Regolamento (UE) 2024/346 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso del dicitrato di trimagnesio negli integratori alimentari.
(Regolamento (UE) 22/01/2024, n. 2024/346, pubblicato in G.U.U.E. 23 gennaio 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione stabilisce le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(3) Gli elenchi dell’Unione negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(4) Il 24 giugno 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l’uso del dicitrato di trimagnesio anidro come stabilizzante e antiagglomerante negli integratori alimentari in forme solida e da masticare e tale domanda è stata e messa a disposizione degli Stati membri.
(5) Il dicitrato di trimagnesio anidro è destinato ad essere utilizzato negli integratori alimentari in forme solida e da masticare per legare piccole quantità di acqua residua durante la lavorazione e all’interno dell’imballaggio.
(6) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato la sicurezza del dicitrato di trimagnesio anidro se utilizzato come additivo negli integratori alimentari in forme solida e da masticare e ha concluso che il suo uso negli integratori alimentari solidi al livello tipico d’uso proposto di 50 000 mg/kg non desta preoccupazioni per la sicurezza, mentre al livello massimo d’uso proposto di 120 000 mg/kg la risultante stima dell’esposizione alimentare al magnesio per gli adulti e gli anziani per i percentili elevati sarebbe superiore al livello massimo di assunzione tollerabile («UL») di 250 mg/giorno per il magnesio supplementare fissato dal comitato scientifico dell’alimentazione umana sulla base di un effetto lassativo leggero e transitorio facilmente reversibile e a cui l’organismo può facilmente adattarsi in pochi giorni. A condizione che le stime dell’esposizione alimentare al magnesio dovuta all’uso dell’additivo alimentare dicitrato di trimagnesio anidro negli integratori alimentari siano inferiori all’UL, l’Autorità ha ritenuto che i livelli tipici d’uso proposti di dicitrato di trimagnesio anidro come stabilizzante e antiagglomerante negli integratori alimentari non destano preoccupazioni per la sicurezza.
(7) In seguito al parere dell’Autorità, il richiedente ha ridotto i livelli massimi d’uso richiesti a 100 000 mg/kg in modo che la risultante esposizione al magnesio negli adulti e negli anziani al livello elevato secondo le istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante per l’uso normale dell’integratore alimentare non sia superiore all’UL autorizzato come nutriente negli integratori alimentari.
(8) È pertanto opportuno autorizzare l’uso del dicitrato di trimagnesio anidro come stabilizzante e antiagglomerante negli integratori alimentari solidi e assegnare a tale additivo il numero E 345(i).
(9) Le specifiche del dicitrato di trimagnesio (E 345(i)] dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale additivo è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN