Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-12-2010
Numero provvedimento: 1678
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Modalità operative per il pagamento ai mosti d’uva concentrati e ai mosti d’uva concentrati rettificati utilizzati per l’aumento della gradazione alcolica dei vini per la campagna 2010/2011 (art. 103 sexvicies - Reg. n. 491/09).

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA 

Reg. CE 491/09 del 25.05.2009 che modifica il Regolamento (CE) n° 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Reg. CE 606/09 del 10/7/09 recante alcune modalità d‟applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.

Reg. CE 555/08 del 27.06.08

Recante modalità di applicazione del Reg. 479/08 del Consiglio, relativo all‟organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Reg. CE n. 436/09 del 26/5/2009

Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

NORMATIVA NAZIONALE 

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura inviato dal MIPAAF, in data 30 giugno 2009, alla Commissione UE  e da questa approvato.

D.M.  n. 2552 del 08.08.2008

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l‟applicazione della misura dell‟aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.

2. PREMESSA

La pratica dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti destinati a diventare vino, vino IGP e DOP, delle partite per l‟elaborazione dei vini spumanti IGP e DOP, di cui all‟art.103 sexvicies - Reg. CE n. 491/09 del Consiglio, è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2552 dell‟ 8 agosto 2008. 

I produttori che intendano beneficiare degli aiuti comunitari previsti dall'art. 103

sexvicies - Reg. CE n. 491/09 del Consiglio,  per i mosti di uve concentrati (MC) e i mosti di uve concentrati  rettificati (MCR) utilizzati per l‟aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti vinicoli, dovranno osservare le condizioni e modalità stabilite dall‟allegato IV ( allegato XV bis) del suddetto Regolamento n° 491/09  e dal Reg. (CE) della Commissione n° 555/08. 

Gli importi degli aiuti sono stati stabiliti dall‟art. 6 del D.M. n. 2552 dell‟8 agosto 2008 .

 3. CONDIZIONI PER LA PRATICA DELL'ARRICCHIMENTO.

Come disposto dal Reg. (CE) n. 491/09, allegato IV (allegato XV bis), l'aggiunta di mosto di uve concentrato (M.C.) e di mosto di uve concentrato rettificato (M.C.R.) non può avere l'effetto, a pena di rigetto della pratica enologica, di aumentare:

• di oltre l‟1,5% vol. il titolo alcolometrico del vino sottoposto ad arricchimento (sebbene l‟AGEA corrisponderà il beneficio comunitario solo entro il limite dell‟1% come previsto dall‟art. 6, comma 1, del D.M. n. 2552 dell‟8 agosto 2008); 

• di oltre il 6,5% il volume iniziale del prodotto oggetto delle operazioni di arricchimento, ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09, allegato IV.

Inoltre, per i vini, il titolo alcolometrico volumico dei prodotti a monte del vino

oggetto delle operazioni di arricchimento non deve risultare superiore al 12,5% vol. per la zona viticola CI, 13% vol. per la zona viticola CII e 13,5% vol. per la zona viticola CIII, ai sensi del Reg. (CE) n. . 491/09, allegato IV.

Per la campagna 2010/2011, l'arricchimento con il mosto d'uva concentrato o concentrato rettificato può essere eseguito fino al 31 dicembre 2010.

Per la determinazione del titolo alcolometrico potenziale del mosto concentrato e/o rettificato riferito al grado rifrattometrico si dovrà utilizzare la tabella che figura nell'allegato I del Reg. (CE) n° 1623/2000 del 25/07/00 (Reg. (CE) 555/08 art. 33 comma 3).

I prodotti provenienti da altri Paesi Comunitari possono beneficiare dell‟aiuto comunitario a condizione che il documento che accompagna la merce o altra documentazione rilasciata dall'autorità di controllo del Paese di provenienza, attesti che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da uve da vino od a duplice attitudine, di origine comunitaria.

 4. SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

 4.1 Registro di carico e scarico (art. 36 reg. (ce) 436/09)

L'operatore che procede alla pratica dell'arricchimento è soggetto  all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, preventivamente timbrati e vidimati dall'Ufficio periferico del   Dipartimento dell‟Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari ( di seguito ICQRF ) competente per territorio, oppure dai Comuni   ( Decreto dirigenziale del 22.11.1999 – G.U. n. 66 del 20.03.2000 ) da cui risulti anche il quantitativo di vino ottenuto dalle operazioni di arricchimento, conformemente a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 436/09 art 41.

 4.2 Registro degli arricchimenti (art. 41 reg. (ce) 436/09)

Lo stesso operatore ha l'obbligo della tenuta del registro relativo all'aumento del

titolo alcolometrico, che deve essere timbrato e vidimato come il registro di carico e scarico sopracitato, e contenere tutte le indicazioni previste dal Reg. (CE) 436/09.

In tale registro devono essere annotate le operazioni di arricchimento, immediatamente dopo ogni singola operazione, con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti dall'art. 12 del Reg. (CE) n° 606/09. 

Al compimento dell'ultima operazione di arricchimento della campagna vitivinicola il registro viene chiuso, con l'indicazione dei totali e dei quantitativi eventuali di D.O.P. declassati in vino, dopo l'avvenuto arricchimento.  

 4.3 Registro di fabbricazione o elaborazione del concentrato (art. 41 reg. (ce) 436/09 – lettera j -)

Coloro che producono nei propri impianti mosti di uve concentrati e/o mosti di uve concentrati rettificati, a partire da materie prime acquistate o lavorate per conto terzi, oltre ai registri precedentemente indicati, devono tenere un registro in cui deve essere evidenziata la zona viticola di provenienza dei mosti muti trasformati in MC o MCR, tenendo separati i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nelle zone viticole CIb e CIIb da quelle raccolte nella zona viticola CIIIb.

Nello stesso registro devono essere riportati i dati menzionati all'art. 41, paragrafo 2 del Reg.(CE) 436/09.

 4.4 Registro di magazzino del concentrato (art. 43 reg.(ce) 436/09)

Qualora, prima della consegna all'utilizzatore, il fabbricante del mosto di uve concentrato e del mosto di uve concentrato rettificato trasferisca in altro deposito tutta o una parte dei MC e MCR ottenuti, deve trascrivere separatamente nel registro di carico e scarico (timbrato e vidimato come al punto 4.1) relativo a ciascun deposito, i prodotti trasferiti rispettando le rispettive zone viticole di provenienza, nonché riportare i dati prescritti dall'art.41, paragrafo 2 del Reg. (CE) 436/09.

 5. DICHIARAZIONE PREVENTIVA DELLE OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO

Prima di avviare le operazioni di arricchimento, l‟operatore deve far pervenire agli Uffici periferici dell‟ICQRF competenti per territorio la comunicazione (dichiarazione preventiva) conforme al contenuto degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 2552 dell‟ 8 agosto 2008, contenente le indicazioni prescritte all'art. 12, paragrafo 2, del Reg. (CE) n° 606/09, (generalità del dichiarante, designazione dei prodotti base da arricchire, prodotto utilizzato (MC e/o MCR) ecc.) ( vedi Modello A ).

La dichiarazione preventiva relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, dovrà pervenire agli Uffici periferici dell'ICQ entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello di svolgimento dell'operazione di arricchimento, anche per telefax, o per posta elettronica agli indirizzi e_mail degli stessi, pubblicati sul  seguente sito internet del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:

http://www.politicheagricole.it/Ministero/ICCQ/UfficiPeriferici/default

E‟ a carico del richiedente l‟aiuto l'onere di verificare che la comunicazione

pervenga al competente organo di controllo nel termine previsto, considerato che per determinare il rispetto del suddetto termine fa fede la data di ricevimento della dichiarazione preventiva  ( Art.3 punto 3 del D.M. 2552 del 08/08/2008 ).

Per le comunicazioni inviate tramite fax o posta elettronica, fa fede la data e l‟ora di spedizione risultante dalle ricevute, sempre che il ricevente non abbia comunicato al mittente la mancata, totale o parziale, ricezione della comunicazione medesima.

Le operazioni di arricchimento che non rispettino i termini, le modalità e le registrazioni suindicate, non saranno ammesse a beneficiare degli aiuti comunitari.

 6. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Si ricorda che i documenti di accompagnamento dei mosti di uve concentrati e/o concentrati rettificati devono recare tutte le indicazioni prescritte dagli artt. da 21 a 35 del Reg. (CE) 436/2009.

 7. DICHIARAZIONE DI FABBRICAZIONE DEI MOSTI DI UVA CONCENTRATI E CONCENTRATI RETTIFICATI

La dichiarazione di fabbricazione, di cui al modello D, è il documento con il quale il fabbricante del MC o del MCR attesta che i quantitativi ( in peso netto) di prodotti consegnati a terzi od utilizzati direttamente per le operazioni di arricchimento, rispondono ai requisiti di legge e sono originari di determinate zone viticole.

Tale dichiarazione deve altresì precisare il grado rifrattometrico % a 20° C, il luogo di spedizione e quello di arrivo della merce e deve fornire i dati identificativi del documento che accompagna il prodotto.

Ciascuna dichiarazione deve riguardare soltanto i prodotti ottenuti nel corso della stessa campagna vitivinicola.

Per i prodotti originari di altri paesi comunitari e ricadenti nelle zone CIIIa e CIIIb, il fabbricante è tenuto, altresì, a trasmettere agli Uffici periferici dell‟ICQRF, un attestato dell'Organismo di intervento del Paese di cui è originario il prodotto, dal quale risultino i seguenti dati:

• nome del produttore, documenti di accompagnamento, natura del prodotto, peso netto, grado rifrattometrico % a 20° C, luogo di partenza della merce;

• dichiarazione del fornitore attestante che il prodotto è proveniente esclusivamente dalle varietà di viti raccomandate o autorizzate, di cui all'art. 120 bis del Reg.(CE) 491/09.

Tale attestato dovrà essere in ogni caso accompagnato da relativa traduzione in lingua italiana sotto la diretta responsabilità del fabbricante.

Qualora il mosto concentrato e/o rettificato venga venduto dal fabbricante ad un intermediario, quest'ultimo dovrà consegnare all'acquirente la dichiarazione di fabbricazione rilasciatagli dal fabbricante.

I trasformatori di MC che direttamente concentrano il mosto e lo utilizzano, devono allegare alla pratica di arricchimento il relativo modello D.

 8. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI DI ARRICCHIMENTO

Sulla base degli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.M. 2552 dell‟8/08/2008 il controllo della misura in questione spetta all‟ICQRF nella misura indicata all‟art. 77 del Reg. CE 555 del 27/6/2008.

Al termine delle operazioni di arricchimento,  i predetti Uffici verificheranno, ai fini del rilascio del mod. C ed in conformità a quanto previsto dal D.M. MIPAAF dell‟8/8/2008, per ogni singola richiesta di contributo, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, degli arricchimenti, del registro di fabbricazione del mosto concentrato e/o rettificato utilizzato per l'arricchimento e relativo modello D, nonché, se del caso, il registro di magazzino del concentrato.

Le eventuali segnalazioni di violazioni della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia riscontrate durante i controlli, permetteranno all‟O.P. AGEA di attivare le procedure previste per casi di irregolarità o frode.

Dette verifiche, in particolare, riguarderanno la conformità del registro degli arricchimenti alla legislazione vigente sia comunitaria che nazionale (Reg. CE n. 436/09 e D.M. 768/94) , relativamente alla completezza di tutte le informazioni previste quali :

• estremi delle dichiarazioni preventive;

• numero e data di presentazione delle stesse,

• data in cui hanno effettivamente avuto luogo le operazioni di arricchimento;

• quantità del vino oggetto della pratica di arricchimento suddiviso per Vino e vino DOP.;

• dati relativi alla quantità del prodotto arricchito;

• quantità e qualità del mosto utilizzato;

• prodotto ottenuto e relativa gradazione alcolica ottenuta;

• percentuale di aumento del titolo alcoolometrico (non superiore a 1,5 vol. così come previsto dall‟allegato V al Reg. 491/09 – paragrafo A – punto 2 - lettera c) e della percentuale di aumento del volume iniziale dei prodotti da arricchire (non più del 6,5%) nonché l'indicazione dell'eventuale declassamento del DOP. a vino, dopo l'operazione di arricchimento.

Al fine di consentire all‟O.P. AGEA di provvedere, entro i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, al pagamento dell‟aiuto agli aventi titolo, è necessario che gli l‟attestati/liste di controllo delle operazioni di arricchimento redatti dagli uffici periferici dell‟ICQRF in conformità all‟allegato Modello C, (riportante l‟analisi delle operazioni di verifica effettuate e l‟approvazione, o meno, delle operazioni stesse), pervengano entro la data del 1° APRILE 2011 direttamente all‟O.P. AGEA, - Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri Aiuti, via Palestro,81 (00185) Roma.

I Mod. “C” potranno essere trasmessi all‟O.P: Agea al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., mentre la documentazione di supporto, conformemente all‟attività istituzionale dell‟ICQRF, potrà rimanere agli atti degli Uffici ispettivi periferici.

L‟erogazione dell‟aiuto nei tempi previsti dalla normativa comunitaria è subordinata all‟acquisizione da parte dell‟O.P. Agea dei suddetti attestati/liste di controllo nel termine suindicato. E‟ a carico dell‟operatore richiedente l‟aiuto, l‟onere di effettuare la richiesta scritta di rilascio dell‟attestato/lista di controllo da parte degli uffici dell‟ICQRF.

 9. DOMANDA DI AIUTO

Le domande di aiuto dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica,  entro e non oltre il 31/01/2011, (art. 6, punto 2 del D.M. 2552 del 08 agosto 2008), con le seguenti modalità:

 Presentazione tramite assistenza del CAA

 Presentazione in proprio tramite accesso al portale SIAN

Per le modalità di compilazione della domanda si rimanda al Manuale operativo presente sul portale Sian nell‟area “ Utilità - Download – Download  Documentazione - Manuali “.

9.1. PRESENTAZIONE TRAMITE ASSISTENZA DEL CAA

 La presentazione della domanda può essere fatta presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA), al quale sia stato conferito il mandato. 

L‟operatore del CAA supporterà, quindi, il richiedente nella compilazione della domanda di aiuto, o della richiesta di svincolo,   utilizzando gli specifici servizi esposti nell‟area riservata del portale SIAN.

Per “compilazione” della domanda di aiuto si intendono tutte le fasi di lavoro necessarie agli utenti abilitati per effettuare le attività di compilazione, stampa, sottoscrizione da parte del richiedente e trasmissione telematica della domanda di aiuto stessa all‟OP AGEA attraverso il portale SIAN.

Con l‟atto della trasmissione telematica la domanda si intende presentata all‟OP AGEA già nella fase di “rilascio” a sistema da parte del CAA, in quanto viene acquisita la data ed il protocollo della trasmissione stessa.

Per consentire all‟OP Agea di effettuare i controlli di ricevibilità ed ammissibilità delle domande presentate, i CAA potranno presentare all‟O.P. Agea tramite un proprio servizio di posta elettronica certificata tutta la documentazione richiesta al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo... 

La garanzia dovrà essere presentata all’O.P. Agea, in originale, entro il 15 febbraio 2011.

In alternativa il CAA potrà trasmettere la documentazione richiesta anche in formato cartaceo al seguente indirizzo: 

AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti 

Aiuto all‟Arricchimento dei  vini

Campagna 2010/2011 

VIA PALESTRO,81 00185 – ROMA  

Il termine ultimo per la trasmissione della documentazione o tramite PEC o in cartaceo è fissato al 15 febbraio 2011.

9.2. PRESENTAZIONE IN PROPRIO TRAMITE ACCESSO AL PORTALE SIAN 

Il produttore può presentare la domanda di cui alla presente circolare, in maniera autonoma, direttamente, cioè, tramite portale Sian, purché sia utente qualificato, ossia operatore vinicolo che abbia presentato una dichiarazione vitivinicola nella precedente campagna e che sia in possesso della CNS (Carta nazionale dei Servizi).

Per accedere ai servizi presenti nell‟area riservata del Sian il beneficiario deve munirsi preventivamente di un certificato digitale rilasciato da un certificatore accreditato di firma digitale iscritto all‟Elenco Pubblico dei Certificatori tenuto presso DigitPA.

 Dopo l‟avvenuta acquisizione del certificato digitale è necessario che l‟operatore installi e configuri correttamente il lettore della carta digitale e del dispositivo di firma (smart card), propedeutici all‟accesso ai servizi a lui destinati nell‟area riservata del portale SIAN. 

 Le ulteriori azioni sono connesse all‟inserimento della carta nel lettore e digitazione del PIN, con la relativa verifica nel SIAN della validità del certificato e dei dati in esso contenuti, (codice fiscale appartenente ad un utente abilitato) ed alla fruizione dei servizi a lui riservati. 

Il beneficiario  dopo aver compilato in ogni sua parte e sottoscritto la domanda, la rilascia a sistema, attraverso la sottoscrizione con il dispositivo di firma digitale; da questo momento la domanda non è più modificabile ed  è di fatto inoltrata ad AGEA che avvia il relativo procedimento amministrativo.

Per consentire all‟OP Agea di effettuare i controlli di ricevibilità ed ammissibilità delle domande presentate, il beneficiario potrà presentare all‟O.P. Agea tramite un proprio servizio di posta elettronica certificata tutta la documentazione richiesta al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo... 

La garanzia dovrà essere presentata all’O.P. Agea, in originale, entro il 15 febbraio 2011.

In alternativa il beneficiario potrà trasmettere la documentazione richiesta anche in formato cartaceo al seguente indirizzo: 

 AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti 

Aiuto all‟Arricchimento dei  vini

Campagna 2010/2011 

VIA PALESTRO,81 00185 – ROMA  

I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME

COGNOME/RAGIONE  SOCIALE

INDIRIZZO

CAP – COMUNE (PROV)

Aiuto all‟Arricchimento 

Campagna 2010/2011

Il termine ultimo per la trasmissione della documentazione o tramite PEC o in cartaceo è fissato al 15 febbraio 2011.

L‟AGEA non assume responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

9.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto inviata dai CAA all‟O.P. AGEA, deve essere corredata dalla seguente documentazione, come riportato nel quadro C della domanda:

a. copia del frontespizio del registro di arricchimento  e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento per le quali viene richiesto il contributo;

b. modello di introduzione del mosto (Mod. E) indicante le vasche nelle quali è stato depositato il mosto concentrato e/o rettificato con la relativa capacità e la quantità introdotta in ciascuna vasca, distinguendo tra prodotto acquistato e prodotto di produzione propria (autoconcentrazione) e conto lavorazione terzi;

c. dichiarazione di fabbricazione in originale del mosto concentrato e/o rettificato (Mod. D);

d. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, da cui risulti che la ditta si trova nel libero esercizio dei propri diritti e che non è sottoposta a dichiarazione di fallimento o ad altre procedure concorsuali e recante la dicitura antimafia di cui all‟art. 10 L. 575/65; in alternativa dovrà essere prodotta autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000, redatta secondo il modello di cui all‟allegato H, corredata da copia integrale (fronte retro) di un documento di validità in corso di validità; quanto sopra avuto riguardo al punto d) del D.P.R. 3 giungo 1998 n. 252 art. 1 (con esclusione quindi delle società semplici e ditte individuali non organizzate in forma d‟impresa);

e. per richieste di aiuto di importi complessivi superiori a €. 154.937,07, o comunque nel caso di erogazioni il cui ammontare complessivo superi detto importo, ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252 (G.U. n° 176 del 30 luglio 1998), occorre presentare la prescritta certificazione antimafia. I produttori, in questo caso, devono presentare alla Prefettura di competenza, domanda per la richiesta del certificato antimafia che verrà, dalla stessa Prefettura, trasmesso direttamente all‟Agea. La richiesta, munita del timbro di accettazione della Prefettura, dovrà essere inviata in originale all‟Agea. Si ricorda, comunque, che è facoltà della P.A. richiedere singolarmente la certificazione di cui  sopra, indipendentemente dall‟importo dell‟aiuto, qualora, a discrezione della stessa P.A. ne ricorrano le circostanze. 

f. Copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell‟art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

g. La fidejussione del 120% dell‟aiuto richiesto, nel caso di domanda con pagamento anticipato. 

Detta documentazione dovrà pervenire in Agea entro e non oltre il15 febbraio 2011 , unitamente alla domanda sottoscritta. La mancanza di uno solo di  tali documenti  impedisce l‟avvio del procedimento di ammissibilità all‟aiuto comunitario.

10. AMMISSIBILITA’  DELL'AIUTO

L‟ammissibilità  all‟aiuto  ed  il  conseguente  pagamento  sarà  disposto dall‟O.P.AGEA sulla base delle disposizioni del MiPAAF, in ordine alle disponibilità dei fondi comunitari relativi alla misura in oggetto e avverrà secondo le modalità ed i termini previsti all‟art. 6 del D.M. n. 2552 dell‟8 agosto 2008.

11. PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO

I produttori possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto calcolato sui

prodotti utilizzati per l'aumento del titolo alcolometrico richiesto, previa costituzione di una cauzione a favore dell‟Agea, pari al 120% dell'aiuto medesimo. La cauzione dovrà essere presentata in originale al seguente indirizzo:    00185 – ROMA  

 

AGEA – Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino e altri Aiuti  Domanda di aiuto all‟arricchimento del vino 
 Campagna 201
0/2011  VIA PALESTRO,81 

00185 - ROMA

Lo schema della fideiussione è quello di cui all'allegato G della presente circolare.

La fideiussione a garanzia dell‟aiuto richiesto deve essere rilasciata da primari istituti

bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell‟apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001 e successivi aggiornamenti, e comunque contemplate, per il ramo assicurativo, nell‟elenco dell‟ISVAP. Sono esclusi dalla possibilità di prestare cauzioni a favore dell‟AGEA gli enti garanti indicati nell‟apposito elenco, agli atti dell‟Ufficio Ammassi, Distillazione, Vino ed altri aiuti presso cui si può prenderne visione.

12. DETERMINAZIONE  DELL'AIUTO RICHIESTO

Per la determinazione dell‟aiuto richiesto calcolato sui prodotti utilizzati per

l‟aumento della gradazione alcolica si deve tenere conto di quanto disposto dal D.M. n. 2552 dell‟8 agosto 2008 e  cioè che l‟aumento non può essere oltre l‟1,5% anche se l‟aiuto sarà corrisposto fino ad un massimo dell‟1% . 

Occorre quindi, sulla base di quanto riportato in domanda, separare le operazioni che hanno dato luogo ad un aumento della gradazione fino all’1,00% vol. e quelle che invece hanno prodotto un aumento maggiore dell’1,00% vol..

Il calcolo dell‟ammontare dell‟aiuto richiesto sarà quindi correlato:

1. al montegradi del prodotto utilizzato riportato nel Quadro B Sez. I  della domanda per le operazioni con aumento fino all’1,00% vol. moltiplicato l‟importo relativo al prodotto utilizzato e quindi

I1 =  M1* 1,699        dove

I1   =  Importo dell‟aiuto 

M1 = montegradi del MC utilizzato e riportato nel Quadro B Sez. I della domanda

(fino ad 1,00% vol..)

I2 =  M2* 2,206        dove

I2   =  Importo dell‟aiuto 

M2= montegradi del MCR utilizzato e riportato nel Quadro B Sez. I della domanda (fino ad 1,00% vol.).

2. al montegradi del prodotto utilizzato riportato nel Quadro B Sez. I  della  domanda per le  operazioni con aumento maggiore  dell’1,0% vol. riproporzionato nel seguente modo:

a. operazioni con utilizzo di Mosto Concentrato

I3 =  ((M3*1,0) / G3) * 1,699        dove

I3   =  Importo dell‟aiuto 

M3 = montegradi del MC utilizzato e riportato nel Quadro B Sez. I della domanda (maggiore dell‟1,0%)

G3 = aumento medio della gradazione alcolica per le operazioni effettuate con MC determinato dalla differenza tra i due quozienti che si ottengono dividendo il montegradi del prodotto da arricchire con le relative quantità ed il montegradi del prodotto arricchito con le rispettive quantità secondo la seguente formula: MG2 -  MG1         Q2       Q1  dove MG1 = montegradi del prodotto da arricchire;   Q1 = quantitativo del prodotto da arricchire;

            MG2 = montegradi del prodotto arricchito;

     Q2 = quantitativo del prodotto arricchito;

b. operazioni con utilizzo di Mosto Concentrato Rettificato

I4 =  ((M4*1,0) / G4) * 2,206        dove

I4   =  Importo dell‟aiuto

M4 = montegradi del MCR utilizzato e riportato nel Quadro B Sez. I della domanda (maggiore dell‟1,0%)

G4 = aumento medio della gradazione alcolica, per le operazioni effettuate con MCR, determinato dalla differenza tra i due quozienti che si ottengono dividendo il montegradi del prodotto da arricchire con le relative quantità ed il montegradi del prodotto arricchito con le rispettive quantità, secondo la seguente formula: MG2  -  MG1        Q2        Q1

  dove MG1 = montegradi del prodotto da arricchire;     Q1 = quantitativo del prodotto da arricchire;

            MG2 = montegradi del prodotto arricchito;

     Q2 = quantitativo del prodotto arricchito;

13. CONTROLLI SULLA DOMANDA DI AIUTO 

I controlli effettuati per le domande di aiuto all‟arricchimento tendono a verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate per la corretta erogazione degli aiuti.

Oggetto del controllo è tutta la documentazione prodotta dai richiedenti l‟aiuto,  attraverso incroci tra le banche dati informatizzate. Esso mira a definire l‟ammissibilità dell‟aiuto, attraverso l‟accertamento della regolarità degli adempimenti previsti per i produttori, ai sensi del Reg. CE della Commissione n. 436/09 ( relativo alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino) e del D.M. del 26 luglio 2000 ( relativo alle dichiarazioni delle superfici vitate ). 

 13.1. CONTROLLI FORMALI

Vengono effettuati controlli formali per verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di completezza e ricevibilità della domanda.

In particolare :

1. Verifica della data di presentazione della domanda nei termini prescritti dalla normativa;

2. Verifica della presenza della firma del richiedente, confermata dal CAA ( vedasi punto 4 – Quadro C della domanda ) e corrispondenza al titolare o rappresentante legale dell‟azienda;

3. Verifica della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale , se presente, e in particolare alla presenza e correttezza del codice fiscale;

4. Verifica della corretta indicazione dei dati relativi agli estremi bancari di accreditamento (codice Iban);

5. Verifica della presenza della certificazione antimafia ( ovvero della richiesta in originale inoltrata alla Prefettura competente e da questa regolarmente vidimata per accettazione ), prevista dalla normativa nazionale, con particolare riguardo all‟ammontare complessivo percepito dalla ditta;

6. Verifica della presenza del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, comprensivo della vigenza e del nulla-osta ai sensi del D.P.R. 03/06/98 N. 252, ovvero della autocertificazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

7. Verifica della presenza della copia del frontespizio del registro di arricchimento e di tutte le pagine corrispondenti alle operazioni di arricchimento per le quali viene richiesto il contributo.

13.2. CONTROLLI SULLE GARANZIE

Nel caso sia presente una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento anticipato, viene verificata :

 La presenza dell‟originale e la conformità al modello stabilito dalla normativa ;

 La presenza della  conferma di validità della polizza ;

 La verifica della titolarità dell‟Ente garante all‟emissione della polizza;

 La corrispondenza dell‟importo della polizza al 120% dell‟aiuto richiesto (determinato secondo quanto riportato al punto 10)

 13.3. CONTROLLI CON LE DICHIARAZIONI VITIVINICOLE     

Al fine di definire l‟ammissibilità dell‟aiuto, l‟O.P. Agea effettua l‟accertamento della regolarità degli adempimenti previsti per i produttori, ai sensi del Reg. CE della Commissione n. 436/09 (relativo alle dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino) 

La presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uva e produzione vino) del soggetto richiedente l‟aiuto costituisce condizione necessaria per il diritto all‟aiuto. Nel caso di assenza di tale dichiarazione, l‟O.P. Agea non potrà procedere all‟erogazione dell‟aiuto stesso.

Sono altresì applicate sempre ai sensi del Reg, 436/2009 decurtazioni delle erogazioni da corrispondere al produttore, articolate come segue:

1. per ritardi di oltre 10 giorni oltre il termine ultimo, nulla è dovuto.

2. per i ritardi entro i 10 giorni  lavorativi la penalizzazione comporta solo una riduzione proporzionale pari ad una percentuale degli importi da versare per la campagna in corso, fissata dall‟autorità competente in funzione del ritardo, fatte salve le sanzioni nazionali.

Salvo cause di forza maggiore e ferme restando le sanzioni nazionali, se le autorità competenti degli Stati membri ritengono le dichiarazioni incomplete o inesatte e se la conoscenza degli elementi mancanti o inesatti è essenziale ai fini della corretta applicazione della misura prevista all‟articolo 103 sexvicies del regolamento (CE) n. 491/2009, l‟aiuto da versare è diminuito in proporzione di un importo stabilito dall‟autorità competente in funzione della gravità della violazione commessa

Si rammenta altresì che la predisposizione di un fascicolo aziendale del beneficiario è propedeutica alla presentazione di qualunque istanza finalizzata alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all‟avvio di qualunque procedimento amministrativo.

I controlli effettuati con le dichiarazioni vitivinicole, nel quadro del Sistema Integrato Di Gestione e Controllo (SIGC), tendono a verificare che le superfici a vigneto di origine dei prodotti siano presenti nel fascicolo aziendale.  

Per quanto attiene l‟esame delle dichiarazioni vitivinicole del richiedente l‟aiuto, il controllo si articola secondo le casistiche di seguito indicate:

• Il richiedente l’aiuto è produttore di uve e trasformatore delle stesse, e  non riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato per verificare la presenza di superfici a vigneto all‟interno del fascicolo aziendale del richiedente l‟aiuto.

In caso di mancato riscontro, viene applicata una penalità nella quantificazione dell‟aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo „Calcolo penalità da applicare all‟aiuto‟.

• il richiedente l’aiuto è trasformatore e produttore di uve proprie e  riceve anche uve e/o altri prodotti a monte del vino.

Il controllo viene effettuato per verificare la presenza di superfici a vigneto all‟interno del fascicolo aziendale del richiedente l‟aiuto.

 In caso di mancato riscontro, viene applicata una penalità nella quantificazione dell‟aiuto da erogare secondo la metodica menzionata nel paragrafo „Calcolo penalità da applicare all‟aiuto‟.

Inoltre, sulla base degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l‟aiuto, vengono individuati i fornitori che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino al soggetto richiedente l‟aiuto.

Per ogni fornitore il controllo viene svolto nel seguente modo:

a. Verifica della presenza della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e/o produzione vino) per i fornitori che hanno compilato l‟allegato di tipo F1.

In caso di mancato riscontro della dichiarazione vitivinicola, viene applicata una penalità nella quantificazione dell‟aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l‟aiuto (per il calcolo della penalità vedi paragrafo „Calcolo penalità da applicare all‟aiuto‟).

 La superficie di fornitura è individuata considerando i dati riportati nell‟allegato F1. 

b. Verifica della presenza di superfici a vigneto all‟interno del fascicolo aziendale per tutti i fornitori che hanno dichiarato una quantità di uva raccolta.

In caso di mancato riscontro, viene applicata una penalità nella quantificazione dell‟aiuto da erogare, sulla base della superficie viticola da cui ha avuto origine la fornitura di uve del produttore al richiedente l‟aiuto (per il calcolo della penalità vedi paragrafo „Calcolo penalità da applicare all‟aiuto‟).

La superficie di fornitura è individuata considerando i dati riportati nell‟allegato F1 o nell‟allegato F2. 

• il richiedente l’aiuto è trasformatore (senza l’apporto della produzione di uve proprie) e riceve uve e/o altri prodotti a monte del vino

Il controllo viene effettuato sulla base degli attestati di consegna allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l‟aiuto, vengono individuati i fornitori che hanno ceduto uve e/o altri prodotti a monte del vino al soggetto richiedente l‟aiuto.

Per le modalità di controllo, si segue la procedura indicata per il precedente caso riportato al punto 10.3.2.

 13.4. CALCOLO PENALITA’ DA APPLICARE ALL’AIUTO    

Qualora, nel corso dei controlli, vengano individuate delle anomalie, quali assenza della dichiarazione vitivinicola e/o assenza di superfici a vigneto all‟interno del fascicolo aziendale, sia per il richiedente l‟aiuto che per un suo fornitore, l‟O.P. Agea procederà ad applicare una penalità all‟aiuto da erogare calcolata nel seguente modo:

A =  ((B – C) / B) * 100     dove :

A =  percentuale di riduzione

B = superficie totale di produzione del richiedente l‟aiuto

C =  superficie totale consentita

In particolare, la superficie totale di produzione (B) è quella dichiarata nel quadro relativo alla produzione presente nella dichiarazione vitivinicola del richiedente l‟aiuto.

La superficie totale consentita (C) è data dalla somma di :

1. la superficie totale di raccolta della dichiarazione vitivinicola del richiedente l‟aiuto con assenza di anomalie;

2. la superficie totale di fornitura degli allegati alla dichiarazione vitivinicola del richiedente l‟aiuto per i fornitori con assenza di anomalie.   

In caso di impossibilità a definire la percentuale di riduzione per carenza di uno

degli elementi (ad. es.  superficie di produzione non indicata o superficie consentita maggiore della produzione) viene impostata in automatico una percentuale di riduzione pari al 100%.

Qualora dalla documentazione prodotta risulti che le operazioni di arricchimento

non sono state eseguite in conformità di quanto stabilito all'art. 103 sexvicies del Reg. (CE) n° 491/09,  all'allegato IV dello stesso regolamento e dalle disposizioni applicative contenute nel Reg. (CE) n° 555/08, nel D.M. n. 2552 dell‟ 8 agosto 2008 e nella presente circolare, l'aiuto non sarà corrisposto. 

14. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il pagamento del‟aiuto nella misura richiesta vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

  Ai sensi dell‟art. 10/bis della legge 241/90 e successive modificazioni, l‟AGEA, prima di adottare il provvedimento di mancato o parziale accoglimento delle domande, invia una comunicazione all‟interessato.

 Il richiedente può presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dalla avvenuta notifica.

 Se il richiedente non risponde, il provvedimento si intende definitivo.

L‟Ufficio responsabile del procedimento amministrativo di ammissibilità al diritto agli aiuti ai mosti d‟uva concentrati  ed ai mosti concentrati rettificati utilizzati per l‟aumento della gradazione alcolica del vino per la campagna 2010/2011 è l‟Ufficio Ammassi, distillazione, vino ed altri aiuti.

15. TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità agli aiuti ai mosti d‟uva concentrati ed ai mosti di uva concentrati rettificati utilizzati per l‟aumento della gradazione alcoolica dei vini per la campagna 2010/2011, si conclude entro il 15 Giugno 2011, termine ultimo fissato dal D.M. 2552 dell‟8/8/2008 – art. 6 punto 6 -.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196 DEL 2003 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

17. RECUPERI

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell‟OP Agea, di altri Organismi Pagatori o a crediti dell‟INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

 

MODELLO A

  MODELLO C MODELLO C MODELLO D MODELLO E  ALLEGATO G  ALLEGATO H