Aggiornamento dell’importo per la revisione di analisi di campioni.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l’importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 113,93.