Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 22-01-2024
Numero provvedimento: 347
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-01-2024

Regolamento (UE) 2024/347 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fipronil in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 22/01/2024, n. 2024/347, pubblicato in G.U.U.E. 23 gennaio 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza attiva fipronil sono stati fissati al limite di determinazione («LD») pertinente nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 dal regolamento (UE) 2019/1792 della Commissione a seguito della scadenza dell'approvazione di tale sostanza attiva.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda relativa a tolleranze all'importazione per l'impiego del fipronil sulle canne da zucchero in Brasile e sulle patate in Brasile, negli Stati Uniti e in Ucraina. Il richiedente ha affermato che gli impieghi del fipronil su tali colture autorizzati in tali paesi determinerebbero residui superiori agli LMR previsti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sarebbero necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'atto dell'importazione di tali colture. Poiché le canne da zucchero e le patate possono essere somministrate agli animali, il richiedente ha anche proposto di aumentare alcuni degli LMR esistenti per il fipronil nei prodotti di origine animale.

(3) Conformemente agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, lo Stato membro interessato ha valutato la domanda e ha trasmesso la relazione di valutazione alla Commissione. Nella relazione di valutazione lo Stato membro ha valutato l'assunzione dietetica degli animali di allevamento tenendo conto dell'assunzione, da parte di tali animali, di prodotti ottenuti da dette colture e ha proposto di aumentare alcuni degli LMR esistenti per il fipronil nei prodotti di origine animale.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione. Essa ha esaminato in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti. L'Autorità ha trasmesso il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(5) Nel suo parere motivato l'Autorità ha concluso che i dati presentati dal richiedente relativi al fipronil nelle patate non erano sufficienti per fissare un nuovo LMR. Per quanto riguarda la modifica, richiesta dal richiedente, dell'LMR per il fipronil nelle canne da zucchero, nel grasso di bovini, di ovini e di caprini, l'Autorità ha concluso che erano state rispettate tutte le prescrizioni in materia di dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, tali modifiche erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(6) In base al parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, si conclude che la modifica degli LMR proposta è accettabile.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO