Delega ai direttori degli uffici periferici dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, all’emissione di ordinanze - ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
Articolo 1.
1. I direttori degli Uffici periferici dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le quali la potestà sanzionatoria è attribuita all’Ispettorato medesimo, relativamente agli illeciti commessi nell’ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza - quale risultante dall’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto - qualora l’importo della sanzione da irrogare non sia superiore ad € 50.000,00.
2. Se per le violazioni contestate risulta prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo ed un massimo, ovvero una sanzione di importo proporzionale, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento è attribuita ai Direttori degli Uffici periferici dell’Ispettorato allorché la sanzione nell’importo massimo edittale previsto, ovvero la sanzione proporzionale scaturente dal calcolo in concreto effettuato, non sia superiore ad € 50.000,00.
3. Resta riservata alla competenza del direttore della Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità l’emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 1, allorché l’importo delle stesse sia superiore ad € 50.000,00.
Articolo 2.
1. È riservata alla competenza del direttore della Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità l’emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni in materia di prodotti a denominazione d’origine registrata (D.O.P. ed I.G.P.), ai sensi del decreto legislativo n. 297/04 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonché per le violazioni in materia di denominazione d’origine dei vini, ai sensi della legge n. 164/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
La presente delega si intende conferita - nelle materie, con i criteri ed entro i limiti sopra indicati - per tutte le contestazioni nelle materie di competenza dell’Ispettorato redatte a decorrere dal giorno 1 gennaio 2009.
Allegato
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL’ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITà DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI:
Ufficio periferico di Torino: Regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria;
Ufficio periferico di Milano: Regione Lombardia;
Ufficio periferico di Conegliano Veneto: Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
Ufficio periferico di Bologna: Regione Emilia-Romagna;
Ufficio periferico di Firenze: Regione Toscana;
Ufficio periferico di Ancona: Regioni Marche ed Umbria;
Ufficio periferico di Roma: Regioni Lazio ed Abruzzo;
Ufficio periferico di Napoli: Regioni Campania, Molise e Basilicata;
Ufficio periferico di Bari: Regione Puglia;
Ufficio periferico di Cosenza: Regione Calabria;
Ufficio periferico di Palermo: Regione Sicilia;
Ufficio periferico di Cagliari: Regione Sardegna.