Regolamento (UE) 2024/345 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, etridiazolo, flurtamone, profoxidim, difenacum e permanganato di potassio in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 22/01/2024, n. 2024/345, pubblicato in G.U.U.E. 23 gennaio 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze attive desmedifam, flurtamone e profoxidim sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza attiva etridiazolo gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive difenacum e permanganato di potassio non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
(2) L'approvazione della sostanza attiva desmedifam è scaduta il 1o luglio 2019 e non è stata rinnovata. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il desmedifam su tutti i prodotti sono fissati al limite di determinazione («LD»). In linea con il progresso tecnico, è oggi possibile ridurre ulteriormente i livelli di LD. È pertanto opportuno ridurre gli LMR fissati per il desmedifam nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 agli attuali LD specifici per prodotto in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, e spostarli all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. Poiché inoltre gli LMR su tutti i prodotti sono fissati ai limiti di determinazione specifici per prodotto, non sono più necessari dati di conferma. È pertanto opportuno sopprimere tutte le note a piè di pagina contenenti richieste di dati di conferma.
(3) L'approvazione della sostanza attiva etridiazolo è scaduta il 31 maggio 2021 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per l'etridiazolo su tutti i prodotti dovrebbero essere fissati agli LD specifici per prodotto di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento.
(4) L'approvazione della sostanza attiva flurtamone è scaduta il 27 dicembre 2018 e non è stata rinnovata. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il flurtamone su tutti i prodotti sono fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno spostare all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 gli LMR fissati per il flurtamone nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
(5) L'approvazione della sostanza attiva profoxidim è scaduta il 31 luglio 2021 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. Gli LMR per il profoxidim su tutti i prodotti sono fissati agli LD specifici per prodotto. È pertanto opportuno spostare all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 gli LMR fissati per il profoxidim nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
(6) L'approvazione della sostanza attiva difenacum è scaduta il 30 dicembre 2019 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. È pertanto opportuno fissare gli LMR per il difenacum su tutti i prodotti agli LD specifici per prodotto di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
(7) La sostanza attiva permanganato di potassio non è approvata. Non vi sono CXL o tolleranze all'importazione per tale sostanza. È pertanto opportuno fissare gli LMR per il permanganato di potassio su tutti i prodotti agli LD specifici per prodotto di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
(8) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati prodotti nell'Unione o importati nell'Unione prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.
(12) Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati prodotti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2024.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente Ursula VON DER LEYEN