Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 15-02-2010
Numero provvedimento: 1542
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Taglio di vini rossi e bianchi - Applicazione degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 606/09 - Quesito

Si fa riferimento alla nota prot. n. 21003 del 17 dicembre 2009 di codesto Ufficio periferico, concernente un quesito sulla possibilità di ricorrere al taglio tra vini bianchi e rossi non a DOP/IGP per la produzione di vini diversi dai vini rosati. Al riguardo, la Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale delle Commissione, interessata della questione, ha risposto con nota del 5 febbraio u.s.

In particolare, la precitata Direzione ha confermato che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento 606/09 non vietano la miscelazione di vini non a DOP/IGP per produrre vini diversi dal vino rosato.

Nota della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione prot. n. 41573 del 5 febbraio 2010.

La ringrazio per la Sua lettera del 15 gennaio 2010, relativa in particolare alla disposizione sul divieto di taglio tra vini senza denominazione d’origine/indicazione geografica protetta (DOP/IGP) per la produzione di vino rosato.

Le confermo che le disposizioni previste agli articoli 7 e 8 del regolamento n. 606/09 della Commissione non vietano la miscelazione di vini non DOP/IGP per produrre vini diversi dal vino rosato.