Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 16-01-2024
Numero provvedimento: 246
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 17-01-2024

Regolamento (UE) 2024/246 della Commissione, del 16 gennaio 2024, recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10.

(Regolamento (UE) 16/01/2024, n. 2024/246, pubblicato in G.U.U.E. 17 gennaio 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10 non sono stati fissati specifici livelli massimi di residui («LMR»). Per tali sostanze attive si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2314 della Commissione ha rinnovato l’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1. Nel corso della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva come antiparassitario a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, per quanto riguarda la valutazione del rischio alimentare per i consumatori, alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Come indicato nella relazione sul rinnovo relativa a tale sostanza attiva nel contesto della valutazione dei rischi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il Pythium oligandrum ceppo M1 non è patogeno per gli esseri umani, non si prevede che produca tossine pertinenti per la salute umana e il rischio per gli esseri umani derivante dai metaboliti è trascurabile. Tenuto conto della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 come antiparassitario, della relazione sul rinnovo nonché dell’articolo 5 e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non è necessario stabilire LMR per tale sostanza attiva ed è pertanto opportuno iscrivere il Pythium oligandrum ceppo M1 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/216 della Commissione ha approvato la sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride ceppo AGR2. Nel corso della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva come antiparassitario a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha concluso che, per quanto riguarda la valutazione del rischio alimentare per i consumatori, alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Come indicato nella relazione di esame relativa a tale sostanza attiva nel contesto della valutazione dei rischi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il Trichoderma atroviride ceppo AGR2 non è patogeno per gli esseri umani, non si prevede che produca tossine pertinenti per la salute umana e il rischio per gli esseri umani derivante dai metaboliti è trascurabile. Tenuto conto della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo AGR2 come antiparassitario, della relazione di esame nonché dell’articolo 5 e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non è necessario stabilire LMR per tale sostanza attiva ed è pertanto opportuno iscrivere il Trichoderma atroviride ceppo AGR2 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/199 della Commissione ha approvato la sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride ceppo AT10. Nel corso della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva come antiparassitario a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha concluso che, per quanto riguarda la valutazione del rischio alimentare per i consumatori, alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Come indicato nella relazione di esame relativa a tale sostanza attiva nel contesto della valutazione dei rischi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il Trichoderma atroviride ceppo AT10 non è patogeno per gli esseri umani, non si prevede che produca tossine pertinenti per la salute umana e il rischio per gli esseri umani derivante dai metaboliti è trascurabile. Tenuto conto della revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva Trichoderma atroviride ceppo AT10 come antiparassitario, della relazione di esame nonché dell’articolo 5 e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non è necessario stabilire LMR per tale sostanza attiva ed è pertanto opportuno iscrivere il Trichoderma atroviride ceppo AT10 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico: Pythium oligandrum ceppo M1, Trichoderma atroviride ceppo AGR2 e Trichoderma atroviride ceppo AT10.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN