto 2, lettera a), dell’art. 8 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 dicembre 2009 n. 9258, recante disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura «Vendemmia Verde». Il controllo amministrativo preventivo sarà effettuato, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.m. n. 9258 del 23 dicembre 2009, su un campione del 5% delle domande pervenute ed ammissibili e tenderà alla verifica dell’effettiva esistenza del vigneto, nonché dell’effettiva coltivazione della unità vitata in domanda.

In ottemperanza al dettato del punto 5 dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 dicembre 2009 n. 9258 ed in attuazione dell’art. 12, comma 1, lettera a) i), del Reg. n. 555/08, l’Agea pubblica sul sito internet www.agea.gov.it l’elenco delle domande ritenute ammissibili. A tal fine gli Organismi Pagatori dovranno trasmettere all’Agea i propri elenchi di domande ammissibili entro e non oltre il 4 giugno di ogni anno secondo il tracciato record che verrà successivamente comunicato.

L’Agea pubblica sul sito www.agea.gov.it l’elenco definitivo delle domande ammesse entro il 7 giugno di ogni anno. L’Organismo pagatore effettua i controlli in loco sul 100% delle domande ammissibili, nel periodo definito con proprio provvedimento e compreso tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ciascun anno, in modo che, comunque, i controlli siano completati entro il periodo normale di invaiatura della zona o delle zone di competenza.

I produttori le cui domande sono considerate ammesse e pubblicate dovranno effettuare la Vendemmia Verde entro la data fissata dall’Organismo pagatore competente per l’inizio dei controlli in loco.

Tali controlli sono finalizzati ad assicurare:

i) l’individuazione in loco dell’unità vitata richiesta in domanda; ii) la sua misurazione sulla base dell’art. 75 del Reg. n. 555/08; iii) la verifica della completa eliminazione o distruzione dei grappoli; iv) l’accertamento del metodo utilizzato (manuale, meccanico o chimico).

Gli esiti di tali controlli sono resi disponibili alle Regioni.

Il premio è erogato dagli Organismi Pagatori, previo il necessario superamento della suddetta verifica in loco, al più tardi il 15 ottobre dell’anno di accoglimento delle domande.

9. Trattamento e diffusione dei dati

(omissis)