Regolamento (UE) 2024/341 della Commissione, del 22 gennaio 2024, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze dietofencarb, fenoxicarb, flutriafol e pencicuron in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 22/01/2024, n. 2024/341, pubblicato in G.U.U.E. 23 gennaio 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze dietofencarb, fenoxicarb, flutriafol e pencicuron sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) L'approvazione della sostanza attiva dietofencarb è scaduta il 31 maggio 2021 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate.
(3) L'LMR per il dietofencarb nelle e sulle banane corrisponde a una tolleranza all'importazione e, al livello attuale, è sicuro per i consumatori. Tale LMR dovrebbe pertanto essere mantenuto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4) Per il dietofencarb in e su pere, uve da vino, pomodori e melanzane, gli LMR vigenti si basavano su impieghi nell'Unione. A seguito della revoca delle autorizzazioni per tali impieghi della sostanza, è opportuno sopprimere gli LMR fissati per il dietofencarb nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 17 in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per detti prodotti dovrebbero essere fissati al limite di determinazione («LD») di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Inoltre, poiché tali LMR sono soppressi, non sono necessarie ulteriori informazioni ed è pertanto opportuno sopprimere le rispettive note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per le pere e le uve da vino e alla stabilità all'immagazzinamento per le pere, le uve da vino, i pomodori e le melanzane.
(5) L'approvazione della sostanza attiva fenoxicarb è scaduta il 31 maggio 2021 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate.
(6) Per il fenoxicarb in e su noci di pecàn, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, olive da tavola e olive da olio, gli LMR vigenti si basavano su impieghi nell'Unione. A seguito della revoca delle autorizzazioni per tali impieghi della sostanza, è opportuno sopprimere gli LMR fissati per il fenoxicarb nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 17 in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per detti prodotti dovrebbero essere fissati all'LD di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Inoltre, poiché tali LMR sono soppressi, non sono necessarie ulteriori informazioni ed è pertanto opportuno sopprimere le rispettive note a piè di pagina che indicano la mancanza di informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per le olive da tavola.
(7) L'approvazione della sostanza attiva flutriafol è scaduta il 31 maggio 2021. Come risulta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/726 della Commissione, era stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione, che però non è stata più sostenuta dal richiedente. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate.
(8) Gli LMR per il flutriafol in e su uve da tavola, banane, pomodori, peperoni, lattughe, semi di arachide, semi di colza, semi di soia, semi di cotone, sorgo, frumento e chicchi di caffè si basano sugli LMR del Codex («CXL») e sono sicuri per i consumatori ai livelli esistenti. Tali LMR dovrebbero essere pertanto mantenuti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) L'LMR per il flutriafol nelle e sulle barbabietole da zucchero si basa su un impiego di tale sostanza che non è più autorizzato nell'Unione. Tuttavia il CXL disponibile per questo prodotto, che è più basso, è sicuro anche per i consumatori5. Tale LMR dovrebbe pertanto essere ridotto al livello del CXL nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento.
(10) Gli LMR per il flutriafol in e su mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, ciliegie (dolci), pesche, prugne, uve da vino, fragole, cucurbitacee con buccia commestibile, cucurbitacee con buccia non commestibile e luppolo sono basati sulle domande di tolleranza all'importazione e sono sicuri per i consumatori. Tali LMR dovrebbero essere pertanto mantenuti ai livelli attuali conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) Per il flutriafol in e su barbabietole, semi di senape, semi di camelina/dorella, riso e segale, gli LMR vigenti si basavano su impieghi nell'Unione. A seguito della revoca delle autorizzazioni per tali impieghi della sostanza, è opportuno sopprimere gli LMR fissati per il flutriafol nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 17 in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per detti prodotti dovrebbero essere fissati all'LD di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
(12) L'approvazione della sostanza attiva pencicuron è scaduta il 31 maggio 2021 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti pencicuron sono state revocate. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per detti prodotti dovrebbero essere fissati all'LD di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all'articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento.
(13) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(14) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(16) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.
(17) Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche dei rispettivi LMR.
(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 12 agosto 2024.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN