Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 01-02-2024
Numero provvedimento: 1996
Tipo gazzetta: Nessuna

 

Distillazione - Certificazioni - Domanda per l'annullamento della determinazione recante l'aggiudicazione del servizio di manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i Laboratori Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Requisiti tecnici minimi di partecipazione - Certificazione prodotta riferibile esclusivamente all’attività di manutenzione delle bilance e non anche dei distillatori enologici - Accreditamento per i distillatori enologici.

 


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 15493 del 2023, proposto da
Gibertini Elettronica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 995806358C, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Alessandria, 130;


contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
 

nei confronti

Achthedon S.r.l., As Instruments S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, non costituite in giudizio;


per l'annullamento

- della Determinazione RU n. 0632311 del 18.10.2023 (doc.1), recante l'aggiudicazione del “servizio di manutenzione delle strumentazioni scientifiche in dotazione presso i Laboratori Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli CIG: 995806358C per un periodo di 24 mesi alla Achthedon S.r.l.”;

- di tutti i verbali di gara, operazioni e determinazioni del Seggio di Gara, con cui venivano espresse le valutazioni espresse in merito al possesso dei requisiti tecnici minimi di partecipazione in capo alle ditte Achthedon S.r.l. e As Instruments S.r.l. classificatesi rispettivamente prima e seconda classificata per la gara in oggetto, oltre ad ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito;

- in subordine, dell'intera lex specialis, in relazione alla mancata suddivisione in lotti, nemmeno motivata;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove, nelle more, stipulato tra le controparti, nonché per la condanna al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante adozione del provvedimento di aggiudicazione della commessa in favore della ricorrente, per la durata originariamente prestabilita, ovvero, in accoglimento della domanda subordinata, per il rifacimento della procedura suddivisa in lotti distinti in base ai prodotti oggetto della fornitura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione delle strumentazioni scientifiche (bilance e distillatori enologici) in dotazione presso i laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

2. La società ricorrente è il precedente affidatario del suddetto servizio che, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha impugnato l’aggiudicazione in favore della società Achthedon della procedura indetta dall’Agenzia delle Dogane e de Monopoli sul sistema Consip/Mepa – tramite RdO - ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.

3. La ricorrente, terza classificata, sostiene che sia la prima che la seconda classificata non fossero in possesso dei requisiti tecnici minimi previsti dalla lex specialis e che, pertanto, dovessero essere escluse con conseguente aggiudicazione della procedura in proprio favore.

4. In particolare, secondo la prospettazione della ricorrente, la seconda classificata non sarebbe in possesso dell’accreditamento come centro di taratura LAT, né avrebbe presentato dichiarazioni delle ditte produttrici, le quali attestino che l’operatore sia “qualificato”.

5. Quanto alla prima classificata, essa sarebbe priva dei requisiti tecnici minimi di partecipazione poiché la certificazione prodotta, ai fini dell’accreditamento quale Centro di Taratura, sarebbe riferibile esclusivamente all’attività di manutenzione delle bilance e non anche dei distillatori enologici.

6. In via subordinata, la ricorrente contesta la legittimità della procedura in ragione della mancata divisione in lotti in violazione del disposto dell’articolo 51 del D.lgs n. 50/2016.

7. Si è costituita in giudizio ADM, diffusamente argomentando circa la legittimità della procedura e del suo esito e concludendo per il rigetto del ricorso.

8. All’udienza del 17 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. In via preliminare il Collegio osserva che essendosi la ricorrente collocata terza in graduatoria, solo l’esclusione sia della Achthedon S.r.l. che della As Instruments S.r.l consentirebbe alla stessa di conseguire l’aggiudicazione, con la conseguenza che basterà accertare la legittima ammissione anche solo di una delle due controinteressate per disattendere la pretesa della ricorrente.

10. Posta tale premessa, il Collegio ritiene che il secondo motivo di ricorso, concernente l’asserita illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria, sia infondato e debba essere rigettato per le ragioni che si illustrano nel prosieguo.

11. La ricorrente contesta in capo all’aggiudicataria la mancanza di accreditamento relativamente ai soli distillatori enologici, mentre è pacifico che la stessa fosse in possesso dell’accreditamento come laboratorio di taratura per le bilance.

12. Il Capitolato tecnico (pag. 32) prescriveva che “la ditta aggiudicataria dovrà possedere, al momento della presentazione dell’offerta, l’accreditamento come centro di taratura accreditato LAT o le dichiarazioni fornite dalle ditte produttrici della strumentazione presente nel lotto che indicano nella ditta aggiudicataria un operatore qualificato per la manutenzione ed il mantenimento delle specifiche previste”.

13. Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’accreditamento richiesto era riferito non solo alle bilance ma anche ai distillatori enologici.

14. Il Collegio ritiene che, come si evince chiaramente dal tenore della lex specialis, l’unico accreditamento richiesto era quello “come centro di taratura accreditato LAT”, di cui l’aggiudicataria è in possesso come da documentazione versata in atti.

15. L’accreditamento per i distillatori enologici non veniva richiesto anche perché, come dimostrato dall’Agenzia resistente, all’attualità non esiste alcun accreditamento e/o registrazione per tali prodotti, trattandosi di strumenti che non necessitano di taratura, ma solo di una verifica “metrologica” prescritta dai metodi ufficiali OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino).

16. La ricorrente afferma di essere in possesso di un accreditamento per i distillatori enologici facendo riferimento al RMP 094R REV 08 che consiste in un accreditamento unico per l’utilizzo delle soluzioni idrolitiche.

17. Dall’esame della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene che non vi siano elementi sufficienti a far ritenere che la lex specialis richiedesse, ai fini dell’ammissione alla procedura, il possesso dell’ulteriore accreditamento posseduto dalla ricorrente in quanto non risulta che tale accreditamento sia necessario allo svolgimento del servizio di manutenzione sui distillatori.

18. La ricorrente è, infatti, per sua stessa ammissione anche produttrice di distillatori enologici, circostanza sufficiente a giustificare il possesso di un accreditamento ulteriore rispetto a quello posseduto dall’aggiudicataria ma che, tuttavia, non veniva richiesto tra i requisiti tecnici minimi per la partecipazione alla procedura di gara oggetto della controversia e la cui mancanza, pertanto, non può determinare l’invocata esclusione della Achthedon.

19. Il Collegio, alla luce di quanto esposto sopra, ritiene che il motivo di ricorso concernente la pretesa illegittimità degli atti di gara per omessa esclusione dell’aggiudicataria debba, quindi, essere respinto, con conseguente improcedibilità per carenza di interesse delle doglianze proposte dalla ricorrente al fine di ottenere l’esclusione della società seconda classificata atteso che – come anticipato - alcun vantaggio deriverebbe alla ricorrente dal loro accoglimento, in ragione della conferma dell’aggiudicazione in capo Achthedon che priva la Gibertini Elettronica della possibilità di ottenere il bene della vita agognato.

20. Per quanto concerne, infine, il motivo di ricorso relativo alla pretesa illegittimità della gara per la mancata suddivisione in lotti, lo stesso si appalesa manifestamente infondato.

21. Nel caso di specie, l’oggetto dell’affidamento è costituito da un unico servizio relativo alla manutenzione delle strumentazioni scientifiche di proprietà dell’Agenzia in dotazione presso una serie di laboratori chimici indicati nella lex specialis. La diversità tra le tipologie di strumentazioni (bilance e distillatori enologici) non appare sufficiente a determinare la necessità di una suddivisione in lotti tenuto conto della scarsa rilevanza in termini numerici dei distillatori enologici (10%) rispetto alle bilance (90%) e della conseguente scarsa appetibilità di un lotto composto dai soli distillatori enologici.

22. D’altro canto, la procedura oggetto della controversia ha perseguito la finalità di ampliare la platea dei concorrenti attraverso una preventiva indagine di mercato sulla presenza di operatori qualificati diversi da quelli che avevano espletato il servizio in precedenza, pervenendo all’aggiudicazione in favore di un operatore diverso da quello uscente nel pieno rispetto dei principi di concorrenza e rotazione.

23. In conclusione, il ricorso deve essere in parte rigettato e, in parte, dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

24. Tenuto conto della peculiarità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese del giudizio.



P.Q.M.


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- in parte lo rigetta e in parte lo dichiara improcedibile nei termini di cui in motivazione;

- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

Igor Nobile, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti Francesco Riccio