Settore vinicolo - Impianto industriale di distillazione di prodotti della viticoltura - Impugnazione dell’atto endoprocedimentale adottato dall’amministrazione resistente nell’alveo del procedimento per l’approvazione ambientale del progetto di ampliamento della produzione di biometano - Vincolo paesaggistico applicabile all’impianto di biometano oggetto di autorizzazione ambientale - Regime vincolistico gravante sull’area oggetto di autorizzazione - Esclusione della natura provvedimentale dell'atto impugnato.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1850 del 2020, proposto dalla Imera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani - e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Comune di Petrosino, nella persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della certificazione prot. 9483 del 27.7.2020, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha attestato che il progetto di ampliamento dell'impianto produttivo preesistente in Petrosino per la produzione di biogas è incompatibile con le norme di attuazione del piano paesaggistico che interessano l'area ove l'impianto ricade;
- del provvedimento emesso dalla stessa autorità il 21 settembre 2020 con prot. 11636 di sostanziale conferma dell’indicato certificato;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto introduttivo, regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente, proprietaria di un impianto industriale di distillazione di prodotti della viticoltura sito nel Comune di Petrosino, ha impugnato l’atto endoprocedimentale adottato dall’amministrazione resistente nell’alveo del procedimento presso l’ARTA per l’approvazione ambientale del progetto di ampliamento della produzione di biometano. In questo atto l’amministrazione ha certificato quanto segue: “l’area di intervento dove sarà realizzato l’impianto di produzione di biometano della IMERA srl – distilleria Bertolino spa, in argomento, è individuata nel PTP dell’ambito 2/3, fra le aree di notevole interesse pubblico a termini dell’art. 134, lettera c, del D. lgs. 42/2004 e s.m.i.. Per quanto sopra evidenziato, con la presente si specifica che, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, le opere in progetto risultano in contrasto con quanto disposto all’art. 27, paesaggio locale 7 “Marzara”, 7g, livello di tutela 2, delle N.d.A. del piano paesistico succitato; infatti “in queste aree non è consentito: realizzare …impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto, architettoniacamente integrati”.
2. Il primo motivo di doglianza del provvedimento impugnato è così rubricato: “eccesso di potere per irretroattività delle norme del piano paesaggistico e violazione dell’art. 41 Cost. e dell’art. 1 del protocollo addizionale alla Cedu”. Secondo la ricostruzione difensiva il provvedimento, richiamando il vincolo paesaggistico applicabile all’impianto di biometamo oggetto di autorizzazione ambientale, ne realizzerebbe un’applicazione retroattiva in quanto l’impianto su cui intervenire è già esistente e il suo ampliamento deve essere valutato in base alla legge vigente sulla conformazione della proprietà al momento dell’atto autorizzativo, ovvero in base all’area individuata dal piano vigente come verde agricolo.
3. Il secondo motivo di doglianza del provvedimento impugnato è così rubricato: “erronea applicazione dell’art. 27 paragrafo 7g delle norme di attuazione del piano paesaggistico”. Secondo la ricorrente l’intervento richiesto, oggetto del certificato impugnato, non rientrerebbe tra quelli vietati dall’art. 27, par. 7g, delle norme di attuazione del piano paesaggistico citato che dispone il divieto di “realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrata”. L’intervento sarebbe, anzi, consentito in quanto impianto destinato all’autoconsumo di biometano.
4. Il terzo motivo di doglianza del provvedimento impugnato è così rubricato: “violazione dell’art. 45 delle n.t.a. del piano paesaggistico de quo”, la quale norma dispone che “i progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistica ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i..”. Secondo la prospettazione di parte ricorrente nel caso di specie sarebbe mancato, rispetto alla previsione del piano territoriale applicabile alla loro proprietà, il doveroso studio di compatibilità paesaggistica ambientale ex D.P.R. del 12.04.1996.
5. L’amministrazione resistente si è costituta in giudizio e ha prodotto una memoria con la quale, pur chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi, ha sollevato eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire della ricorrente in relazione all’atto impugnato.
6. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024, alla presenza dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, ad assorbimento di ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione preliminare sollevata da parte resistente nella memoria depositata in data 8.11.2023, per le seguenti ragioni.
2. L’atto oggetto di impugnazione è un atto endoprocedimentale qualificato, correttamente, come certificato. Questo non assume la definizione di parere data l’assenza di ogni contenuto valutativo o discrezionale. L’amministrazione resistente con quell’atto non fa che dare atto di un dato oggettivo, ovvero del regime vincolistico gravante sull’area oggetto di autorizzazione. Tale affermazione non può che essere neutra rispetto al proseguo del procedimento autorizzativo e infatti si rinvia ogni valutazione della conformità delle opere da realizzarsi alla Conferenza dei servizi “ove potranno manifestarsi i chiarimenti che codesta Ditta vorrà rappresentare”. L’atto impugnato non ha perciò natura provvedimentale, non manifesta una determinazione dell’amministrazione idonea a ledere direttamente la posizione giuridica della ricorrente e non impone al procedimento amministrativo alcun arresto. Difetta in tal senso l’interesse ad agire di parte ricorrente in applicazione dei principi generali sull’impugnazione degli atti amministrativi in sede giudiziale.
3. Per questi motivi il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti costituite, anche in ragione dell’accoglimento dell’eccezione sollevata da parte resistente. Nulla da statuirsi sulle spese per il Comune di Petrosino, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore delle Amministrazioni regionali resistenti in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Nulla sulle spese per il Comune di Petrosino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore