Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 05-01-2024
Numero provvedimento: 209
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Realizzazione di una struttura agricolo produttiva su un immobile - Permesso il cui rilascio è contestato da alcuni proprietari dei fondi confinanti - Richiesta che si colloca nell’ambito delle previsioni dettate dalla legge urbanistica della regione Veneto in tema di edificabilità di strutture a supporto dell’attività agricola - Approvazione del piano aziendale da parte dell’Azienda Veneta per i pagamenti in agricoltura- AVEPA - Progetto frutto di una riedizione a causa di alcune incompletezze documentali emerse - Valutazione della funzionalità dell’immobile rispetto all’attività vitivinicola - Espansione dell'attività che ha condotto l’impresa a chiedere, in base ad un accordo con un terzo proprietario, di poter utilizzare ulteriori ettari di terreno da destinare a vigneto.


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 8230 del 2018, proposto da Marinella Mocali, Mario Erbisti, Raffaela Schioppo, Riccardo Macchiella, Flora Venturi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Eugenio Lequaglie, Giovanni Spaliviero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Spaliviero in Verona, via Tito Speri 7;


contro

 

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
Azienda Veneta per i pagamenti in agricoltura – AVEPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Bianca Peagno, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
Regione Veneto, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, non costituiti in giudizio;

 

nei confronti

Vittorio Gruberio, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Stella Richter in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 218/2018

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di Avepa e di Vittorio Gruberio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Eugenio Lequaglie, Gaia Stivali su delega dell'avv. Andrea Manzi, ed Elena Stella Richter;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

 

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del Permesso di costruire n.06.03/005422/2016 del 7 settembre 2016, a firma del Dirigente della Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP, rilasciato dal Comune di Verona alla parte appellata privata, Vittorio Gruberio, per la realizzazione di una struttura agricolo produttiva in località Sezano, sull'immobile catastalmente distinto al foglio n.35, mappali n.24, 25, 26, 27, 31, 32, 256, 257, 258, 259, 260, nonché degli atti connessi, conseguenti e presupposti.

Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:

1) Erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto connotate da discrezionalità tecnica ed in ogni caso corrette, le valutazioni formulate da AVEPA in ordine al progetto presentato dal controinteressato Gruberio Vittorio, mentre nel caso di specie il vizio dedotto in primo grado era attinente alla palese contraddittorietà tra atti della P.A.; omessa pronuncia e/o omessa valutazione in ordine ai profili di illegittimità degli atti impugnati in primo grado per violazione e/o falsa applicazione dei requisiti posti dall’art. 44 ed in particolare dall’art. 45 della L.R. del Veneto n. 11/2004 per l’edificazione in zona agricola connessa alla necessaria stabilità dell’azienda agricola, con particolare riferimento ai terreni condotti in affitto dal sig. Gruberio, già rilevata nel primo arresto procedimentale del 2 marzo 2016 di AVEPA; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento e carenza di istruttoria e di motivazione, nonché manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, in relazione alla congruità del piano aziendale approvato rispetto alle prescrizioni poste dagli artt. 44 e 45 L.R. Veneto n. 11/2004 e dell’atto di indirizzo al riguardo emanato dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. d) n. 3, della L. R. Veneto n. 11/2004.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44 e 45 L. R. Veneto n. 11/2004 e dell’art. 50 comma 1, lett. d) n. 3, della L. R. Veneto n. 11/2004 con riferimento all’approvazione da parte di AVEPA del

piano aziendale presentato da Gruberio Vittorio in data 27 maggio 2016 e conseguente invalidità del permesso di costruire impugnato.

2) Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo dell’omesso rilievo dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza di istruttoria.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Verona, l’Azienda Veneta per i pagamenti in agricoltura- AVEPA e Vittorio Gruberio, tutti contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello.

3. Oggetto della controversia è il permesso di costruire rilasciato il 7 settembre del 2016 dal SUAP Comune di Verona alla parte appellata privata, Vittorio Gruberio, avente ad oggetto una struttura edilizia agricolo-produttiva nella frazione di Sezano, del Comune di Verona. Permesso il cui rilascio è contestato da alcuni proprietari dei fondi confinanti, rappresentanti l’odierna parte appellante.

La richiesta si inscrive nell’ambito delle previsioni, dettate dalla legge urbanistica della regione Veneto, (n.11 del 2004) in tema di edificabilità di strutture a supporto dell’attività agricola.

Il Gruberio – titolare di un’impresa viti-vinicola - ha infatti formulato la richiesta di permesso poi accolta, in conformità a quanto previsto dall’art.44 della citata Legge regionale, dopo avere ottenuto l’approvazione del piano aziendale da parte dell’Azienda Veneta per i pagamenti in agricoltura- AVEPA. E poiché quest’ultima, ai sensi dell’art.44 citato, della legge regionale n.11 del 2004 è l’atto prodromico all’ottenimento del permesso edilizio, la parte appellante, comprensibilmente, appunta su di essa le sue censure.

Nella sua attuale configurazione il suddetto piano aziendale – approvato da AVEPA- è stato oggetto di una riformulazione dopo che il primo procedimento innanzi al SUAP del Comune di Verona venne archiviato il 29 marzo del 2016. Il progetto è frutto dunque di una riedizione a cui la parte appellata ha provveduto dopo aver preso contezza di alcune incompletezze documentali emerse nel corso del primo procedimento.

4. Il primo motivo di appello contesta alla sentenza impugnata di non aver rilevato il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà che, per più versi, affliggerebbe l’atto di approvazione, tanto più che il secondo piano aziendale conterrebbe le medesime criticità del primo, di fatto respinto da AVEPA.

La parte appellante evidenzia che l’azienda licenziataria neppure nella seconda versione avrebbe dimostrato il possesso del requisito della necessaria stabilità dell’attività, come dimostra il numero – basso, se rapportato all’entità complessiva dei contratti in corso – dei contratti di locazione ultra-decennali, oltre a continuare a presentare uno sproporzionato valore del parco veicoli ed un eccessivo ed ingiustificato numero di attrezzature produttive.

Il motivo contesta infine all’AVEPA di non avere adeguatamente valutato la funzionalità dell’immobile rispetto all’attività agricola e di non aver considerato che dimensioni e caratteristiche di quest’ultimo sarebbero palesemente incoerenti rispetto alle finalità di supporto all’agricoltura dichiarate nel piano.

4.1. Il motivo è complessivamente infondato.

Innanzitutto va parzialmente corretta la premessa sulla quale si fonda perché non corrisponde al vero che la prima proposta di piano venne rigettata. In realtà, peraltro su richiesta dello stesso promotore, fu disposta l’archiviazione del relativo procedimento, prima della sua conclusione. La precisazione è doverosa perché manca la certezza che, se fossero stati acquisiti i chiarimenti e le integrazioni necessarie, il primo procedimento si sarebbe, ciò nonostante, negativamente concluso.

Inoltre l’ultra-decennalità dei contratti di locazione nella titolarità dell’azienda non è un requisito espressamente previsto – né dalla legge n.11 del 2004, né tanto meno dalla DGRV n. 3178/04 – ma rappresenta (e così è stato correttamente inteso da AVETA) solo un indizio dal quale desumere il carattere di stabilità dell’attività aziendale. Perciò una percentuale non significativa di tale tipologia negoziale nell’ambito dei contratti stipulati dall’azienda non necessariamente esclude il carattere di stabilità di quest’ultima, né “a fortiori” può rappresentare, di per sé, un’automatica causa di non ammissione della relativa domanda.

Neppure è esatto che il secondo piano era perfettamente sovrapponibile, quanto a contenuto, al primo. Al contrario i due progetti presentano significative differenze fra loro. Infatti, con la richiesta successivamente presentata, la parte appellata – avuto riguardo al piano ad essa allegato - ha adempiuto ad alcune delle richieste di integrazione documentale, formulate da AVEPA nel corso del primo procedimento.

4.2. Tanto premesso, la seconda versione del piano è stata ritenuta, da quest’ultima autorità, conforme ai parametri di legittimità e merito dettati dalla vigente normativa che, in sostanza ha ritenuto sufficientemente dimostrato il requisito di stabilità dell’attività agricola in capo all’impresa richiedente.

4.2.1. Or bene il giudizio così espresso si presenta, ad un sindacato estrinseco, immune dalle censure sollevate con il presente gravame.

La parte appellata ha infatti allegato documentazione obiettivamente idonea ad attestare: 1. l’intervenuta stipulazione di nuovi contratti di locazione ultradecennale; 2. la pre-esistenza di contratti che, sebbene di durata limitata, risultano essere stati rinnovati reiteratamente a decorrere dagli anni 2003-2004; 3. una diversa distribuzione degli spazi funzionali interni alla struttura, che ha portato ad una riduzione delle aree destinate alla sosta dei mezzi meccanici e delle attrezzature (che risultano essere stati anche ridotti), con la previsione – direttamente conseguente al suddetto riordino, di uno spazio destinato al deposito/ricovero delle uve per il loro appassimento.

In sintesi, la complessiva configurazione aziendale che può trarsi dalla suddetta documentazione dà atto di un’attività agricola che si svolge, per quanto riguarda un’area corrispondente a 19.20.63 ettari di terreno, per il tramite di locazioni destinate a scadere tra il 2029 ed il 2036, per quanto riguarda un’area corrispondente a 20.79.68 ettari, per il tramite di locazioni che scadranno nel 2024 e infine, per la restante area, corrispondente ad ettari 15.53.70, grazie a contratti di locazione in scadenza nel 2023. Ciò significa che l’azienda – alla data di presentazione del piano aziendale, cioè nel 2016 – era titolare di contratti che presentavano, rispettivamente, scadenze a 8 ed a 7 anni.

Il nuovo piano approvato ha inoltre documentato, per quanto riguarda 30 ettari di terreno coltivati a vigneto, che essi, pur essendo stato oggetto di locazioni di più breve durata, hanno visto sempre la rinnovazione delle relative stipulazioni, con una tendenziale regolarità nel corso degli anni di esercizio dell’attività.

Infine, per una parte di terreno che risultava essere nel possesso della parte appellata, che tuttavia non era stata autorizzata alla sua edificazione, risulta stipulato un nuovo contratto, nel quale detta facoltà è espressamente consentita dal proprietario-dante causa.

4.2.2. Orbene –richiamando quanto osservato in ordine alla non necessarietà della presenza di locazioni ultra-decennali per attestare l’esistenza del requisito della stabilità aziendale, nonché evidenziando l’alto tasso di discrezionalità tecnica esercitato nell’occorso da AVEPA–tale quadro dei contratti in corso conforta il giudizio positivo di stabilità dell’azienda espresso nel provvedimento impugnato, con conseguente e significativa dequotazione della doglianza in esame.

4.2.3. La tendenziale stabilità dell’azienda appellata è altresì confermata dall’incremento costante della produttività che ne ha caratterizzato l’andamento in termini di quantità di uva coltivata.

Produttività che è stata, a sua volta, causa ed effetto di una significativa espansione che ha condotto l’impresa a chiedere, ed a ottenere, in base ad un accordo con un terzo proprietario, di poter utilizzare ulteriori ettari 27.71.19 da destinare sempre a vigneto.

Dal 1998 ad oggi l’azienda ha ricevuto un notevole aumento dimensionale, raddoppiando le attività, e così indirettamente confermando l’attuale configurazione di impresa stabile, basata su di una realtà organizzativa complessa.

4.2.4. Né è idonea a inficiare il quadro aziendale di tendenziale stabilità così ricostruito, la disponibilità dei numerosi mezzi meccanici da parte dell’impresa che, nella prospettiva del motivo in analisi, sarebbe eccessiva ed ingiustificata, e dimostrerebbe in realtà che l’attività imprenditoriale prevalente non sarebbe agricola, ma bensì commerciale, consistendo in prestazioni di servizi per conto terzi.

In disparte la circostanza sopra-indicata che, nel secondo piano, quel patrimonio risulta essersi ridotto, l’obiezione omette di considerare la significativa estensione dell’azienda, attualmente dislocata su quattro sedi, situate in tre comuni diversi, nonché la vastità delle superfici da coltivare: entrambi questi dati rivelano l’inesistenza di una sproporzione tra mezzi meccanici ed entità dell’attività agricola svolta dalla parte appellata.

D’altro canto la documentazione, fiscale e non, esibita dalla parte e le connesse auto-dichiarazioni –queste ultime valide fino a querela di falso e/o comunque fino a prova contraria - dimostrano che la maggior parte degli introiti sono derivanti dalle attività agricole di coltivazione dei fondi e non dalla prestazione di servizi a terzi.

4.2.5. Inoltre, i dati che hanno consentito ad AVEPA di giungere a queste conclusioni sono stati valutati in applicazione dei criteri prescritti dalle delibere di Giunta Regionale nn. 2113/2011 e 1227/2012, a loro volta basati sui parametri evincibili dal rapporto tra estensione e qualità colturale dei fondi.

Su AVEPA, pertanto, in considerazione di quanto previsto dai ridetti atti giuntali, non incombeva alcuno specifico obbligo di consultare, per esprimere il proprio giudizio, (anche) le fonti contabili, rappresentate dal bilancio, dai libri contabili e dal conto economico.

4.2.6. Quanto alla contestata mancanza di connessione funzionale tra l’edificio autorizzato con il permesso edilizio e le esigenze connesse all’attività agricola, l’atto impugnato contiene un ponderato riferimento alle caratteristiche della struttura – ed alla destinazione dei singoli volumi, a seconda di ciascuna delle finalità connesse alla produzione agricola – che menziona analiticamente le singole aree e le loro funzioni (al ricovero delle attrezzature, allo spogliatoio per gli operai, al deposito delle uve coltivate) che smentisce, per tabulas e nei fatti, la fondatezza della doglianza.

Né è fondatamente sostenibile che, per poter rispettare detta funzionalità, l’azienda avrebbe dovuto necessariamente dotarsi esclusivamente di contratti di locazione ultra-decennale, innanzitutto perché la normativa applicabile non lo esige, e pretenderlo rappresenterebbe un inammissibile onere aggiuntivo, e comunque ed in ogni caso perché non si vede come una locazione, che, ancorché decennale, come tutti i contratti, resterebbe valida unicamente inter partes, potrebbe avere un’efficacia ultrattiva ed erga omnes, impedendo all’utilizzatore del bene, il (sempre possibile) mutamento della sua destinazione.

5. Il secondo motivo di appello contesta ad AVEPA di aver sottovalutato l’entità dell’attività agro-meccanica pure svolta dall’azienda, che, rappresentando la componente principale di quest’ultima, dimostrerebbe la carenza dei requisiti necessari per l’approvazione del piano.

5.1. Il motivo è infondato.

L’articolo 44 della Legge regionale Veneto n.11 del 2004, all’art.44 comma 2, consente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola, destinati a strutture agricolo-produttive, “all’imprenditore agricolo”, il possesso della cui qualifica rappresenta dunque l’unico presupposto richiesto per poter presentare il necessario piano aziendale.

Il d. lgs. n.99 del 2004 in tema di attività agricole, per l’individuazione della nozione di attività agricola, rinvia all’art.2135 del codice civile che, a sua volta, al comma 3 ricomprende fra le attività connesse anche le prestazioni di servizi fornite mediante “l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”, nelle quali senza dubbio rientra l’attività agro-meccanica in favore di terzi, a sua volta definita dall’articolo 5 del citato d. lgs. n.99 del 2004.

Il Gruberio risulta iscritto, quale esercente attività agricola, nel Registro delle Imprese dal 1996.

Come si è appena constatato, vi è la prova che, negli anni precedenti la presentazione del piano, l’impresa abbia svolto in prevalenza (ossia in misura maggiore del 50% di tutte le attività, lo si desume dal fatturato) attività agricola, dunque anche se, parallelamente, e sia pure non occasionalmente, avesse effettuato prestazioni di attività in favore di terzi, questo non la priverebbe della relativa qualifica.

Tanto anche perché- rispetto a queste ultime – si dovrebbero poi distinguere quelle qualificabili come prestazioni agro-meccaniche in favore di terzi, suscettibili di rientrare nella più ampia nozione di attività agricola, e altre prestazioni a terze del tutto estranee e diverse da quest’ultimo oggetto, delle quali non vi è comunque prova sufficiente in atti.

6. In definitiva questi motivi inducono al rigetto del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle tre parti appellate costituite che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila,oo) da corrispondere a queste ultime in parti eguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Rosaria Maria Castorina, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere


L'ESTENSORE

Sergio Zeuli
 

IL PRESIDENTE

Claudio Contessa