Regolamento di esecuzione (UE) 2024/289 della Commissione, del 12 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda i dati richiesti per i documenti di assistenza amministrativa reciproca relativi ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa da esportare in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio.
(Regolamento (UE) 12/01/2024, n. 2024/289, pubblicato in G.U.U.E. 22 gennaio 2024, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilisce la procedura da seguire per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri e le procedure per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa esportati al di fuori dell'Unione, nonché il controllo e la sorveglianza di tali movimenti mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ("sistema informatizzato").
(2) L'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 stabilisce che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione devono notificare alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione mediante il sistema informatizzato quando i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell'Unione.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione stabilisce le norme in materia di cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri per quanto riguarda i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa. Al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dall'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262, è necessario modificare i dati richiesti per i documenti di assistenza amministrativa reciproca di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 5, e all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 389/2012 al fine di consentire lo scambio di informazioni per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa da esportare in regime di sospensione dall'accisa, in modo che anche le autorità competenti possano controllare tali movimenti di prodotti sottoposti ad accisa.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.
(5) Il sistema informatizzato dovrebbe interfacciarsi con il sistema automatizzato di esportazione dell'UE entro il 13 febbraio 2024, quando le notifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 non potranno più essere effettuate con mezzi diversi dal sistema informatizzato secondo quanto disposto all'articolo 54 di tale direttiva. Poiché il presente regolamento riguarda le procedure per il movimento di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa esportati al di fuori dell'Unione, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 13 febbraio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN