Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Nahe].
(Comunicazione 24/01/2024, pubblicata in G.U.U.E. 24 gennaio 2024, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Nahe»
PDO-DE-A1271-AM01
Data della comunicazione: 26.10.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Descrizione delle modifiche
a) Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e delle caratteristiche analitiche (spostate dal punto 2.1 al punto 3.1 del disciplinare di produzione) e/o organolettiche (spostate dal punto 2.2 al punto 3.3 del disciplinare di produzione)
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e il peso minimo del mosto della DOP «Nahe» sono indicati in un punto separato. Il contenuto rimane invariato. Sarà inserita la seguente frase esplicativa in merito alla tenuta del registro di cantina: «Il peso del mosto nel contenitore di fermentazione deve essere documentato.»
Modifica del titolo alcolometrico volumico naturale minimo e del peso minimo del mosto per vini di qualità ottenuti dalla varietà Dornfelder in annate con condizioni climatiche eccezionali. Valori standard per il vino di qualità ottenuto dalla varietà Dornfelder: 8,8 % vol di alcole e 68° Öchsle.
INTEGRAZIONE
«In annate con condizioni climatiche eccezionali, il consiglio del consorzio di tutela riconosciuto della “Nahe” può decidere di fissare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e il peso minimo del mosto della varietà Dornfelder all'8,3 % vol di alcole e 65° Öchsle. Tale disposizione si applica limitatamente all'annata oggetto della decisione. La decisione del consorzio di tutela “Nahe” è comunicata mediante idonea pubblicazione secondo l'uso del luogo.»
I vari prodotti vengono citati nominalmente e sono accompagnati da spiegazioni sulle caratteristiche organolettiche.
INTEGRAZIONE
«Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta “Nahe”, ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.»
b) Delimitazione della zona (spostata dal punto 3 al punto 4 del disciplinare di produzione)
Viene ridefinita la zona a denominazione di origine protetta (DOP) «Nahe».
INTEGRAZIONE
«La zona della DOP “Nahe” si trova nel Land Renania-Palatinato, nella regione del fiume Nahe, affluente di sinistra del Reno, e si estende dalla confluenza della Nahe nel Reno presso Bingerbrück, risalendo fin quasi a Kirn e alle valli degli affluenti Guldenbach, Gräfenbach, Glan e Alsenz.»
Vengono elencati i singoli comuni e le loro frazioni, compresi i numeri dei territori comunali.
L'esatta delimitazione risulta dalle mappe che riportano le superfici vitate delimitate per parcella dei comuni elencati sopra, che possono essere consultate all'indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.
Viene riformulato il passaggio relativo alle opzioni di produzione della DOP «Nahe».
Il passaggio era in origine il seguente: «La produzione di vini di qualità, vini con predicato, vini spumanti prodotti in regioni delimitate o vini frizzanti di qualità con la denominazione protetta “Nahe” deve avvenire nella zona di produzione, in un'altra zona di produzione del Land Renania-Palatinato oppure in una zona di produzione di un Land limitrofo.»
Il passaggio deve essere riformulato come segue: «La produzione di vini di qualità, vini con predicato, vini spumanti prodotti in regioni delimitate o vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate con la denominazione di origine protetta “Nahe” può avvenire in una zona diversa da quella specifica di coltivazione nella quale sono state raccolte le uve e che viene indicata in etichetta, purché la zona di produzione si trovi nello stesso Land o in un Land limitrofo.»
Non sono state apportate modifiche sostanziali.
c) Varietà di uve da vino (d’ora in poi al punto 8 del disciplinare di produzione)
Al punto 7 sono specificate finora le varietà di uve da vino seguenti:
varietà per i vini bianchi
Albalonga, Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Hibernal, Hölder, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kanzler, Kerner, Kernling, Morio-Muskat, Müller Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Orion, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Muskateller, Roter Elbling, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Septimer, Siegerrebe, Solaris, Staufer, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Riesling, Würzer;
varietà per i vini rossi e rosati
Accent, Acolon, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Hegel, Merlot, Müllerrebe, Neronet, Palas, Regent, Rondo, Rotberger, Saint-Laurent, Syrah.
MODIFICA
D'ora in poi i termini «varietà a bacca bianca» e «varietà a bacca rossa» sostituiranno i termini «varietà per i vini bianchi» e «varietà per i vini rossi e rosati».
Vengono aggiunte le varietà seguenti:
varietà a bacca bianca
«Adelfränkisch, Aromera, Blauer Silvaner, Blütenmuskateller, Bronner, Cabernet blanc, Calardis blanc, Calardis Musque, Chenin Blanc, Comtessa, Divona, Donauriesling, Floreal, Gelber Kleinberger, Gm 6414-39, Gm 6423-12, Gm 7519-3, Gm 7539-4, Goldmuskateller, Grünfränkisch, Muscaris, Ortlieber, Osteiner, Pamina, Rosa Chardonnay, Roter Riesling, Sauvignac, Sauvignon Gris, Sauvitage, Semillion, Sibera, Soreli, Souvignier Gris, Thurling, Viognier, Voltis.»;
varietà a bacca rossa
«Artaban, Cabaret noir, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Jura, Cabertin, Divico, FR 628-2005 r, Gamay noir, Gm 6423-7, Gm 7517-29, Gm 7519-1, Gm 7520-1, Gm 7816-7, Gm 7838-1, Kleiner Fränkischer Burgunder, Laurot, Monarch, Muskat-Trollinger, Pinotin, Sangiovese, Satin Noir, Schwarzblauer Riesling, VB 91-26-5, Vidoc.».
d) Condizioni applicabili
Condizioni applicabili previste dalla legislazione nazionale
Il punto 9 del disciplinare di produzione (d'ora in poi il punto 10) elenca i requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura.
Unità geografiche più piccole
INTEGRAZIONE
«Inoltre il registro dei vigneti (Weinbergsrolle) stabilisce l'elenco dei nomi consentiti per le unità geografiche più piccole in relazione a zone, località viticole complessive (Großlage) e singole (Einzellage), nonché campi aperti di antica definizione (Gewann). Nel registro dei vigneti vengono registrati i confini delle località e delle zone secondo le denominazioni catastali (territorio comunale, superficie coltivata (Flur), campo aperto di antica definizione (Gewann), particella catastale (Flurstück)). Il registro è gestito dalla camera dell'agricoltura del Land Renania-Palatinato. L'istituzione e la gestione del registro dei vigneti si fondano sulle seguenti basi giuridiche:
— articolo 23, terzo e quarto comma, della legge sul vino (Weingesetz);
— articolo 29 dell'ordinanza sul vino (Weinverordnung);
— legge del Land sulla determinazione di località e zone e sul registro dei vigneti (legge sui vigneti — Weinlagengesetz);
— articolo 2, punto 16, dell'ordinanza del Land sulle competenze a seconda del settore del diritto del vino (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).
Una modifica della delimitazione delle unità geografiche più piccole è consentita soltanto con il consenso dell'organizzazione competente ai sensi dell'articolo 22g della legge sul vino. Sempre ai sensi dell'articolo 22g della legge sul vino, qualsiasi modifica deve essere comunicata dall'organizzazione competente all'agenzia federale per l'Agricoltura e l'alimentazione (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE).»
Si inserisce la normativa in materia di denominazione, in base a cui è consentito utilizzare elementi della denominazione previsti dalla legge in conformità del diritto applicabile.
Condizioni applicabili di un'organizzazione di gestione delle DOP/IGP
Inserimento di un requisito in materia di etichettatura
Per quanto concerne i prodotti della denominazione di origine protetta «Nahe» commercializzati con l'indicazione del nome delle varietà di uve, nell'etichettatura si possono utilizzare esclusivamente nomi per esteso. È consentito l'assemblaggio con uve provenienti da vitigni interspecifici. Qualora un prodotto sia stato ottenuto esclusivamente da uve provenienti da tali vitigni, deve essere commercializzato senza l'indicazione della varietà.
e) Autorità di controllo
Al punto 10 del disciplinare di produzione è stato modificato il numero di fax ed è stato corretto il compito dell'autorità di controllo. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti è stata infatti trasferita dalla camera dell'agricoltura della Renania-Palatinato (Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, LWK) all'agenzia federale per l'Agricoltura e l'alimentazione (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE). Inoltre è stato aggiunto il Landesuntersuchsamt Rheinland-Pfalz in qualità di autorità di controllo.
INTEGRAZIONE
Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz
Mainzer Straße 112
56068 Koblenz
DEUTSCHLAND
Tel. +49 026191490
Fax +49 02619149190
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Al punto 11.2.3 del disciplinare di produzione (Controllo di qualità) è soppressa la frase seguente: «Tutti i vini di qualità, i vini spumanti prodotti in regioni delimitate e i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate sono sottoposti obbligatoriamente a controllo.»
f) Altro
Modifiche redazionali in linea con le prescrizioni UE. Si tratta di tutte le modifiche che riflettono la normativa in vigore. Ciò può avvenire attraverso un riferimento alla normativa in vigore o la soppressione del passaggio pertinente. Nel paragrafo «Legame con la zona» sono chiarite e riformulate le descrizioni delle categorie «Vino», «Vino frizzante» e «Vino spumante di qualità». In questo caso non è necessario presentare una modifica dell'Unione, in quanto le modifiche non invalidano il legame con la zona geografica (cfr. articolo 14 del regolamento (UE) 2019/33).
Nello specifico, sono apportate le modifiche elencate di seguito.
Al punto 9.4.1 del disciplinare di produzione (categoria «Vino») si inserisce un'integrazione. La frase integrata era in origine la seguente: «I vini con predicato devono soddisfare almeno i requisiti elencati al punto 3.2.» La frase viene d'ora in poi integrata come segue: «I vini con predicato devono soddisfare almeno i requisiti elencati al punto 3.2 e non possono essere arricchiti.»
Si riformula il punto 9.4.2 del disciplinare di produzione (categoria «Vino frizzante»). La frase da modificare è la seguente: «La produzione si svolge mediante fermentazione o con l'aggiunta di anidride carbonica endogena». Questa frase deve essere così riformulata: «Durante il processo di fermentazione si conserva una parte dell'anidride carbonica naturale sviluppata.»
Al punto 9.4.3 del disciplinare di produzione (categoria «Vino spumante di qualità») si aggiunge la prima fermentazione. Finora, secondo la descrizione, era possibile ottenere vino spumante di qualità solo mediante seconda fermentazione del vino di base. Con questa modifica la possibilità di produzione si estende alla prima fermentazione.
2. Motivi delle modifiche
a) Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e delle caratteristiche analitiche e/o organolettiche
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e il peso minimo naturale del mosto vengono indicati in un punto separato affinché il disciplinare di produzione sia più chiaro. Con la soppressione della tabella di conversione, viene meno il fondamento giuridico per indicare il peso minimo naturale del mosto. Tuttavia, dal momento che i produttori impiegano nella pratica i gradi Öchsle, questa unità di misura sarà mantenuta nel disciplinare di produzione; perciò le indicazioni del titolo alcolometrico volumico naturale minimo e del peso minimo naturale del mosto saranno collegate dalla congiunzione «e». È pertanto evidente che i produttori devono attenersi sia al valore del titolo alcolometrico volumico naturale minimo sia al valore del peso minimo naturale del mosto per poter commercializzare prodotti con la DOP «Nahe». Al fine di evitare malintesi per quanto concerne la tenuta del registro di cantina, il consorzio di tutela ha deciso di aggiungere una frase esplicativa per quanto riguarda l'obbligo di indicare esclusivamente il peso del mosto nel suddetto registro.
La riduzione trascurabile del titolo alcolometrico volumico naturale minimo e del peso minimo del mosto della varietà Dornfelder intende consentire l'anticipo della vendemmia per ridurre al minimo l'impatto negativo di nuovi organismi nocivi. Nell'annata 2014, ad esempio, il moscerino dei piccoli frutti è diventato una minaccia per i vitigni precoci a bacca rossa. In tali annate ritardare la raccolta per tenere conto del peso minimo del mosto in vigore fino ad oggi comporta il rischio di perdite notevoli in termini qualitativi e quantitativi al momento della vendemmia.
Le descrizioni organolettiche sono state differenziate maggiormente per rispecchiare meglio i diversi prodotti.
Aggiungendo il titolo alcolometrico totale ai vini non arricchiti, si fa uso della clausola di apertura di cui al regolamento UE.
b) Delimitazione della zona
La delimitazione prevista della zona non è arbitraria, bensì necessaria per evitare svantaggi considerevoli per la viticoltura e l'agricoltura e per la regione della Nahe, tenuto conto del paesaggio culturale che si è sviluppato nel corso del tempo. La viticoltura di questa regione, come in tutte le aree viticole tradizionali dell'Europa, si è sviluppata infatti nel corso dei secoli all'interno di determinati confini geografici dei rispettivi territori comunali per evitare gli svantaggi spiegati in dettaglio di seguito.
Le misure fitosanitarie attuate in viticoltura non sono sempre compatibili con altre colture e, pertanto, occorre disporre di un terreno vitato chiuso per garantire la qualità.
La coesistenza di superfici adibite alla viticoltura e ad altri usi provoca problemi che, per quanto possibile, dovrebbero essere evitati. Quanto più un vigneto è chiuso e quanto più sono ridotti i punti di contatto tra le superfici vitate e quelle adibite ad altri usi (seminativi, frutteti, prati ecc.), tanto più diminuiscono anche gli effetti negativi sulla coltivazione della vite e sulla qualità dei vini. Ciò è dovuto alle particolari esigenze gestionali della viticoltura rispetto agli altri utilizzi, soprattutto per quanto riguarda la protezione fitosanitaria. I prodotti fitosanitari utilizzati differiscono in modo notevole, in particolare, per quanto riguarda gli obiettivi, l'approvazione specifica in funzione del tipo di coltura, i tempi di attesa ecc.
Se, nonostante l'utilizzo di buone attrezzature tecniche e il rispetto delle regole in materia di buone prassi agricole, si verifica una dispersione imprevista del prodotto su appezzamenti di terreno limitrofi adibiti ad altri usi, si possono verificare danni vegetativi indesiderati in detti terreni, perdite di qualità o la perdita di commerciabilità del prodotto a seguito della presenza di determinati residui di prodotti fitosanitari. Ad esempio, una dispersione indesiderata dovuta all'uso di erbicidi sistemici su terreni limitrofi può avere ripercussioni sull'allegagione, nel caso in cui la contaminazione avvenga nel periodo precedente la fioritura della vite. La dispersione indesiderata conseguente all'uso di erbicidi di contatto potrebbe determinare la bruciatura delle aree umide del fogliame o dei germogli. Di contro la dispersione dei fungicidi utilizzati nella viticoltura può causare problemi sui terreni limitrofi adibiti a seminativi. Questi non sono talvolta consentiti per le colture degli appezzamenti in questione, per cui in caso di esami dei residui, a seguito di analisi valide e bassi valori massimi di residui, può risultare che i prodotti ottenuti non siano commercializzabili. Lo stesso vale per i preparati a base di rame impiegati nella viticoltura biologica. Si tratta di casi frequenti nella pratica che perciò vanno evitati. Le misure fitosanitarie attuate nei vigneti limitrofi possono quindi causare danni ai terreni adibiti a seminativi e, viceversa, quelle attuate nei terreni limitrofi adibiti a seminativi possono causare danni ai vigneti e alle uve ivi prodotte. In viticoltura molti metodi di gestione e protezione sono applicabili ed efficaci solo su un terreno vitato continuo.
— Per garantire la produzione sostenibile di vini di qualità elevata, sono importanti strategie di protezione delle colture a basso impatto che portino vantaggi qualitativi, ecologici ed economici.
— Metodi ampiamente diffusi e consolidati da anni, come ad esempio l'uso dei feromoni per combattere la tignola della vite, funzionano soltanto se i diffusori di feromoni necessari per limitare la proliferazione dei parassiti e per confonderli vengono collocati su superfici vitate chiuse in modo da coprire la superficie più ampia possibile e se si riduce, nel limite del possibile, il doppio collocamento dei diffusori ai margini (confini con le altre colture, tipi di utilizzo o altra vegetazione), in quanto dispendioso.
— I terreni vitati chiusi sono inoltre necessari, sia sotto il profilo tecnico che economico, per proteggere le uve mature da danni causati dagli uccelli sia per la loro alimentazione che per altri motivi, anche tali da compromettere la qualità delle uve, in quanto è l'unico modo per fornire una protezione efficace.
— I terreni vitati chiusi contribuiscono anche a prevenire i danni provocati dalla selvaggina, che negli anni scorsi sono sensibilmente aumentati nelle coltivazioni agricole e nei vigneti lungo il fiume Nahe; i danni maggiori sono causati dai cinghiali, ma anche da caprioli e cervi. Limitare in particolare la popolazione dei cinghiali è necessario dal punto di vista della viticoltura, non da ultimo perché in genere i danni causati dalla selvaggina nei vigneti della Renania-Palatinato non sono risarcibili. In questo modo diminuisce inoltre il rischio di diffusione della peste suina africana, una epizoozia che è soggetta a obbligo di segnalazione e rappresenta un rischio notevole per l'allevamento di animali in Germania. La lotta ai cinghiali è più facile e meno onerosa in un terreno vitato chiuso rispetto ai territori comunali con diverse colture, come vigneti, seminativi e frutteti, che offrono proprio ai cinghiali rifugi e risorse alimentari.
— Alla luce dell'importanza crescente dell'irrigazione a goccia nei vigneti, cui si ricorre soprattutto negli impianti giovani per favorire la crescita della vite, le zone vitate chiuse costituiscono un vantaggio notevole per la costruzione e il funzionamento delle infrastrutture necessarie a tal fine (pozzi, condutture ecc.). Ciò rende più efficienti ed economici tanto l'approvvigionamento comune di acqua quanto l'utilizzo congiunto delle linee di trasporto e distribuzione.
— La rete di strade poderali necessaria alla viticoltura ha caratteristiche differenti da quelle, ad esempio, dei terreni seminativi. Se le superfici vitate destinate in passato alla viticoltura non venissero più utilizzate, la rete di strade poderali concepita per la viticoltura ostacolerebbe o impedirebbe notevolmente l'utilizzo di tali superfici come seminativi e prati. Infatti tale rete non è in genere predisposta per veicoli e macchinari pesanti e di grandi dimensioni, come quelli utilizzati nei terreni adibiti a seminativi. L'eventuale riqualificazione di tutte le strade poderali per consentire l'accesso ai veicoli più pesanti comporterebbe maggiori oneri finanziari per tutti i proprietari dei terreni di un territorio comunale. Il paesaggio culturale che si è sviluppato nel corso del tempo e il suo aspetto contraddistinto da vigneti tradizionali sono caratteristici della denominazione di origine protetta «Nahe» e della sua reputazione.
— Per gli abitanti del territorio, per gli operatori del settore vitivinicolo della regione, per gli esperti e anche per i consumatori, la viticoltura su pendii tradizionali e caratteristici del paesaggio definisce il carattere della regione.
— Il trasferimento della coltivazione in terreni tradizionalmente adibiti a seminativi comporterebbe un cambiamento del paesaggio consolidatosi nel corso dei secoli e, conseguentemente, del paesaggio rurale coltivato che si è sviluppato.
— Non a caso le pubblicità del vino utilizzano regolarmente immagini scattate nelle località viticole tradizionali per presentare la regione viticola.
— Il tema del vino riveste un ruolo importante anche nel settore del turismo, in relazione alla regione vinicola tradizionale e ai vigneti tradizionali.
— Molti vini che sono presentati in pubblicazioni specializzate e caratterizzano pertanto in maniera marcata la percezione e la notorietà della DOP «Nahe» provengono spesso da pendii tradizionali (Dorsheimer Burgberg, Dorsheimer Pittermännchen, Monzinger Frühlingsplätzchen, Monzinger Halenberg, Niederhäuser Hermannshöhle, Niederhäuser Rosenheck, Norheimer Dellchen, Schlossböckelheimer Felsenberg ecc.).
— In virtù di questi fattori immateriali, la DOP «Nahe» gode di una carica emotiva e di un'immagine positive presso le attività commerciali e i consumatori. I consumatori associano l'acquisto e il consumo di vini «Nahe» a immagini, in particolare di questi pendii, che evocano in loro emozioni e ricordi (ad esempio di una vacanza o di un bel paesaggio). Ciò rende i vini della DOP «Nahe» inconfondibili e unici.
— Le superfici di numerosi vigneti tradizionali sarebbero minacciate dall'invasione indesiderata di cespugli in quanto, per via delle dimensioni ridotte, della conformazione e spesso della scarsa accessibilità per i macchinari di grandi dimensioni, non sono adatte a usi diversi dalla viticoltura. Tali superfici incolte potrebbero essere colonizzate da piante, per esempio i rovi, che ospitano parassiti indesiderati come il moscerino dei piccoli frutti, che possono mettere in pericolo la salute e la qualità delle uve dei vigneti limitrofi.
Dai motivi illustrati risulta che la coltivazione di vigne su terreni continui e, se possibile, chiusi comporta vantaggi di diverso genere per i proprietari e gli operatori dei vigneti, nonché per l'ambiente. Di conseguenza la quota di vigneti dispersi e isolati già esistenti non dovrebbe aumentare, visti i numerosi svantaggi descritti.
Si riformula il passaggio relativo alla produzione della DOP «Nahe» per riprodurre la formulazione giuridica.
c) Varietà di uve da vino
L'elenco delle varietà di uve da vino è incompleto e viene integrato con tutte le varietà classificate in base all'elenco della BLE e attualmente coltivate lungo il fiume Nahe, dal momento che hanno già dato buoni risultati nella zona di produzione. I vini prodotti con tali varietà soddisfano i requisiti prescritti dal disciplinare.
In futuro le varietà di uve saranno riportate sotto i titoli «varietà a bacca bianca» e «varietà a bacca rossa» anziché sotto i titoli «varietà per i vini bianchi» e «varietà per i vini rossi e rosati», in quanto con l'elenco delle varietà nel disciplinare di produzione si regolamenta la possibilità di coltivarle, ma non il prodotto finito.
d) Condizioni applicabili
Condizioni applicabili previste dalla legislazione nazionale
Le disposizioni in materia di etichettatura devono essere integrate da denominazioni geografiche più ristrette al fine di riflettere il diritto applicabile.
La disposizione introdotta in materia di denominazione ha carattere esplicativo per quanto concerne la relativa terminologia prevista dal diritto nazionale, che non è tutelata nella banca dati eAmbrosia.
Condizioni applicabili di un'organizzazione di gestione delle DOP/IGP
Il requisito in materia di etichettatura tutela i prodotti DOP da eventuali perdite di valore. L'aspetto di un'etichetta è importantissimo per il consumatore: se vengono commercializzati prodotti DOP con l'indicazione delle varietà interspecifiche in etichetta, il consumatore può non capire che cosa significhi oppure avere l'impressione che i prodotti provengano da coltivazioni sperimentali senza le relative indicazioni e quindi senza la possibilità per il consumatore di decidere in modo consapevole se acquistarli o meno. Il consumatore potrebbe non essere consapevole che si tratta effettivamente di varietà classificate di provata qualità e di conseguenza potrebbe valutare negativamente i relativi prodotti senza averli assaggiati. L'impressione negativa suscitata dall'indicazione esplicita della DOP «Nahe» in etichetta può incidere su tutti i prodotti DOP «Nahe» e ripercuotersi pertanto sulle loro vendite.
e) Autorità di controllo
Il numero di fax della camera dell'agricoltura del Land Renania-Palatinato è stato modificato.
Occorre aggiungere il Landesuntersuchungsamt in qualità di autorità di controllo, in quanto svolge funzioni di controllo in questo settore.
La correzione relativa alle nuove autorizzazioni è stata effettuata per riflettere la normativa in vigore.
La frase viene soppressa per evitare una ripetizione.
f) Altro
È stato necessario apportare modifiche redazionali per assicurare la conformità alla normativa dell'UE.
Al fine di distinguere i vini con predicato da quelli di qualità, si riformula il punto 9.4.1 del disciplinare di produzione (categoria «Vino»).
Si riformula il punto 9.4.2 del disciplinare di produzione (categoria «Vino frizzante») affinché la formulazione rispecchi i processi effettivi di elaborazione dei vini frizzanti.
Si aggiunge la prima fermentazione al punto 9.4.3 del disciplinare di produzione (categoria «Vino spumante di qualità»), in quanto, secondo la precedente descrizione di tale categoria, si poteva produrre un vino di questo tipo solo attraverso una seconda fermentazione. Ciò non corrisponde più alla prassi corrente, che ormai prevede la possibilità di produrre «Vino spumante di qualità» anche mediante una prima fermentazione.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome o nomi
Nahe
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualità
8. Vino frizzante
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini di qualità bianchi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Il colore varia in genere dal giallo pallido, con riflessi talvolta verdi, al giallo-verdolino, fino al giallo paglierino e al giallo dorato. A seconda del vitigno, possono apparire anche tenui riflessi rossastri.
A seconda del vitigno, l'odore ricorda in particolare aromi primari di frutta (esotica) fresca (ad esempio mela, uva spina, pesca, agrumi, pera, albicocca, mela cotogna, ribes nero, ananas, melone (invernale), mango, frutto della passione), fino alla frutta secca (uvetta) e disidratata, ma anche note floreali (ad esempio fiori di sambuco, rosa), aromi speziati (ad esempio nocciola, noce, mandorla, noce moscata, pepe, vaniglia, chiodi di garofano, cannella) o aromi vegetali (ad esempio erba fresca, menta, fieno, tè), accompagnati, in base al tipo di terreno su cui sono coltivate le viti, da note minerali terrose (ad esempio scisto). A seconda del metodo di vinificazione, il bouquet può arricchirsi di aromi in particolare di legno e affumicati, di vaniglia, cocco e tostati come selce, tartufo, mela ossidata, nonché aromi di frutta a guscio e caramellati (ad esempio miele, malto).
Il profilo gustativo varia generalmente da prodotti leggeri, delicati, freschi e vivaci a vini corposi e ricchi con delicati aromi tostati, fino a vini complessi, fruttati e dolci. I vini della varietà Riesling sono particolarmente adatti a esprimere le differenze tra i vari terroir della «Nahe». Sono generalmente caratterizzati da acidità pregnante e mineralità.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Vini di qualità rossi
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Questi vini sono prodotti sia come varietali sia come assemblati.
A seconda del vitigno e del metodo di vinificazione, i colori dei vini rossi variano principalmente dal rosso chiaro al rosso rubino e granato, fino al rosso molto scuro, spesso con riflessi blu, viola e marrone.
A seconda del vitigno e del metodo di vinificazione, il naso dei vini rossi ricorda in particolare aromi fruttati che rimandano alla ciliegia, ai frutti di bosco rossi e neri (more, sambuco), al ribes nero o anche alla frutta secca. A seconda del metodo di vinificazione e dell'invecchiamento in legno, il profilo aromatico si arricchisce soprattutto di aromi speziati di vaniglia, note tostate, cioccolato e cocco; per i vini sottoposti a vinificazione riduttiva si aggiungono note che ricordano la selce o il tartufo.
I vini di corposità media presentano perlopiù un'acidità da moderata a percepibile, una struttura tannica misurata e un carattere molto fruttato. I vini di grande corposità, accanto a un fruttato (di bosco) nero o rosso concentrato, possono avere aromi speziati e tostati. Si tratta perlopiù di vini con una struttura acida più morbida, ma dalla tannicità marcata che conferisce loro una certa struttura e persistenza. Soprattutto i vini affinati in barrique e tonneau sono caratterizzati perlopiù da delicati aromi tostati.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. Vino di qualità rosato
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Vini rosati, «Weißherbst», «Blanc de Noir»
Questi vini presentano perlopiù un colore rosa delicato o dal rosso pallido al rosso chiaro. Il «Weißherbst» è sempre vinificato in purezza. I vini «Blanc de Noir» si ottengono da uve a bacca rossa fresche vinificate in bianco e presentano perciò lo spettro cromatico dei vini bianchi.
La vinificazione dei mosti in bianco conferisce solitamente a questi vini un aroma fruttato fresco che ricorda bacche e frutti rossi o giallo chiaro. A seconda della varietà di uva utilizzata, possono essere presenti in particolare aromi speziati e note di erbette e, se affinati a contatto con il legno, note tostate, di vaniglia e cocco. I vini rosati differiscono da quelli rossi per la freschezza, il tenore alcolico generalmente inferiore e il contenuto di tannini più basso. Di solito presentano una struttura da delicata a ricca e, in bocca, un'acidità perlopiù da fine a fresca e vivace.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4. Vino di qualità, «Rotling»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Sono vini di colore che varia perlopiù da rosso pallido a rosso chiaro intenso, le cui caratteristiche sensoriali si avvicinano in genere a quelle dei rosati. I loro aromi sono soprattutto fruttati, talvolta delicatamente speziati, con note di frutti di bosco, frutta a granella e agrumi. In genere esprimono un profilo gustativo da delicato a ricco con una struttura acida fresca.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Vino con predicato «Kabinett»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini «Nahe» con predicato «Kabinett» sono generalmente vini delicati, freschi e fruttati, ottenuti con uve mature e con un titolo alcolometrico moderato. Presentano una riconoscibile tipicità varietale, associata a un'acidità generalmente da moderata a evidente. Sono caratterizzati generalmente da aromi fruttati di frutti bianchi, gialli ed esotici e possono trasmettere sensazioni da erbacee verdi a speziate. Il colore corrisponde, a seconda del tipo di vino, alle descrizioni dei vini di qualità.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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6. Vino con predicato «Spätlese»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
A seconda del vitigno e della tipologia del vino, il colore tende e a quello dei vini di qualità, ma spesso appare molto più pronunciato per via del grado di maturazione.
Grazie al peso del mosto superiore a quello dei vini «Kabinett», i vini «Spätlese» presentano in linea di massima aromi di frutta intensi, netti e maturi, perlopiù associati a una spiccata tipicità varietale, con una corposità e una pienezza maggiori, e acidità e dolcezza in armonia.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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7. Vino con predicato «Auslese»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Nei vini con predicato «Auslese», l'utilizzo di uve da pienamente mature a stramature si palesa generalmente nel colore carico e in un'intensa tipicità varietale. Oltre al maggiore grado di maturazione sulla pianta, si può sfruttare anche la concentrazione a opera della muffa nobile (Botrytis cinerea).
Al naso predominano perlopiù aromi fruttati intensi associati a sentori di frutti esotici e possono arrivare a presentare aromi di frutta disidratata che si rafforzano con l'avanzare dell'invecchiamento. Possono essere presenti anche delicate note di miele e spezie. I vini hanno in genere un gusto netto di frutti gialli e tropicali. In particolare nei vini della varietà Riesling, il residuo zuccherino perlopiù elevato è accompagnato da un'acidità chiaramente percepibile.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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8. Vino con predicato «Beerenauslese» e «Trockenbeerenauslese»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Questi vini sono ottenuti da uve da pienamente mature a stramature, appassite o attaccate da muffa nobile (Bortytis cinerea) con un'elevata gradazione zuccherina. In genere hanno un colore intenso, con l'avanzare dell'invecchiamento anche ambrato, e una consistenza leggermente oleosa.
Con l'aumento della presenza di muffa nobile gli aromi varietali passano in secondo piano, mentre le note di miele, frutta disidrata, uvetta, caramello e gli aromi di frutti esotici prendono il sopravvento.
Il gusto è caratterizzato di solito da una dolcezza decisa e piena, accompagnata da una struttura acida da moderata a evidente e da un titolo alcolometrico da basso a moderato.
I vini con predicato «Trockenbeerenauslese» si distinguono da quelli con predicato «Beerenauslese» per il maggior grado di concentrazione e per aromi e colori più intensi perché sono maggiormente caratterizzati da acini attaccati da muffa nobile o appassiti. Inoltre, a seconda del vitigno, possono presentare un'acidità più concentrata.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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9. Vino con predicato «Eiswein»
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini «Nahe» con predicato «Eiswein» sono ottenuti dalla pigiatura di acini congelati naturalmente al momento della raccolta. Il congelamento dell'acqua nel vigneto presuppone che le uve siano in gran parte sane e mature. Questi vini presentano di solito un'acidità più elevata e aromi varietali più pronunciati, hanno perlopiù un colore intenso e sono contraddistinti in linea di massima da un'elevata dolcezza fruttata e un'acidità concentrata. Presentano in particolare aromi di frutti gialli ed esotici, integrati da aromi dolci e speziati, come miele e frutta secca.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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10. Vino frizzante
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini frizzanti sono in genere freschi, fruttati e vivaci. Presentano un titolo alcolometrico moderato e un perlage da fine a evidente.
A seconda del vitigno/dei vitigni e della tipologia del vino, le uve bianche producono in linea di massima vini di colore dal giallo pallido con riflessi verdolini al giallo tiglio, mentre le uve rosse producono sostanzialmente vini di colore rosa delicato, dal rosso chiaro fino al rosso scuro. A seconda delle varietà di uva, i vini si caratterizzano per l'aroma perlopiù fruttato, talvolta anche lievemente speziato, e per una notevole tipicità varietale. Le varietà aromatiche frequentemente utilizzate conferiscono in particolare aromi floreali, note di bacche e di frutti rossi o esotici.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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11. Vino spumante di qualità
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
La moderata gradazione zuccherina delle uve conserva la maggiore acidità e, unitamente allo sciroppo di dosaggio, conferisce al vino spumante un gusto pieno ed equilibrato.
A seconda del vino di base utilizzato e della tipologia di vino impiegata, il colore varia perlopiù dal giallo pallido con riflessi verdolini al giallo tiglio, ma può presentare anche tonalità rosa delicato, dal rosso chiaro al rosso scuro. I vini spumanti di qualità, compresi i «Crémant», sono sostanzialmente caratterizzati da aromi varietali, ma anche dall'influenza delle fecce sul profilo sensoriale dopo la seconda fermentazione, che in linea di massima può esprimersi in leggere note di frutta a guscio e brioche, fino a tradursi in aromi tostati e speziati. I vini spumanti di qualità sono generalmente freschi e fruttati con acidità ben presente e scarsamente alcolici. Il residuo zuccherino varia da non percepibile e ben presente.
Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Nahe», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.
Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Tutti i prodotti
Pratica enologica specifica
Si applica la legislazione in vigore.
2. Tutti i prodotti
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
Si applica la legislazione in vigore.
3. Tutti i prodotti
Pratiche colturali
Si applica la legislazione in vigore.
5.2. Rese massime
1. Tutti i prodotti
105 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona della DOP «Nahe» si trova nel Land Renania-Palatinato, nella regione del fiume Nahe, affluente di sinistra del Reno, e si estende dalla confluenza della Nahe nel Reno presso Bingerbrück, risalendo fin quasi a Kirn e alle valli degli affluenti Guldenbach, Gräfenbach, Glan e Alsenz.
La denominazione di origine protetta «Nahe» comprende i seguenti comuni e le rispettive frazioni:
Alsenz (4597), Altenbamberg (1978), Auen (2037), Bad Kreuznach (Bad Kreuznach (1942), Bad Münster a. Stein (1976), Bosenheim (1943), Ebernburg (1977), Ippesheim (1945), Planig (1944), Winzenheim (1941)), Bad Sobernheim (Sobernheim (2043)), Bärweiler (2047), Bayerfeld-Steckweiler (4625), Becherbach bei Kirn (2088), Bingen am Rhein (Bingerbrueck (3521)), Bockenau (2003), Boos bei Bad Kreuznach (2001), Braunweiler (2014), Breitenheim (2073), Bretzenheim (1928), Burgsponheim (2004), Callbach (2063), Dalberg (2016), Desloch (2072), Dielkirchen (Dielkirchen (4623), Steingruben (4624)), Dorsheim (1922), Duchroth (1982), Eckenroth (1909), Feilbingert (1980), Finkenbach-Gersweiler (4606), Gaugrehweiler (4596), Gerbach (4627), Guldental (Heddesheim (1927), Waldhilbersheim (1926)), Gutenberg (2009), Hargesheim (2008), Hergenfeld (2010), Hochstätten (1979), Hohenöllen (4683), Hüffelsheim (1997), Kalkofen (4593), Kirschroth (2046), Langenlonsheim (1924), Langenthal (2038), Laubenheim (1923), Lauschied (2048), Lettweiler (2061), Mandel (2006), Mannweiler-Cölln (Cölln (4600), Mannweiler (4599)), Martinstein (2051), Meddersheim (2044), Meisenheim (2069), Merxheim (2045), Monzingen (2041), Münsterappel (4594), Münster-Sarmsheim (3512), Niederhausen (1984), Niederhausen an der Appel (4591), Niedermoschel (4603), Norheim (1985), Nußbaum (2042), Oberhausen an der Appel (4595), Oberhausen an der Nahe (1983), Obermoschel (4604), Oberndorf (4598), Oberstreit (2002), Odernheim am Glan (2050), Offenbach-Hundheim (Offenbach (4701)), Raumbach (2070), Rehborn (2062), Rockenhausen (4631), Roth bei Bad Kreuznach (1906), Roxheim (2007), Rüdesheim (1996), Rümmelsheim (1921), Sankt Katharinen (2013), Schloßböckelheim (1999), Schöneberg bei Bad Kreuznach (1908), Schweppenhausen (1910), Simmertal (2096), Sommerloch (2012), Spabrücken (2017), Sponheim (2005), Staudernheim (2049), Stromberg (1907), Traisen (1986), Unkenbach (4605), Waldalgesheim (Genheim (3511)), Waldböckelheim (2000), Waldlaubersheim (1911), Wallhausen (2011), Warmsroth (Wald-Erbach (1905), Warmsroth (1904)), Weiler bei Bingen (3509), Weiler bei Monzingen (2040), Weinsheim bei Bad Kreuznach (1998), Windesheim (1925), Winterborn (4592), Wolfstein (4658).
L'esatta delimitazione risulta dalle mappe che riportano le superfici vitate delimitate per parcella dei comuni elencati sopra, che possono essere consultate all'indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.
La produzione di vini di qualità, vini con predicato, vini spumanti prodotti in regioni delimitate o vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate con la denominazione di origine protetta «Nahe» è consentita in una zona vitivinicola diversa dalla zona vitivinicola specifica nella quale sono state raccolte le uve e che viene indicata in etichetta, purché la zona si trovi nello stesso Land o in un Land limitrofo.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Accent
Acolon
Adelfränkisch — Grüner Adelfränkisch
Albalonga
Aromera
Artaban
Auxerrois — Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois
Bacchus
Blauer Frühburgunder — Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine
Blauer Limberger — Lemberger, Blaufränkisch, Limberger
Blauer Portugieser
Blauer Silvaner
Blauer Spätburgunder
Blütenmuskateller
Bronner
Cabaret Noir
Cabernet Blanc
Cabernet Cantor
Cabernet Carbon
Cabernet Cortis
Cabernet Cubin
Cabernet Dorio
Cabernet Dorsa
Cabernet franc
Cabernet Jura
Cabernet Mitos
Cabernet Sauvignon
Cabertin
Calardis Blanc
Calardis Musqué
Chardonnay
Chenin Blanc
Comtessa
Dakapo
Deckrot
Divico
Divona
Domina
Donauriesling
Dornfelder
Dunkelfelder
Ehrenfelser
FR 628-2005 r
Faberrebe
Floreal
Freisamer
Gamay noir
Gelber Kleinberger
Gelber Muskateller
Gm 6414-39
Gm 6423-12
Gm 6423-7
Gm 7517-29
Gm 7519-1
Gm 7519-3
Gm 7520-1
Gm 7539-4
Gm 7816-7
Gm 7838-1
Goldmuskateller — Muskateller
Grüner Silvaner — Silvaner, Sylvaner
Grüner Veltliner — Veltliner
Grünfränkisch
Hegel
Hibernal
Huxelrebe — Huxel
Hölder
Johanniter
Juwel
Kanzler
Kerner
Kernling
Kleiner Fränkischer Burgunder — Burgunder fränkisch Kleiner
Laurot
Merlot
Monarch
Morio Muskat
Muscaris
Muskat Ottonel — Muskat-Ottonel
Muskat Trollinger
Müller Thurgau — Rivaner
Müllerrebe — Schwarzriesling, Pinot Meunier
Neronet
Optima 113 — Optima
Orion
Ortega
Ortlieber
Osteiner
Palas
Pamina
Perle
Phoenix — Phönix
Pinotin
Prinzipal
Regent
Regner
Reichensteiner
Rieslaner
Rondo
Rosé Chardonnay — Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé
Rotberger
Roter Elbling — Elbling Rouge
Roter Muskateller — Muskateller, Muscat, Moscato
Roter Riesling
Roter Traminer — Clevner, Traminer
Ruländer — Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris
Saint Laurent — St. Laurent, Sankt Laurent
Sangiovese
Saphira
Satin Noir
Sauvignac
Sauvignon Blanc — Muskat Silvaner
Sauvignon Gris
Sauvitage
Scheurebe
Schwarzblauer Riesling
Schönburger
Semillon
Septimer
Sibera
Siegerrebe
Solaris
Soreli
Souvignier Gris
Staufer
Syrah
Thurling
VB 91-26-5
Vidoc
Viognier
Voltis — Colmar 2011 G
Weißer Burgunder — Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc
Weißer Elbling — Elbling, Kleinberger
Weißer Riesling — Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling
Würzer
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. L'area viticola corrisponde grosso modo a un triangolo formato dalle località di Bingen, Alsenz e Monzingen. La zona fa parte di tre zone naturali: all'estremità nord-orientale la zona vitivinicola si estende sulle propaggini dell'Hunsrück (Soonwald), mentre il nord appartiene alla Fossa renana settentrionale (Unteres Nahehügelland, Untere Naheebene) e la parte meridionale della zona di produzione è compresa nel territorio del Saar-Nahe-Bergland (Nordpfälzer Bergland). La classificazione delle regioni naturali ricalca a grandi linee la geologia: la superficie vitata nell'area viticola si trova in media a circa a 210 metri sul livello del mare. Lungo il fiume Nahe la viticoltura viene praticata anche su pendii ripidi e molto ripidi, come ad esempio sul Rotenfels presso Bad Münster am Stein o sullo Steinberg presso Niederhausen, e la pendenza media delle superfici vitate è del 12,5 % (pendio).
Le rocce più antiche dell'area viticola risalgono al Devoniano. Si tratta da un lato di antichi depositi marini consolidati (arenarie, scisti argillosi, quarziti) e dall'altro di rocce metamorfiche (scisti verdi, filladi). Quelle di gran lunga più diffuse sono tuttavia le rocce del Rotliegend, anche di tipo vulcanico (latiti, andesiti e basalti). Le viti affondano le radici anche in depositi terziario. Sono presenti sia sabbie fluviali che costiere, nonché marne marine.
Secondo i dati meteorologici, le temperature medie giornaliere annuali sono di 9,3 °C, mentre la temperatura media durante il periodo vegetativo è di 13,8 °C. Le precipitazioni medie annue sono pari a 580 mm, di cui il 60 % si verifica durante il periodo vegetativo.
Poiché i viticoltori lavorano grandi parcelle contigue, è possibile un buon grado di meccanizzazione e un utilizzo economicamente efficiente delle superfici. I viticoltori apprezzano la varietà di vitigni disponibili e ne sfruttano il potenziale di sviluppo sui diversi tipi di terreno, offrendo così al consumatore un'ampia gamma di aromi. Negli ultimi 20 anni il settore vitivinicolo ha conosciuto un forte slancio, testimoniato da un numero crescente di giovani produttori di primo piano. L'influenza dell'uomo si basa su una tradizione vitivinicola secolare.
8.2. Categorie di prodotti vitivinicoli
I legami descritti ai punti da 9.1 a 9.3 del disciplinare riguardano la produzione del prodotto di base, ossia l'uva, che mantiene una propria specificità per via della diversità dei suoli e della relativa lavorazione. Dopo la vendemmia si procede alla classificazione nella corrispondente categoria di qualità della produzione vitivinicola.
8.3. Vino
I vini di qualità devono rispettare i requisiti minimi specificati per ciascuna categoria di vitigni al punto 3.2 del disciplinare di produzione e possono essere arricchiti.
I vini con predicato devono soddisfare almeno i requisiti elencati al punto 3.2 del disciplinare di produzione e non possono essere arricchiti. Durante la produzione del prodotto di base, ossia le uve destinate alla produzione di vini con predicato, il viticoltore può adottare misure di cura speciali nel periodo vegetativo, come ad esempio la sfogliatura intorno ai grappoli o il diradamento di questi ultimi, per ottenere una qualità migliore e una composizione più intensa dei componenti delle uve. Inoltre un ulteriore influsso umano permette di conferire al prodotto finale, il vino con predicato, un carattere specifico attraverso le diverse forme di affinamento in cantina.
8.4. Vino frizzante
Per quanto concerne i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate, il prodotto di base deve rispettare i requisiti minimi per il vino di qualità della rispettiva zona di produzione, elencati al punto 3.2 del disciplinare di produzione. Durante il processo di fermentazione si conserva una parte dell'anidride carbonica naturale sviluppata.
8.5. Vino spumante di qualità
Il prodotto di base deve possedere i requisiti specificati al punto 3.2 del disciplinare di produzione. In base allo stato di vegetazione e alla posizione, le uve dei vigneti scelti per la produzione del vino di base devono essere raccolte prima, al fine di conservare la struttura acida pregnante per un vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate o un Winzersekt. La produzione avviene mediante una prima o una seconda fermentazione in vasca o in bottiglia. Qualora si ricorra alla pratica specifica della fermentazione tradizionale in bottiglia, è necessario che il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia. In tal caso il prodotto deve maturare in bottiglia per almeno nove mesi.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Tutti i prodotti
Quadro normativo:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
per poter utilizzare le menzioni tradizionali in etichetta di cui al punto 5 del disciplinare di produzione, i vini di qualità, i vini con predicato, i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate o i vini spumanti prodotti in regioni delimitate devono aver precedentemente superato un controllo ufficiale (cfr. il punto 11 del disciplinare di produzione). Il numero di controllo («amtliche Prüfungsnummer» o «A.P.-Nr.») assegnato in questo contesto deve essere riportato in etichetta e sostituisce quello del lotto.
I vini e i prodotti vitivinicoli, oltre alla denominazione protetta esistente per il vino, devono riportare obbligatoriamente in etichetta una delle menzioni tradizionali di cui al punto 5, lettera a), del disciplinare di produzione. L'indicazione in etichetta delle menzioni tradizionali di cui al punto 5, lettera b), del disciplinare di produzione è facoltativa.
È consentito utilizzare elementi di designazione previsti dalla legge in conformità del diritto applicabile.
Inoltre il registro dei vigneti (Weinbergsrolle) stabilisce l'elenco dei nomi consentiti per le unità geografiche più piccole in relazione a zone, località viticole complessive (Großlage) e singole (Einzellage), nonché campi aperti di antica definizione (Gewann). Nel registro dei vigneti vengono registrati i confini delle località e delle zone secondo le denominazioni catastali (territorio comunale, superficie coltivata (Flur), campo aperto di antica definizione (Gewann), particella catastale (Flurstück)). Il registro è gestito dalla camera dell'agricoltura del Land Renania-Palatinato. L'istituzione e la gestione del registro dei vigneti si fondano sulle seguenti basi giuridiche:
— articolo 23, terzo e quarto comma, della legge sul vino (Weingesetz);
— articolo 29 dell'ordinanza sul vino (Weinverordnung);
— legge del Land sulla determinazione di località e zone e sul registro dei vigneti (legge sui vigneti — Weinlagengesetz);
— articolo 2, punto 16, dell'ordinanza del Land sulle competenze a seconda del settore del diritto del vino (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).
Una modifica della delimitazione delle unità geografiche più piccole è consentita soltanto con il consenso dell'organizzazione competente ai sensi dell'articolo 22g della legge sul vino. Sempre ai sensi dell'articolo 22g della legge sul vino, qualsiasi modifica deve essere comunicata dall'organizzazione competente all'agenzia federale per l'Agricoltura e l'alimentazione (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE).
Tutti i prodotti
Quadro normativo:
regolamento di un'organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
per quanto concerne i prodotti della denominazione di origine protetta «Nahe» commercializzati con l'indicazione del nome delle varietà di uve, nell'etichettatura si possono utilizzare esclusivamente nomi per esteso. È consentito l'assemblaggio con uve provenienti da vitigni interspecifici.
Qualora un prodotto sia stato ottenuto esclusivamente da uve provenienti da tali vitigni, deve essere commercializzato senza l'indicazione della varietà.
Link al disciplinare del prodotto
www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein