Legge 9 ottobre 2023, n. 136 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge n. 104 del 10 agosto 2023 recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici - Articolo 11, comma 3-ter che modifica il testo dell’art. 31, comma 12, del Testo unico del vino, legge n. 238 del 12 dicembre 2016. Disposizioni applicative.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
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In relazione alle disposizioni contenute nella legge di conversione del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 236 del 9 ottobre scorso, ed entrato in vigore il 10 ottobre u.s., con particolare riferimento alla previsione dell’art. 11 comma 3-ter, relativo alle modifiche dell’art. 31, comma 12, della L. n. 238/2016, si forniscono le seguenti disposizioni interpretative.
L’articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, così come modificato dall’art. 11 comma 3-ter della legge 9 ottobre 2023 n. 136 dispone che “Per il periodo vendemmiale relativo all’anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all’articolo 31, comma 12 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell’annata 2023”.
Sentito il competente Ufficio legislativo di questa Amministrazione, è stato precisato che “preliminarmente, va esaminata la questione della possibilità di qualificare l’impresa che svolge attività di imbottigliamento come “impresa agricola” ai sensi dell’art. 2135 c.c..
Secondo il dato normativo, come interpretato da dottrina e giurisprudenza, l’attività di imbottigliamento è, certamente, attività connessa a quella principale di produzione di uva e trasformazione in vino e, come tale, rientrante nell’esercizio dell’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135, 3 c., se svolta dello stesso imprenditore agricolo nell’esercizio della sua attività principale (se, dunque, ricorrano i requisiti della “connessione” sul piano soggettivo e oggettivo).
In mancanza di siffatta “connessione”, trattandosi di attività non tipicamente agricola, l’impresa che svolge (esclusivamente attività di) imbottigliamento non è qualificabile come “impresa agricola” (sul punto cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 44/E 2004; art. 56 Reg. UE 607/09; d.m. 23 dicembre 2009 e 13 agosto 2012).
Precisato quanto sopra, in relazione alla lettera dell’articolo 11, comma 3 ter del d.l. 104 del 2023, deve osservarsi quanto segue.
La locuzione “imprese agricole” – quali soggetti che, in deroga all’articolo 31, comma 12 della l. n. 238 del 2016 possono omettere l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta (alle condizioni ivi previste) – ricomprende di per sé le imprese che svolgono attività di imbottigliamento a completamento dell’attività principale di produzione di uva e trasformazione in vino.
Qualora, invece, l’imbottigliamento sia svolto da impresa diversa dall’impresa agricola produttrice di vino, che acquisisce da terzi il vino da imbottigliare, deve ritenersi che l’interpretazione teleologica del dato normativo porti a ricomprendere tra i soggetti legittimati anche dette imprese, benchè, a rigore, non si tratta di imprese agricole.
Se, infatti, la finalità dell’intervento legislativo è quella di consentire l’uso di scorte di vino provenienti da annate precedenti per integrare la minor produzione dell’anno 2023 dovuta ai danni causati dalla peronospora, è indubbio che la norma vada interpretata secondo il criterio per il quale il legislatore “minus dixit ququam voluit”: la deroga alle indicazioni in etichetta vale anche per gli imbottigliatori che non siano imprenditori agricoli. Sarebbe, del resto, contrario ad un criterio di razionalità ipotizzare che il legislatore abbia inteso favorire gli uni – gli imprenditori agricoli che procedono anche all’imbottigliamento – e non gli altri – gli imbottigliatori – essendo l’attività prevista dalla disposizione, vale a dire l’apposizione delle etichette, svolta identicamente dagli uni e dagli altri.”
Con riferimento alle attività di controllo e certificazione, gli organismi incaricati avranno cura, durante le verifiche, di tener conto di tale deroga ove esercitata in accordo con la presente circolare e con quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 2019 e dal decreto ministeriale 7552 del 2 agosto 2018, modificato dal decreto dipartimentale 3 marzo 2022.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Scalera
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.