Istituzione della commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale.
Articolo 1.
1. È istituita, presso il ministero delle Politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi, la Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale di cui all’art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
2. La Commissione consultiva di cui al comma 1 è composta da:
l’ispettore generale capo pro-tempore dell’Ispettorato centrale repressione frodi, con funzioni di presidente; il dirigente preposto alla Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi dell’Ispettorato centrale repressione frodi, con funzioni di vice presidente; tre rappresentanti del ministero delle Politiche agricole e forestali, di cui uno appartenente al Dipartimento delle politiche di sviluppo, uno appartenente al Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari e uno appartenente all’Ispettorato centrale repressione frodi;
– un rappresentante del ministero dell’Economia e delle Finanze;
– un rappresentante del ministero delle Attività produttive;
– un rappresentante del ministero della Salute;
– tre esperti, uno appartenente al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, uno appartenente all’Istituto superiore di sanità, uno appartenente alle Stazioni sperimentali industria del ministero delle Attività produttive.
3. Le mansioni di segreteria della Commissione, di cui al comma 1, sono esercitate da un funzionario dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
Articolo 2.
La Commissione consultiva per l’aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi è articolata in dieci sottocommissioni, ciascuna competente per i sotto elencati settori:
1. mosti, vini, aceti e derivati; 6. sementi;
2. oli e grassi; 7. fertilizzanti ed affini;
3. conserve alimentari vegetali e sciroppi; 8. fitofarmaci;
4. alimenti per animali; 9. latte e derivati,
5. cereali e derivati; 10. miele.
Articolo 3.
1. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, l’Ispettore generale capo è delegato a provvedere con propri decreti alla determinazione della composizione delle sottocommissioni nonchè alla nomina e durata in carica dei componenti delle sottocommissioni medesime.
2. Le mansioni di segreteria delle sottocommissioni, di cui al comma 1, sono esercitate da funzionari dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
Articolo 4.
Il decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali del 20 settembre 2000 è abrogato.