Settore vinicolo - Disciplinari di produzione - Domanda per l'annullamento del decreto ministeriale con cui sono state apportate le modifiche all'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Prosecco” - Atto di rinuncia al giudizio in cui la parte ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse alla decisione del ricorso in ragione dell’intervenuto mutamento del metodo di imbottigliamento del “prosecco frizzante” - Estinzione del giudizio.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2017, proposto da
Vini Tonon s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Petra Giacomini e Marcella Vadori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulia Milo in Roma, via Giovannipoli, 148;
contro
- Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, 12, è domiciliato ex lege;
- Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Iuri ed Ettore Volpe, dell’Avvocatura regionale, presso i cui uffici, siti in Trieste, piazza Unità d'Italia, 1, è domiciliata;
- Regione Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Cusin, Bianca Peagno ed Ezio Zanon, dell’Avvocatura regionale, e dall’avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Alberico II, 33;
nei confronti
Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Signor, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli, in Roma, via Giosuè Borsi, 4;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato in data 7.12.2016, pubblicato nel B.U.R. della regione Veneto in data 17.12.2016, con cui venivano apportate le modifiche all'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Prosecco”;
- del parere della regione Veneto, in data 14.09.2016;
- del parere della regione Friuli Venezia Giulia, in data 05.10.2016;
- del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», approvato con D.M. 17.07.2009, come modificato dalla delibera di Assemblea del Consorzio del Vino Prosecco in data 19.02.2016;
- del verbale del 19.02.2016 dell’Assemblea del Consorzio del Vino Prosecco;
- di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 15 febbraio 2017 (depositato in data 16 marzo 2017), la società a responsabilità limitata Vini Tonon ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe, per i seguenti motivi:
- “1. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere: violazione dell'art. 4 del DM 7 novembre 2012; violazione della legge n. 241/90; difetto di istruttoria e di motivazione”;
- “2. Illegittimità per eccesso di potere per manifesta ingiustizia, irragionevolezza del[l]’irragionevolezza e difetto di istruttoria”;
- “3. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione art. art. 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e art. 20 Reg. della commissione UE 607/09 del 14.07.2009. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento”;
- “4. Violazione e falsa applicazione DM 13 agosto 2012, come modificato dal DM 16 settembre 2013 e dal DM 24 luglio 2014; sull’idoneità del tappo a clip come sistema di chiusura e confezionamento”.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, così come il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, controinteressato.
3. Con ordinanza 22 maggio 2017, n. 2535, la sezione II-ter ha respinto l’istanza di misure cautelari e, con ordinanza 18 settembre 2017, n. 3937, la III sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello per la riforma della predetta ordinanza cautelare.
4. In vista dell’approssimarsi del 16 gennaio 2024, data dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito, in data 20 dicembre 2023 e, dunque, nel rispetto del termine indicato dall’art. 84, comma 3, c.p.a., parte ricorrente ha depositato e notificato a tutte le parti l’atto di rinuncia al giudizio (sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante della società ricorrente), adducendo di aver perso interesse alla decisione del ricorso in ragione dell’intervenuto mutamento del metodo di imbottigliamento del “prosecco frizzante”, avvertendo di averne già dato notizia via mail alle altre parti in data 11 dicembre 2023 e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
5. Con atti depositati, rispettivamente in data 3 gennaio 2024 e 10 gennaio 2024, il Ministero intimato e il Consorzio controinteressato hanno dichiarato di non opporsi alla rinuncia (“a spese compensate”, quanto al Consorzio).
6. Alla udienza pubblica del 16 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Considerato:
- che, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., “[l]a parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria” (co. 1); “la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. […]” (co. 3);
- che la rinuncia è rituale e che l’amministrazione non si è opposta;
- che occorre, pertanto, dichiarare l’estinzione del giudizio, ravvisandosi altresì i presupposti per compensare le spese di lite (art. 84, co. 2, c.p.a.), avuto anche riguardo alla novità della questione, che avrebbe parimenti comportato la compensazione delle spese nel caso di trattazione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore