Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 29-01-2024
Numero provvedimento: 53
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Domanda per l'annullamento del provvedimento di Argea Sardegna di conclusione negativa del procedimento relativo ad una domanda di aiuto da parte di un'azienda vitivinicola ubicata in territorio le cui uve sono destinate esclusivamente alla produzione di vini pregiati - Azienda duramente colpita dalla tromba d’aria accompagnata da una grandinata che ha colpito la Sardegna - Eccezionalità dell’evento che ha causato danni gravissimi alle aziende agricole - Denunciate perdite derivanti dalla mancata produzione del vino - Possibilità di ristorare il solo danno connesso alla perdita dell’uva - Aiuto limitato ai prodotti agricoli primari come le uve - Esclusione dal campo di applicazione dell'aiuto del vino in quanto prodotto che ha sicuramente subito una trasformazione rispetto al prodotto agricolo primario.

 

SENTENZA
 

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2019, proposto da
Azienda Agricola Manca Gianfranco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Francesco Cocco Ortu, Mauro Tronci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Argea Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Lisa Noce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Caprera, 8;


per l'annullamento

- del provvedimento a firma del Direttore del Servizio Territoriale Argea Basso Campidano, prot. n. 0012319 del 26/02/2019 che ha concluso il procedimento con esito negativo, relativo alla domanda di aiuto n. 52917 del21.09.2016, presentata dal ricorrente per ottenere gli aiuti di cui alla DGR n. 53/13 del 03.11.2015 recante “Aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria danneggiate dalle grandinate dei mesi di giugno e luglio 2015 e dalla tromba d'aria del 4 settembre 2015.”;

- della nota del Direttore del Servizio Territoriale Argea prot. 60309 del 27 agosto 2018 - Comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/90;

- nonché, per quanto di ragione, della nota del Direttore del Servizio Territoriale Argea, prot. n. 77133 del 14 novembre 2017 – Comunicazione ex art. 10 bis legge n. 241/90;

- di tutte le comunicazioni inviate da Argea al ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Argea Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Gianfranco Manca, titolare dell’omonima azienda agricola, ha agito in giudizio per l'annullamento del provvedimento di Argea Sardegna prot. n. 0012319 del 26.02.2019 di conclusione negativa del procedimento relativo alla domanda di aiuto n. 52917 del 21.09.2016, di cui alla DGR n. 53/13 del 03.11.2015, recante “Aiuti per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria danneggiate dalle grandinate dei mesi di 2 giugno e luglio 2015 e dalla tromba d’aria del 4 settembre 2015”.

In fatto ha allegato:

- di avere una piccola azienda vitivinicola ubicata nel territorio dei comuni di Nurri, Serri e Sestu, le cui uve sono destinate esclusivamente alla produzione di vini pregiati;

- detta azienda è stata duramente colpita dalla tromba d’aria accompagnata da una grandinata che ha colpito la Sardegna il 4 settembre 2015;

- l’eccezionalità dell’evento ha causato danni gravissimi alle aziende agricole e la Giunta Regionale con Deliberazione n. 53/13 del 3 novembre 2015 ha istituito un apposito fondo, con l’obiettivo di compensare la riduzione del reddito delle piccole medie imprese agricole;

- in applicazione di tale deliberazione e del successivo decreto Assessoriale n. 826/Dec.A/13 del 31.03.2016, il Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea, con determinazione n. 2310 del 20 giugno 2016, ha approvato il bando contenente l’avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto;

- poiché l’azienda del ricorrente ha subito gravissimi danni, in particolare nei vigneti ricadenti in territorio di Nurri e Serri, il suo titolare in data 21 settembre 2016 ha presentato domanda di aiuto, allegando un documento tecnico contenente una prima approssimativa stima dei danni;

- con nota del Direttore del Servizio Territoriale di Argea, prot. n. 77133 del 14 novembre 2017, il ricorrente è stato invitato a fornire una perizia contenente il calcolo della diminuzione di reddito, specificando i quantitativi di prodotti aziendali, i redditi reali ricavati nel triennio 2012/2014 e il quantitativo di prodotto ottenuto nel 2015, con il relativo reddito reale;

- il ricorrente ha integrato la precedente perizia, indicando i redditi reali e fornendo i documenti fiscali comprovanti la produzione e le vendite;

- tuttavia, con nota prot. n. 68039 del 27 agosto 2018, Argea ha preannunciato ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990, il rigetto della domanda di aiuto, assegnandogli termine per presentare eventuali osservazioni;

- nonostante le deduzioni del ricorrente, con il provvedimento prot. n. 12319 del 26 febbraio 2019 impugnato in questa sede, Argea ha comunicato il definitivo rigetto della domanda di aiuto.

Il diniego impugnato si fonda sulla considerazione, ad avviso del ricorrente erronea, secondo cui il bando in esame, unitamente alla normativa ivi richiamata, ammetterebbe l’indennizzo solo per compensare i danni che siano conseguenza diretta dell'avversità atmosferica e quindi limitatamente alle produzioni costituite dalle uve sul campo al momento dell'evento, mentre non consentirebbe la concessione dell’aiuto per la parte relativa alla riduzione del reddito derivante dalla mancata produzione di vino, come invece richiesto dal ricorrente.

Ciò in quanto in quanto il vino, a differenza dell’uva, non rientrerebbe per l’Amministrazione fra i prodotti agricoli primari alla cui perdita sono indirizzati gli aiuti in discussione, i quali non potrebbero quindi superare il valore della produzione di uva distrutta.

Rileva invece il ricorrente che l’art. 25 del Regolamento Europeo 702/2014 (richiamato dal bando approvato con determinazione n. 2310 del 20 giugno 2016 e prima ancora dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 53/13 del 3 novembre 2015 e dal successivo Decreto Assessoriale n. 826/Dec.A/13 del 31.03.2016) prevede che gli aiuti vengano concessi per ristorare i danni in presenza di due diverse condizioni: 1) il danno deve riguardare la produzione agricola primaria e 2) deve sussistere un nesso di causalità diretto tra l’evento atmosferico e il danno subito.

Inoltre, detto Regolamento rimanda all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, previsto all’art. 38 TFUE ex art. 32 TCE, il quale al capitolo 22, definisce quali prodotti agricoli primari anche i “Mosti d’uva parzialmente fermentati anche mutizzati con l’aggiunta di alcole”, (punto 22.04), e i “vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole”, (punto 22.05).

Pertanto, secondo il ricorrente, alla luce della definizione normativa fornita dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, il vino, contrariamente da quanto affermato da Argea nel provvedimento di diniego, dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti prodotto agricolo primario, con la conseguenza che anche la diminuzione di reddito dovuta alla mancata produzione di esso sarebbe a pieno titolo ristorabile ex art. 25 del Regolamento UE 702/2014 e del bando per cui è causa.

Inoltre, sussisterebbe nel caso in esame il nesso causale tra l’evento calamitoso ed il danno alla produzione agricola primaria del ricorrente, la quale ha come unico scopo economico quello della produzione del vino e non anche della vendita dell’uva.

In altri termini, secondo il ricorrente, l’interpretazione di Argea secondo la quale il vino non potrebbe essere ricompreso fra prodotti agricoli primari, in quanto questi ultimi, in forza dell’art. 2 punto 5 del Regolamento 702/2014, per essere indennizzabili non devono aver subito "ulteriori interventi volti a modificarne la natura", sarebbe errata perché tale limitazione andrebbe collegata alle sole successive lavorazioni del vino connesse agli ulteriori prodotti che dallo stesso si possono ottenere, come ad esempio la grappa, l’aceto, etc.

Quindi per il ricorrente Argea non avrebbe dovuto escludere il prodotto agricolo “vino” dal novero dei prodotti agricoli primari indennizzabili secondo il bando, con conseguente illegittimità della decisione adottata per violazione e falsa applicazione del bando approvato con determinazione del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di Argea n.2310 del 20 giugno 2016 e delle fonti normative ivi richiamate (regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 Giugno 2014, Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/13 del 3 novembre 2015; Decreto Assessoriale n. 826/Dec.A/13 del 31.03.2016).

Inoltre, vi sarebbe nel caso in discussione eccesso di potere per travisamento di fatti, falsità del presupposto e difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, e sviamento di potere laddove l’Amministrazione afferma che il vino non rientra fra i prodotti agricoli primari in quanto la misura regionale sarebbe destinata ad operare in via alternativa rispetto alle tutele di tipo assicurativo attivabili.

Invero, ad avviso del ricorrente, il richiamo dell’Amministrazione al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al D. Lgs. n. 102/2004 non sarebbe conferente rispetto alla procedura in oggetto, e comunque tale motivo di diniego non era stato indicato da Argea nel preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente violazione delle regole del contraddittorio.

Del pari nuova rispetto al preavviso ex art. 10bis della legge n. 241 del 1990, e comunque priva di pregio, sarebbe poi per il ricorrente l’ulteriore ragione di diniego contenuta nel provvedimento impugnato, consistente nell’affermazione secondo cui non spetterebbe l’aiuto richiesto in quanto non sarebbe possibile concedere “un incremento dell'aiuto richiesto con la domanda n. 52917 del 21.09.2016 …… per cui l'importo massimo comunque ammissibile alla contribuzione pubblica resta fissato da quanto richiesto dalla ditta con la domanda di partecipazione al bando”.

In particolare, secondo il ricorrente, nulla vieterebbe al richiedente di integrare la domanda di aiuto inizialmente depositata, laddove il danno subito risulti superiore a quello indicato originariamente.

In subordine, sostiene il ricorrente, la domanda di aiuto avrebbe dovuto essere accolta almeno per la parte richiesta con la domanda originaria.

Pertanto, sulla base di tutte le doglianze appena esposte, il ricorrente ha chiesto annullarsi la decisione impugnata.

Argea Sardegna si è costituita in giudizio contestando le avverse doglianze ex adverso dedotte e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

All’udienza del 17 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto.

Invero, il fondo relativo alla domanda di aiuto qui in discussione ha come fine il ristoro dei danni subiti degli imprenditori agricoli alle loro produzioni a causa delle grandinate dei mesi di giugno e luglio 2015 e della tromba d'aria del 4 settembre 2015.

A fronte della richiesta inizialmente presentata a tal fine dal signor Manca per l’importo di Euro 8.090,00 (vedi doc. n. 1 allegato n. 1 di Argea depositato il 6.12.2023), l’Amministrazione ha ritenuto necessarie alcune integrazioni documentali (vedi nota del 14.11.2017, protocollo n. 77133), evidenziando: “la perizia asseverata non contiene gli elementi necessari per il calcolo delle perdite di reddito causate dall'evento come previsto dal Reg. U.E. 702/2014. Mancano infatti: i prezzi unitari praticati nella vendita dei quantitativi di prodotti aziendali venduti, sia negli anni 2012, 2013, 2014, presi a riferimento per la formazione della media triennale, che nel 2015, anno in cui si sono verificati i danni; i redditi reali provenienti dalla vendita di tali prodotti per ciascun anno di imposta dal 2012 al 2015; 2. il prezzo unitario utilizzato per determinare i redditi, secondo quanto affermato nella perizia, sarebbe stato ricavato analizzando il mercato della zona, e non le vendite effettive delle produzioni ottenute nell'azienda in esame. Per quanto sopra, al fine di permettere a questo Servizio di effettuare le opportune verifiche circa la sussistenza delle condizioni previste dal Reg. U.E. 702/2014 per la concessione degli aiuti richiesti, la S.V. è invitata a integrare la pratica con i seguenti documenti: a. relazione peritale integrativa della perizia allegata all'istanza, contenente i seguenti elementi: dinamica dei danni e varietà dei vigneti colpiti dalla grandine e dalla tromba d'aria; produzioni aziendali vendute, ottenute sia negli anni presi a riferimento per il calcolo della media triennale dei redditi, che in quello in cui si è verificato l'evento; prezzi unitari e redditi realizzati dalla vendita delle stesse produzioni; detrazione dei costi non sostenuti per le minori produzioni ottenute l'anno dell'evento ed eventuale incremento di quelli maggiormente sostenuti per la ripresa dell'attività produttiva, giustificati da fatture, da allegarsi alla relazione con apposito elenco; calcolo dell'incidenza percentuale dei mancati redditi causati dell'evento, eventualmente maggiorati dei costi sostenuti di cui sopra, su detta media triennale, che in base alla norma citata dovrà essere necessariamente superiore al 30%; elenchi delle fatture di vendita di tutte le produzioni ottenute l'anno dei danni, da cui risulti, per ciascuna di esse: n. di fattura, natura e quantitativo del bene venduto, prezzo unitario, IVA e importo totale; b. copia delle dichiarazioni e dei registri IVA presentati dalla S.V. (anche in digitale), sia per l'anno dei danni, che per quelli presi a riferimento per la formazione della media triennale dei redditi, con cui si possano riscontrare i dati riportati in perizia”.

In relazione a tale richiesta, volta a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’aiuto come inizialmente richiesto dal ricorrente, quest’ultimo ha dapprima inviato copia delle dichiarazioni IVA e in data 28.11.2017 presentato una nuova perizia che tuttavia quantificava in aumento la perdita economica dell'azienda, calcolandola in termini di mancata vendita di vino per Euro 92.525,00, conteggio poi ulteriormente modificato in data 19.04.2018 mediante una terza perizia che stimava il mancato reddito dell'azienda nell'anno 2015 in Euro 78.610,46.

Stante la documentazione trasmessa e tenuto conto dei tre diversi conteggi depositati dal ricorrente, Argea, con preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990 (vedi nota prot. n. 68039 del 27 agosto 2018), ha comunicato all’azienda agricola l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la domanda in quanto riferita non ai danni derivanti dalla perdita dell’uva, ma dalla mancata produzione di vino, evidenziando: “In riferimento all'oggetto, si comunica che la documentazione integrativa presentata dalla S.V. a seguito della nota dello scrivente prot. 77133 del 14/11/2017, calcola le perdite di reddito in termini di prodotto trasformato non esitato nel mercato, dati i minori quantitativi di uva raccolti nella campagna 2015 a causa dei danni provocati dalla grandine. Come si è già avuto modo di precisare in occasione dei precedenti incontri tra la S.V., il funzionario istruttore e il Direttore dell'Ufficio, e prima ancora tra la professionista redattrice delle perizie e lo stesso funzionario istruttore, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento U.E. 702/2014, i costi ammissibili all'aiuto sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica. Nel caso in esame le sole produzioni direttamente danneggiate dalle avversità sono costituite dalle uve sul campo al momento dell'evento, ma non dal vino non prodotto. L’aiuto ammissibile pertanto non può superare il valore della produzione di uva distrutta. Per il calcolo di quest'ultimo dato, sarà necessario procedere alla stima del valore del bene distrutto, moltiplicando i quantitativi di uva non raccolti, o danneggiati a causa dell'evento, per i prezzi medi pubblicati su "ISMEA", o ricavati da compravendite di beni simili effettuate da altre aziende della zona, o anche da partite di uve acquistate dallo stesso richiedente. Qualora la ditta richiedente sia ricorsa a uve di provenienza extra aziendale, il valore di acquisto delle stesse dovrà essere dimostrato allegando le fatture emesse dalle ditte fornitrici, accompagnate da dichiarazioni liberatorie. In ambedue i casi la somma per cui si chiede l'aiuto, dovrà essere calcolata detraendo dal valore della produzione distrutta le spese di raccolta non sostenute. Per quanto sopra si invita la S.V. ad integrare la perizia con il calcolo di tali valori, indicando i dati utilizzati e le fonti da cui sono stati tratti” (doc. n. 6 in allegato n. 15 depositato dall’Amministrazione il 6.12.2023).

E tali argomentazioni sono state poi trasposte nel provvedimento definitivo di diniego impugnato in questa sede, avendo l’Amministrazione ritenuto non condivisibili le controdeduzioni del ricorrente il quale, oltre a modificare la domanda di aiuto rispetto a quella originariamente depositata, non aveva secondo Argea prodotto alcuna integrazione documentale utile a chiudere il procedimento in senso a lui favorevole anche solo rispetto all’istanza iniziale, fornendo prova dei danni subiti con riguardo alle uve e non al vino.

Il ricorrente contesta la decisione adottata da Argea, ma ad avviso del Collegio tutte le censure articolate in ricorso risultano infondate per le ragioni che seguono.

Invero, con riferimento alla prima doglianza di parte ricorrente secondo cui alla luce delle disposizioni volte a regolare l’aiuto in esame non sarebbe corretto ritenere che non possono essere ristorati i danni derivanti dalla mancata produzione del vino anziché dalla perdita delle sole uve, va rilevato che il bando in discussione aveva come fine quello di aiutare la ripresa dell’attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria attraverso la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola e dei danni materiali agli immobili, alle attrezzature, ai macchinari, alle scorte e ai mezzi di produzione, a seguito delle grandinate dei giorni dal 20 al 25 luglio 2015 e della tromba d’aria del 4 settembre 2015.

Per quanto attiene agli interventi finanziabili, l’art 9 prevedeva: “I costi ammissibili all’intervento sono i costi dei danni subiti (distruzione della produzione agricola) come conseguenza diretta dell'evento, determinati sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati nei territori interessati dai tecnici di Argea Sardegna e di Laore Sardegna. L’intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola, in atto al momento dell’evento, che, a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 702/2014 è calcolata sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. Il calcolo della perdita di reddito di cui sopra dovrà essere riferito all’anno e non all’annata agraria, quindi va determinata sull’anno dell’evento ed eventualmente su ciascun anno successivo interessato dalla distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione (colture poliennali, colture arboree). Non è indennizzabile la perdita di prodotti aziendali stoccati (scorte) presenti in azienda al momento dell’evento. Non sono inoltre riconoscibili indennizzi per perdite subite su pascoli naturali. La perdita di reddito così calcolata può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica. Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati con fatture e/o con documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tra gli altri costi è riconoscibile l’onorario sostenuto per la redazione della perizia giurata che non potrà eccedere il 5% della perdita di reddito, calcolata come sopra riportato, e l’importo massimo di 1.500 euro. Gli aiuti in questione non possono invece essere incrementati in ragione degli oneri sostenuti dall’aziende per il ricorso all’acquisto dall’esterno di scorte necessarie al ciclo produttivo, ancorché documentabili”.

Vi è tuttavia come visto contrasto tra le parti in ordine alla tipologia di perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola ristorabili, sostenendo il ricorrente che tra queste possono includersi anche le perdite derivanti dalla mancata produzione del vino, e ritenendo invece Argea la possibilità di ristorare il solo danno connesso alla perdita dell’uva.

Sul punto il Collegio condivide quest’ultima tesi, evidenziando che il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 richiamato nel bando, all'art. 1 punto 1. a) i) limita espressamente gli aiuti di cui all'art. 25, facendo riferimento alla produzione agricola primaria e precisando all'art. 2 punto 5) che la stessa è data dai "prodotti agricoli del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti".

Quindi, rispetto al precedente punto 4) che definisce i prodotti agricoli come "i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento e del Consiglio", il punto 5) introduce una limitazione dei prodotti agricoli primari i quali, oltre ad essere ricompresi nell'allegato I del Trattato, devono anche caratterizzarsi per non aver subito "ulteriori interventi volti a modificarne la natura".

Nessun elemento risulta invece ravvisabile per ritenere che tale riferimento vada circoscritto, come sostiene il ricorrente, alle successive lavorazioni del vino connesse agli ulteriori prodotti che dallo stesso si possono ottenere, come ad esempio la grappa, l’aceto, etc.

Pertanto, applicandosi la definizione di prodotti agricoli primari come sopra esposta al caso in esame, certamente il vino è da escludere nell’ambito di tale categoria per quanto di interesse in questa sede, trattandosi infatti di prodotto che ha sicuramente subito una trasformazione rispetto al prodotto agricolo primario, rappresentato invece dalle uve.

Di conseguenza, del tutto legittimamente l’Amministrazione ha negato al ricorrente l’aiuto richiesto per la mancata produzione del vino e la motivazione appena esaminata risulta da sola sufficiente a giustificare il diniego, sicché il ricorso va per ciò solo respinto e possono quindi in questa sede ritenersi assorbite le ulteriori doglianze contenute in ricorso e concernenti le altre argomentazioni poste da Argea alla base del provvedimento impugnato.

In ogni caso, evidenzia ad abudantiam il Collegio, in particolare con riferimento alla pluralità di importi diversi esposti dal ricorrente nelle varie perizie depositate, che del tutto legittimamente l’Amministrazione ha rilevato anche in giudizio l’anomalia della condotta dell’istante, il quale a fronte della iniziale richiesta di integrazione documentale dell’Amministrazione volta a meglio chiarire e fornire prova dei danni allegati dall’istante nell’originaria domanda di aiuto, ha invece modificato la richiesta aumentando di molto l’importo preteso, mediante produzione di diverse quantificazioni, riferite alla mancata produzione del vino, ritenute correttamente da Argea inidonee a dimostrare il danno subito nei limiti delle voci ristorabili come sopra esposti.

Pertanto, conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese di lite possono tuttavia essere compensate per la novità della specifica fattispecie esaminata.


P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore