Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 02-01-2024
Numero provvedimento: 67
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Attività agricola per la produzione di vino e derivati - Contratto di affitto di alcuni terreni siti nel comune di Montalcino - Riconoscimento di “superfici rivendicabili” (cioè l'idoneità alla rivendicazione per la produzione di vini a denominazione di origine contingentati) rispettivamente, a DOC Rosso di Montalcino e a DOCG Brunello di Montalcino, con iscrizione delle stesse nello schedario viticolo tenuto da A.R.T.E.A. - Terreni oggetto di una procedura esecutiva conclusasi con decreto di trasferimento in conseguenza del quale sono state trasferite anche le superfici rivendicabili - Procedura esecutiva avente natura immobiliare e non riguardante in via immediata e diretta le “superfici rivendicabili”, le quali sono da considerare beni immateriali diversi ed autonomi rispetto ai beni immobili costituiti dalle superfici vitate - Titolarità del diritto di proprietà sui fondi costituente titolo primario per ottenere la registrazione della superficie rivendicabile e vedersi attributi i relativi diritti - A seguito della procedura esecutiva venuto meno il titolo in forza del quale erano detenute le superfici vitate - Legittima la voltura richiesta delle “superfici rivendicabili”.


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 5579 del 2023, proposto da

Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

 

contro
 

Società Agricola di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
 

nei confronti
 

Regione Toscana, A.R.T.E.A. Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 8;
 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 448/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, della Società Agricola di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. e di A.R.T.E.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore, Vittorio Chierroni e Maria Letizia Falsini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

FATTO
 

1. La società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. (di seguito anche “Di Donato Arve”) esercita attività agricola per la produzione di vino e derivati.

1.1 Nell’anno 2003 essa ha stipulato un contratto di affitto di alcuni terreni siti nel comune di Montalcino di proprietà dei sig.ri Aniceto Di Donato, Siriana Sobelli, Roberto Di Donato, Laura Batazzi, Vittorio Di Donato e Enzo Di Donato, persone fisiche coincidenti con parte dei soci della società ricorrente, via via mutati con uscite e nuovi ingressi. Il contratto è stato rinnovato nell’anno 2004 e successivamente nel 2018, con scadenza finale nell’anno 2033.

Nel 2013 l’impresa ha ottenuto il riconoscimento di “superfici rivendicabili” (cioè l'idoneità alla rivendicazione per la produzione di vini a denominazione di origine contingentati) rispettivamente, a DOC Rosso di Montalcino (B219) per mq. 23997 e a DOCG Brunello di Montalcino (A002) per mq. 45.118, con iscrizione delle stesse nello schedario viticolo tenuto da A.R.T.E.A..

I suddetti terreni sono stati oggetto di una procedura esecutiva conclusasi con decreto di trasferimento del Tribunale di Siena dell’8 giugno 2022 a vantaggio della Società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. (di seguito anche solo “Borgo Scopeto”).

1.2 La stessa società Di Donato Arve, in data 1° giugno 2022, ha poi stipulato con l’impresa Fattoria dei Barbi S.r.l. Soc. Agr. un contratto di affitto relativo a terreni vitati diversi da quelli sopracitati su cui ha spostato la propria attività. A tale scopo ha presentato, il 21 giugno 2022, una dichiarazione per segnalare la presa in carico delle nuove superfici, e una successiva dichiarazione (del 22 giugno 2022) per chiedere la cancellazione dei vigneti trasferiti. In occasione di un accesso al proprio fascicolo l’impresa si è avveduta della cancellazione delle superfici rivendicabili dal proprio schedario, con indicazione della data di “fine” all’8 giugno 2022 a seguito del trasferimento dei terreni suddetti nell’ambito della citata procedura esecutiva.

A fronte di una richiesta di correzione del dato avanzata dalla società Di Donato, la Regione, con nota 28 settembre 2022, ha evidenziato l’avvenuta presentazione, da parte della Borgo Scopeto, della “richiesta di registrazione di superfici rivendicabili” in forza dell’intervenuto trasferimento dei fondi mediante il decreto del Giudice dell’esecuzione, con il quale, nella ricostruzione regionale, sarebbero state trasferite anche le superfici rivendicabili.

Con una nuova comunicazione l’impresa Di Donato ha, quindi, evidenziato l’asserita carenza dei presupposti per la cancellazione, in conseguenza:

- del fatto che le superfici rivendicabili oggetto di cancellazione non erano in titolarità dei soggetti esecutati ma di una società terza (ovvero essa stessa) che occupava gli immobili in forza di regolare contratto di affitto;

- dell’’impossibilità, sul piano giuridico, di configurare le superfici rivendicabili come pertinenze dell’immobile oggetto di pignoramento e del successivo trasferimento.

1.3 A questa comunicazione ha fatto seguito un nuovo riscontro da parte del dirigente regionale competente, il 13 ottobre 2022, con cui è stato evidenziato che il decreto di trasferimento dei terreni aveva determinato sia l’iscrizione delle superfici rivendicabili sopradescritte nello schedario viticolo dell’azienda richiedente Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. Società Agricola, che la conseguente cancellazione delle stesse dallo schedario viticolo grafico dell’azienda Di Donato.

2. Con ricorso notificato il 27 ottobre 2022 e depositato lo stesso giorno la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Toscana, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, i provvedimenti con cui la Regione Toscana e A.R.T.E.A., in persona dei competenti rispettivi dirigenti, in conseguenza di D.U.A. presentata dalla Società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l., hanno disposto:

- la cancellazione dallo schedario delle superfici rivendicabili da parte della società Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. superfici per mq 23.997 DOC Rosso di Montalcino (B219) codice 5449 e mq 45.118 DOCG Brunello di Montalcino (A002) codice 4062, “a seguito di decreto di trasferimento di beni immobili del Tribunale di Siena – Lotto 11 Procedure Esecutive riunite N. 100/2010 – 170/2010, n. 94/2012 e n. 48/2020 ex Trib. Montepulciano verso l'acquirente Az. Borgo Scopeto e Caparzo Srl Società Agricola – Montalcino. Codice Unico Ute: 0052495052405201402”;

- l'iscrizione delle stesse superfici nello schedario viticolo della società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l..

Ha, altresì, domandato l’annullamento degli atti connessi e, in particolare, l’annullamento in parte qua, degli schedari delle superfici rivendicabili riferibili alla Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. e alle società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l..

2.1 A sostegno del ricorso introduttivo di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:

1) Violazione e/o falsa applicazione art. 8, 37, 38 e 39 L. 12.12.2016 n. 238; Violazione e/o falsa applicazione art. 8 L.R. Toscana 13.12.2017, n. 73; Violazione e/o falsa applicazione artt. 15, 16, 18 e 19 D.G.R Toscana 05.02.2018 n. 103; Violazione e/o falsa applicazione D.G.R. Toscana 9.12.2019 n. 15444; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; illogicità manifesta;

2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e seg. L. 7.8.1990, n. 241; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria.

2.2 Con ordinanza cautelare n. 667 del 17 novembre 2022, il T.A.R. per la Toscana ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c., sotto il profilo della violazione dei principi in materia di partecipazione procedimentale, “avendo la Regione “omesso di prendere in considerazione la dichiarazione unica aziendale del 21 giugno 2022 inoltrata dalla ricorrente”, ordinando dunque all’Amministrazione regionale di “pronunciarsi sulla citata DUA entro 7 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, ferma restando l’attribuzione di superfici rivendicabili già effettuata a favore della controinteressata”.

La Regione Toscana, in esecuzione dell’ordinanza, ha, quindi, depositato, in data 24 novembre 2022, una nota dirigenziale, avente ad oggetto “Reg. U.E. n. 1308/2013 – L.R. 73/2017 Delibera G.R. n. 103/2018. Esecuzione Ordinanza del TAR l'Ordinanza del TAR n. 667/2022 Iscrizione/Cancellazione superficie rivendicabile. AZ BORGO SCOPETO E CAPARZO SRL/ AZ DI DONATO ARVE DI DI DONATO”, con la quale ha affermato che “l’Ufficio Regionale UTR Siena/Grosseto non ha «…omesso di prendere in considerazione la dichiarazione unica aziendale del 21.06.2022 inoltrata dalla ricorrente, con cui questa ha segnalato la presa in carico per affittanza di nuove superfici vitate iscritte nel sistema di a.r.t.e.a.», in quanto tale dichiarazione non è soggetta a controllo da parte degli uffici regionali e non riguarda la titolarità delle superfici rivendicabili oggetto della controversia. La presa in carico dei vigneti provenienti dall’azienda agricola Fattoria dei Barbi non ha niente a che vedere con il trasferimento della superficie rivendicabile in favore dell’azienda Di Donato Arve oggetto del contenzioso. Si tratta di due procedimenti amministrativi del tutto disgiunti e scollegati”.

2.3 Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 gennaio 2023 e depositato il 27 gennaio 2023 la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. ha impugnato, sempre dinanzi al TA.R. per la Toscana, detta ulteriore nota.

2.4 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di presupposti e contraddittorietà;

2) Violazione e/o falsa applicazione art. 8, 37, 38 e 39 L. 12.12.2016 n. 238; Violazione e/o falsa applicazione art. 8 L.R. Toscana 13.12.2017, n. 73; Violazione e/o falsa applicazione artt. 15, 16, 18 e 19 D.G.R Toscana 05.02.2018 n. 103; Violazione e/o falsa applicazione D.G.R. Toscana 9.12.2019 n. 15444; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; illogicità manifesta.

3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per la Toscana ha accolto il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, ed ha disposto, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.

4. Con ricorso notificato il 20 giugno 2023 e depositato il 27 giugno 2023 la Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. Società Agricola ha proposto appello avverso la suddetta decisione, chiedendone la riforma.

4.1 Ha affidato l’atto di gravame ai motivi così rubricati:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)”. Violazione dell’art. 18.1.4 della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 103/2018, avente ad oggetto la “Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo” in relazione alla L.R. 73/2017. Motivazione illogica in riferimento agli atti depositati in giudizio. Violazione dell’art. 2912 cc e 586 cpc;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18.1.6 della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 103/2018, avente ad oggetto la “Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo” in relazione alla L.R. 73/2017. Violazione degli artt. 2704, 2915, 1524,1265,819 c.c. Violazione dell’art. 1346 e 1418 cc. Motivazione illogica.

5. Nelle date, rispettivamente, del 7, 12 e 14 luglio 2023 si sono costituite in giudizio la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c., la Regione Toscana e l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura – A.R.T.E.A..

6. In data 17 luglio 2023 la Regione Toscana e la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. hanno depositato memorie difensive.

6.1 In particolare, la difesa della società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in ragione della mancata impugnazione della statuizione fondante sulla quale si sarebbe basato (in via autonoma e indipendente) l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado. In particolare, l’appellante avrebbe omesso di impugnare la parte della sentenza che ha preso atto dell’intervenuta assegnazione delle superfici rivendicabili in capo alla azienda appellata a titolo originario e a tempo indeterminato per effetto diretto ed automatico della sopravvenuta normativa in materia.

Nel merito ha chiesto la reiezione dell’appello e dell’annessa domanda cautelare.

6.2 La Regione Toscana ha, invece, chiesto di accogliere l’appello.

7. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 20 luglio 2023 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 3042 del 2023, “Ritenuto che le ragioni dell’appellante, anche in ragione della natura del danno lamentato, siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, sede nella quale potranno essere esaminate più approfonditamente le questioni sollevate dalle parti”, ha fissato – ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. - la discussione di merito della causa alla pubblica udienza del 21 dicembre 2023.

8. Nelle date, rispettivamente, del 20 e 21 novembre 2023 la Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. Società Agricola, la Regione Toscana e la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. hanno depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a..

9. Il 30 novembre 2023 la Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. Società Agricola e la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. hanno depositato memorie in replica.

10. All’udienza pubblica del 21 dicembre 2023 la causa è stata introitata per la decisione.



DIRITTO

 

1. L’appello è fondato e va accolto.

2. Va, in limine, disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa della società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c..

La parte della sentenza impugnata che ha preso atto dell’intervenuta assegnazione delle superfici rivendicabili in capo alla azienda appellata a titolo originario e a tempo indeterminato per effetto diretto ed automatico della sopravvenuta normativa in materia non costituisce, infatti, capo autonomo della decisione ma un semplice passaggio di un unitario e complesso iter logico-giuridico che ha portato il giudice di prime cure a condividere la prospettazione offerta da parte ricorrente.

2.1 In ogni caso, è sufficiente leggere il punto 1.2 del primo motivo di appello per evincere che il ragionamento del T.A.R. è stato ampiamente censurato anche con il richiamo alle disposizioni del D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R, adottato in applicazione della normativa che ha introdotto la distinzione tra superficie vitata e “superficie rivendicabile” assegnata a livello aziendale, ed a quelle della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 103/2018.

Non appare, peraltro, dirimente che nell’atto di gravame non si menzioni espressamente lo specifico passaggio della sentenza impugnata indicato da parte appellata, atteso che, nella prospettiva sostanzialistica che deve guidare nell’apprezzamento della portata devolutiva dell’appello, ciò che rileva è che la parte appellante abbia, come nel caso di specie, prospettato una ricostruzione giuridica incompatibile con quella posta dal T.A.R. alla base della propria decisione sostenendo che la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. non abbia acquisito le superfici rivendicabili in questione in via originaria per effetto del novum normativo.

3. Nel merito, con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nell’accogliere il primo motivo del ricorso di primo grado, dopo aver statuito che “La superficie vitata è dunque un’estensione di terreno coltivato a vigneto, mentre la superficie rivendicabile è un bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva (cfr. T.A.R. Toscana, II sez. n. 1160 del 2020)” ( pag.11 sentenza e ancora al punto 3.2), ha affermato che “sia nell’avviso di vendita, sia nella relazione di stima, così come nel decreto di trasferimento del Tribunale di Siena dell’8 giugno 2022, si precisava che «per i terreni coltivati a vigneto, le superfici risultanti allo schedario viticolo di ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) alla data del 31/08/2012 sono le seguenti: Brunello di Montalcino: 11 sup. Ha 04.51.18; Rosso di Montalcino: sup. Ha 02.39.97; Sant’Antimo Rosso e Novello: sup. Ha 00.06.33». Da tale indicazione non si può evincere alcun chiaro riferimento alle superfici rivendicabili: innanzitutto in quanto all’epoca cui si riferisce espressamente detto rilievo (31 agosto 2012) l’istituto della superficie rivendicabile non esisteva non essendo ancora entrata in vigore la legge regionale n. 68 del 2012, così come comprovato dal riferimento negli atti della procedura, non solo al Brunello di Montalcino e al Rosso di Montalcino (successivamente «confluiti» in superfici rivendicabili), ma anche alla DOC del Sant’Antimo Rosso e Novello che non costituisce superficie rivendicabile. In secondo luogo perché negli atti della procedura esecutiva il riferimento è solo alle superfici vitate e all’ “idoneità di produzione” delle stesse, la cui indicazione era contenuta nello schedario viticolo anteriforma. Per tali ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Toscana e dalla controinteressata, non può in alcun modo ritenersi che il decreto del Tribunale di Siena sopra citato fosse idoneo a trasferire, in assenza di qualsivoglia puntuale indicazione in tal senso, un bene immateriale distinto e scisso dai terreni vitati oggetto di procedura esecutiva, che non ha formato oggetto del pignoramento, della conseguente vendita giudiziaria e della aggiudicazione dei terreni a favore della controinteressata” (pag.14 punto 3.4 della sentenza).

Sotto un primo profilo, secondo parte appellante, il T.A.R. avrebbe omesso di prendere in considerazione il disposto:

- dell’art. 19 del D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68”, il quale dispone che: “1. In caso di trasferimento, la superficie rivendicabile di un vino a DO di cui all'articolo 15 della legge è registrata nello schedario viticolo dell'azienda destinataria, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4. 2. Nel caso di trasferimento di una superficie rivendicabile acquisita a seguito del trasferimento di una superficie vitata situata all'interno della zona di produzione idonea alla rivendicazione dei vini della relativa DO, il conduttore presenta la DUA ai sensi dell'articolo 15, comma 6 della legge, in cui indica la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo e la superficie vitata almeno equivalente, già registrata nel lo schedario. Alla DUA deve essere allegato l'atto di trasferimento della superficie vitata in cui viene esplicitata la superficie rivendicabile acquisita. In caso di trasferimento temporaneo del possesso, il trasferimento della superficie vitata e il trasferimento della superficie rivendicabile devono avere la stessa durata. 3. Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile. A tal fine presenta una DUA con cui chiede alla provincia di registrare nel proprio schedario viticolo la superficie rivendicabile facendo riferimento alla superficie vitata di cui è rientrato in possesso. La provincia provvede alla cancellazione della superficie rivendicabile dall'azienda che aveva in conduzione temporanea la superficie vitata e alla certificazione della superficie rivendicabile all'azienda proprietaria entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA”;

- dell’art. 18.1.4 della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 103/2018, avente ad oggetto la “Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo” in relazione alla L.R. 73/2017, il quale prevede che “In caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, alla scadenza dell'atto di trasferimento temporaneo, salvo diversa pattuizione tra le parti, il proprietario rientra in possesso della superficie rivendicabile. A tal fine è tenuto a presentare la “Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile” tramite la DUA, con le medesime informazioni previste al punto 18.1.2, allegando copia dell'atto di trasferimento. 18.1.5 Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della DUA di cui al punto 18.1.4, la competente struttura della Giunta regionale provvede a registrare la superficie rivendicabile”.

Più segnatamente, ad avviso di parte appellante, sulla scorta delle prefate previsioni normative, dovrebbe ritenersi che alla scadenza del trasferimento temporaneo (ovvero alla scadenza del contratto di affitto), il proprietario rientra nella titolarità tanto della superficie vitata quanto della superficie rivendicabile, “salvo diversa pattuizione tra le parti”; diversa pattuizione che, nella fattispecie, non sarebbe mai intervenuta.

Nel dettaglio si osserva che il contratto di affitto stipulato tra i Sigg.ri Di Donato, proprietari dei terreni (soggetti esecutati) e la società Di Donato Arve, sarebbe venuto meno alla data del 1 gennaio 2019 e che il nuovo contratto di affitto stipulato tra le stesse parti nel 2018 non sarebbe stato opponibile alla procedura esecutiva. Ne discenderebbe che la Borgo Scopeto, acquistando i terreni dei Sigg.ri Di Donato nel 2021 per tramite il Tribunale di Siena, sarebbe divenuta proprietaria anche delle superfici rivendicabili collegate a tale superficie vitata. Si aggiunge che eventuali diverse pattuizioni, se sussistenti, dovrebbero essere in ogni caso comunicate ad A.R.T.E.A. con deposito nel fascicolo del produttore e del relativo contratto regolarmente registrato.

In proposito si aggiunge poi che, risultando nel 2019 i vigneti già oggetto di pignoramento e di procedura esecutiva, i Sigg.ri Di Donato, ormai privati della disponibilità giuridica dei beni, non avrebbero potuto in ogni caso più trasferire le superfici rivendicabili a terzi. Inoltre, si osserva che l’azienda agricola affittuaria sarebbe stata a piena conoscenza del pignoramento delle superfici vitate detenute in affitto, sia perché, dal momento del pignoramento, era obbligata a versare al custode giudiziario i canoni a suo tempo pattuiti con i debitori esecutati e non a questi ultimi, sia perché, presso l’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Siena, è stato depositato il nuovo contratto di affitto che la stessa aveva stipulato con i Sigg.ri Di Donato nel 2018 per gli stessi terreni (contratto che il Tribunale ha, peraltro, dichiarato non opponibile alla procedura esecutiva sulla base delle norme che disciplinano il processo esecutivo).

3.1 Sotto un secondo profilo parte appellante deduce che negli atti di pignoramento e nel decreto di trasferimento sarebbero state ricomprese anche le superfici rivendicabili. In particolare, il terreno oggetto di trasferimento avrebbe ricompreso anche la titolarità dei connessi diritti di sfruttamento del medesimo, consistenti, appunto, nella iscrizione nello schedario A.R.T.E.A. dei vigneti a “superficie rivendicabile” ai fini della produzione di vino Brunello di Montalcino e Rosso di Montalcino.

Sul punto si osserva che sia nell’Avviso di Vendita, nella parte recante la descrizione della consistenza del Lotto n. 11 oggetto di esecuzione, si precisa che, “per i terreni coltivati a vigneto, le superfici risultanti allo schedario viticolo di ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) alla data del 31/08/2012 sono le seguenti: Brunello di Montalcino: sup. Ha 04.51.18 Rosso di Montalcino: sup. Ha 02.39.97 Sant’Antimo Rosso e Novello: sup. Ha 00.06.33”. Alla stessa maniera, nella Relazione di stima allo allegata al predetto avviso, nella parte relativa alle valutazioni di tali terreni, il C.T.U. ha precisato che: “La stima del complesso immobiliare è stata eseguita tenendo conto del valore commerciale medio dei fabbricati destinati ad attività produttive vinicole nella zona, del particolare pregio della produzione vinicola dell’area, delle dimensioni e condizioni del complesso immobiliare, delle superfici risultanti allo schedario viticolo di ARTEA, della dislocazione dei terreni in più corpi e del fatto che le abitazioni in corso di ristrutturazione si trovano all’interno del centro aziendale. Si è proceduto alla stima del complesso immobiliare sito in Montalcino anche sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dalla Direzione del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, oltre che dei valori reperiti consultando la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio per il Comune di Montalcino” le quali tengono conto, ai fini dei valori degli immobili, se nei vigneti vi sono superfici DO che la LRT del 2012 ha connotato come «superfici rivendicabili». Per tale motivo, il Lotto n.11 viene stimato come segue: - SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI TERRENI Ha 14.79.76 Le superfici risultanti allo schedario viticolo di ARTEA sono le seguenti: Brunello di Montalcino: sup. Ha 04.51.18 Rosso di Montalcino: sup. Ha 02.39.97 Sant’Antimo Rosso e Novello: sup. Ha 00.06.33 - Valore a corpo dell’intero complesso immobiliare sul quale applicare i correttivi di stima: Euro 5.500.000,00. - Euro 5.500.000,00 x 0,9 = Euro 4.950.000,00 (detrazione del 10%, in considerazione dello stato di possesso dell’immobile, occupato in virtù di contratto di affitto di fondi rustici)”.

Osserva parte appellante che anche nel decreto di trasferimento si dà atto che “Per i terreni coltivati a vigneto, le superfici risultanti allo schedario viticolo di ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) alla data del 31/08/2012 sono le seguenti: Brunello di Montalcino: sup. Ha 04.51.18; Rosso di Montalcino: sup. Ha 02.39.97; Sant’Antimo Rosso e Novello: sup. Ha 00.06.33”.

In proposito si deduce anche che, se il C.T.U. non avesse valutato i terreni ricomprendendovi l’idoneità produttiva D.O. (oggi connotata come superficie rivendicabile), il valore del bene sarebbe stato stimato in qualche centinaia di migliaia di euro, e non certo in diversi milioni, visto che il lotto aggiudicato privo di potenzialità produttiva D.O. si riduce ad un terreno agricolo con alcuni fabbricati rurali destinati a magazzini, cantine e rimesse.

Non rileverebbe neppure, secondo parte appellante, l’ulteriore considerazione del T.A.R. secondo il quale l’indicazione nel decreto di trasferimento delle superfici rivendicabili non sarebbe sufficiente a considerarli oggetto della vendita forzata perché innanzitutto “all’epoca cui si riferisce espressamente detto rilievo (31 agosto 2012) l’istituto della superficie rivendicabile non esisteva, non essendo ancora entrata in vigore la legge regionale n. 68 del 2012” e “ in secondo luogo perché negli atti della procedura esecutiva il riferimento è solo alle superfici vitate e all’ «idoneità di produzione» delle stesse, la cui indicazione era contenuta nello schedario viticolo anteriforma”. Dette considerazioni sarebbero illogiche proprio perché all’epoca della redazione della perizia di stima le superfici rivendicabili non erano scisse dalle superfici viticole e la stima del valore dei beni non avrebbe potuto, anche volendo, differenziarle espressamente.

3. Con il secondo motivo di appello si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata (punto 3.5) nella parte in cui la stessa ha affermato che la società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c.. a quella data “deteneva le seguenti iscrizioni di superfici rivendicabili con data 9999 (cioè con scadenza illimitata): DOCG Brunello mq 45118 e Doc Rosso di Montalcino mq 23997” statuendo che:

- “l’indicazione «9999» contenuta nello schedario viticolo, lungi dal costituire una errata formulazione, come sostenuto dalla Regione, sembrerebbe effettivamente corrispondere alla intervenuta attribuzione a titolo originario e a tempo indeterminato delle superfici rivendicabili in questione al patrimonio aziendale della società ricorrente”;

- sarebbe errata la tesi della Regione Toscana la quale ha sostenuto che “tale assegnazione delle superfici rivendicabili derivasse comunque dal contratto di affitto stipulato con i proprietari dei terreni […], per cui, venuto meno il contratto di affitto dei terreni per effetto della procedura esecutiva più volte sopra richiamata, le superfici rivendicabili sarebbero tornate in capo ai proprietari, ai sensi del sopra citato art. 19 del D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R e dell’art. 18.1.4 della Delibera della Giunta Regionale n. 103/2018” perché “nei contratti di affitto prodotti in atti non si fa alcun cenno alla cessione delle superfici rivendicabili, e ciò in quanto probabilmente i soci proprietari ritenevano di aver già definitivamente ceduto i diritti sulle stesse inforza dell’intervenuta stipula di un atto di trasferimento dei diritti di iscrizione agli albi. In particolare, con la scrittura privata del 15 settembre 2008, prodotta in atti, intervenuta tra i soci e la società ricorrente, i primi hanno conferito alla società tutti i «diritti di produzione» delle tipologie di vino relative alle superfici vitate di loro proprietà, pattuendo che anche «in caso di vendita dei terreni sottostanti da parte dei soci e del mancato rinnovo della locazione», la società avrebbe potuto “spostare detti diritti di produzione su altri appezzamenti che saranno ritenuti idonei dalle norme e dagli enti preposti alla verifica delle produzioni e delle vocazioni dei terreni che possono essere oggetto dei diritti di produzione dell’Albo Vigneti”;

- “con tale atto, seppure intervenuto prima dell’introduzione dell’istituto delle superfici rivendicabili, i soci e la società avevano già provveduto a separare il regime giuridico dei diritti di produzione, assegnati alla società, da quello della proprietà dei vigneti, rimasta in capo ai soci […] Perciò, i proprietari dei terreni interessati dalla procedura esecutiva immobiliare già da tempo avevano comunque rinunciato ai loro diritti sulle superfici rivendicabili ritenendoli definitivamente conferiti al patrimonio aziendale, come peraltro previsto dall’art. 18.1.3 secondo periodo della Delibera della Giunta Regionale n. 103/2018, in cui si prevede che: “Qualora in caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, nell’atto di trasferimento venga precisato che il proprietario intende rinunciare al rientro in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore, tale rinuncia deve essere definitiva e la superficie rivendicabile viene assegnata al conduttore con scadenza illimitata”.

Parte appellante deduce, con riguardo ai passaggi della sentenza impugnata sopra citati, due distinti profili di critica.

Sotto un primo aspetto deduce che le dichiarazioni della Regione Toscana sulle motivazioni per le quali nello schedario viticolo di A.R.T.E.A. le superfici iscritte dall’Azienda Di Donato risultano con l’indicazione “9999” e non con la data della fine del contratto di locazione non potevano essere messe in dubbio dal T.A.R. il quale, ove avesse dubitato della bontà di tali affermazioni, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ad A.R.T.E.A. in merito e non certo affermare apoditticamente che l’indicazione “9999” prova “l’intervenuta attribuzione a titolo originario e a tempo indeterminato delle superfici rivendicabili in questione al patrimonio aziendale della società ricorrente”.

Sotto un secondo aspetto si deduce che la sentenza impugnata non considererebbe che l’unico contratto di locazione opponibile alla procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Siena, e, quindi, all’aggiudicatario del Lotto n.11 (cioè la Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. Società Agricola) sarebbe solo il contratto di affitto dei terreni stipulato nell’anno 2004 tra i Sigg.ri Di Donato e l’Azienda Di Donato Arve con scadenza all’1 gennaio 2019. Sarebbe, invece, irrilevante la scrittura privata del 15 settembre 2008 presa in considerazione dal T.A.R. atteso che il giudice di prime cure non avrebbe potuto far riferimento ad altri contratti stipulati inter partes, non depositati né nella procedura esecutiva né nello schedario vinicolo o nel fascicolo di produzione dell’Azienda Di Donato presso l’A.R.T.E.A.. Inoltre, si osserva che il contratto esibito dall’azienda appellata è privo di sottoscrizione autenticata e di data certa, non essendo stato né registrato né mai depositato presso l’A.R.T.E.A. nel mentre:

- l’art. 2704 cc. (dal titolo “Data della scrittura privata nei confronti dei terzi”) dispone che “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento” sicché un atto privo di data certa non è opponibile ai terzi;

- l’art. 2915 cc. (dal titolo “Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati”) prevede che “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento”;

- l’art. 1524 cc. (“Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi”) dispone che “La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa [anteriore al pignoramento”;

- l’art. 819 cc. (“Diritti dei terzi sulle pertinenze”) dispone che “La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri”.

Parte appellante osserva, ancora, che la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 103/2018, avente ad oggetto la “Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo” in relazione alla L.R. 73/2017, all’art. 18.1.6 dispone: “Qualora, entro la data di scadenza dell'atto di trasferimento temporaneo della superficie vitata, o in caso di avvenuta estirpazione del vigneto oggetto del trasferimento, il proprietario rinunci a rientrare in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore, quest'ultimo è tenuto a presentare la «Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile» tramite la DUA, allegando copia della scrittura privata registrata alla competente agenzia delle entrate, da cui risulti la rinuncia da parte del proprietario al rientro in possesso della superficie rivendicabile. Tale rinuncia deve essere definitiva. Nella DUA devono essere indicati gli stessi dati previsti al punto 18.1.2, senza l'indicazione della superficie vitata nel caso in cui sia stata estirpata”. Sicché sarebbe proprio la Delibera n. 103/2018 richiamata nella sentenza impugnata per sostenere la validità del contratto asseritamente stipulato nel 2008 tra le parti a precisare che, per concretizzarsi l’ipotesi di cui all’art. 18.1.3 a cui il T.A.R. fa riferimento nella sentenza impugnata, sarebbe necessario che l’atto con cui il proprietario rinuncia a rientrare in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore, da cui risulta la rinuncia da parte del proprietario al rientro in possesso della superficie rivendicabile allo scadere della locazione, sia registrato alla competente Agenzia delle Entrate e successivamente allegato dal conduttore alla D.U.A. contenente la “Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile”.

4. I motivi in parola, che possono essere esaminati congiuntamente in virtù dell’intima connessione che li avvince, sono fondati e meritano accoglimento.

Come condivisibilmente sostenuto da parte appellante e dalla difesa regionale, la Di Donato Arve non ha acquisito le superfici rivendicabili in questione in via originaria con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 68/2012, ma ne è stata titolare, solo temporaneamente, in forza di contratto di stipulato con i sig. ri Di Donato (proprietari dei terreni).

È opportuno, in proposito, rammentare che il 1° giugno 2013 è entrata in vigore la legge della Regione Toscana 30 novembre 2012, n. 68, la quale ha modificato la normativa in materia prevedendo, in particolare, che:

- la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione per la produzione di vini a denominazione di origine (D.O.) contingentati, è denominata “superficie rivendicabile” (art. 15);

- che la superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e registrata nello schedario viticolo e deve essere esercitata nell'ambito delle superfici vitate impiantate che, nell'azienda, hanno attitudine produttiva alla medesima D.O. (art. 15);

- che le superfici iscritte agli albi dei vigneti dei vini a D.O. contingentati alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (D.P.G.R. 24/R/2013), comprese le superfici risultanti sui diritti di impianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 3, costituiscono la superficie rivendicabile assegnata a livello aziendale (art. 24).

Nel preambolo della L.R. Toscana n. 68 del 2012, al punto 5, si è, peraltro, precisato che: “Nello schedario viticolo le informazioni inerenti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografia e di tutte le altre informazioni di carattere tecnico e l’indicazione dell’idoneità tecnico- produttiva, sono riferite all’unità tecnico- economica (UTE) in quanto attributi dell’unità vitata, mentre i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto e dei diritti di nuovo impianto e la superficie rivendicabile per ciascuna denominazione di origine (DO), sono riferiti all’azienda in quanto non direttamente legate alle superfici vitate impiantate”.

Il D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R - Regolamento di attuazione della L.R. 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), in particolare all’art. 20, ha poi stabilito che A.R.T.E.A. procede a registrare nello schedario viticolo di ciascuna azienda la superficie rivendicabile di cui all'art. 15, comma 4, della legge, sulla base dei seguenti criteri: “a) la superficie rivendicabile corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) contingentati, tenendo conto anche delle eventuali iscrizioni sospese ai sensi della L.R. 16 marzo 2009, n. 9 e delle superfici abbinate ai diritti di impianto iscritti nel registro dei diritti, e viene registrata sulla base della situazione risultante nello schedario e nel registro dei diritti alla data di entrata in vigore del regolamento”.

4.1 Ebbene, sulla scorta del suddetto quadro normativo appare corretto tenere distinti, come ha fatto il giudice di prime cure, i concetti di “superficie vitata” (che è un’estensione di terreno coltivato a vigneto) e “superficie rivendicabile” (che, in linea con quanto chiarito dalla circolare illustrativa prot. n. 122779 dell’8 marzo 2023 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, è un bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione che ne abbia attitudine produttiva).

Tuttavia, non è corretto sostenere, come pure si legge nella sentenza impugnata, che la titolarità della “superficie rivendicabile” possa discendere in via automatica, a titolo originario e a tempo indeterminato, dall’assegnazione delle stesse in capo alle singole aziende per effetto diretto della sopravvenuta normativa in materia (e, segnatamente, dell’art. 24 della L.R. Toscana n. 68 del 2012).

È la lettura sistematica del complessivo impianto normativo in materia ad escludere ciò.

In particolare, preme, anzitutto, rilevare che nessuna disposizione tra quelle prima menzionate riconosce, neppure implicitamente, che l’assegnazione delle superfici rivendicabili abbia avuto luogo, in favore dei beneficiari iscritti in albo all’atto dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ex lege ed in via perpetua.

Al di là della considerazione che una simile lettura avrebbe determinato in maniera del tutto irragionevole il definitivo divorzio tra titolarità delle superficie rivendicabili e titolarità delle superficie vitate, la ricostruzione seguita nella sentenza di primo grado cozza apertamente con il dato testuale dell’art. 24 della L.R. Toscana n. 68 del 2012. Quest’ultima disposizione, ponendo una disciplina transitoria (come chiarito dalla rubrica dell’articolo “Norme transitorie, efficacia differita e abrogazioni”), si è limitata, infatti, a stabilire che “Le superfici che risultano iscritte agli albi dei vigneti dei vini a DO contingentati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 22, comprese le superfici risultanti sui diritti di impianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all’articolo 3, costituiscono la superficie rivendicabile assegnata a livello aziendale di cui all’articolo 15, comma 4”. È, quindi, evidente come, con essa, il legislatore abbia, nell’ottica di gestire il passaggio al nuovo sistema, unicamente inteso prendere a base della prima assegnazione in via amministrativa delle superfici rivendicabili l’assetto già risultante dagli albi, senza con ciò, tuttavia, operare l’attribuzione definitiva in via originaria di tali diritti a coloro i quali risultavano beneficiari, in tale momento, dell’iscrizione.

La soluzione offerta dal giudice di prime cure pare, del resto, smentita dalla scelta dello stesso legislatore regionale di prevedere la retrocessione della superficie rivendicabile al proprietario ove venga successivamente meno il titolo di cessione in godimento al terzo (art. 19 comma 3 del Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 - D.P.G.R. 13 maggio 2013 n. 24/R).

La tesi dell’attribuzione automatica ex lege della titolarità delle superfici rivendicabili stride, poi, anche con l’art. 20 del medesimo Regolamento di attuazione che disegna un meccanismo in cui detta attribuzione è effetto di un provvedimento amministrativo avente efficacia costitutiva di tale qualità (id est la registrazione nello schedario viticolo di ciascuna azienda da parte di A.R.T.E.A.) ottenibile dall’interessato su domanda a mezzo della presentazione del titolo - contrattuale o di altro genere - che dimostri l’effettiva disponibilità dell’area. Recita, infatti, il suddetto art. 20, proprio ponendosi come attuativo del disposto del già citato art. 24 della L.R. Toscana n. 68 del 2012, che “ARTEA procede a registrare nello schedario viticolo di ciascuna azienda la superficie rivendicabile di cui all’articolo 15, comma 4 della legge sulla base dei seguenti criteri: a) la superficie rivendicabile corrisponde alla superficie iscritta agli albi dei vigneti dei vini a DOP contingentati, tenendo conto anche delle eventuali iscrizioni sospese ai sensi della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) e delle superfici abbinate ai diritti di impianto iscritti nel registro dei diritti e viene registrata sulla base della situazione risultante nello schedario e nel registro dei diritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

Nel medesimo solco si pongono le condivisibili considerazioni svolte dalla difesa regionale intorno al significato da attribuire al valore della data “9999” riportato nella registrazione delle superfici rivendicabili in questione. In particolare, a differenza da quanto ritenuto dal T.A.R., detta dicitura non appare legata alla circostanza che l’attribuzione della titolarità delle superfici rivendicabili abbia avuto luogo ex lege a tempo indeterminato (così al punto n., 3.5, pag. 17 della sentenza impugnata). Essa si spiega, in maniera più plausibile, con la circostanza che A.R.T.E.A. ha dovuto condurre un’operazione informatica di massivo aggiornamento dello schedario viticolo alla nuova normativa, vedendosi costretta, in un primo momento, ad indicare in automatico, come scadenza del titolo di conduzione, la dizione in parola e rimandando ad un secondo momento l’aggiornamento delle scadenze delle superfici rivendicabili dei singoli beneficiari sulla base delle richieste di variazioni che sarebbero intervenute. Ciò pare comprovato dall’estratto dello Schedario Viticolo di A.R.T.E.A. (documentazione prodotta dalla difesa regionale il 10 novembre 2023, da ritenersi ammissibile in quanto, oltre che indispensabile, risulta formata solo in data 18 luglio 2023 e, quindi, successivamente alla definizione del giudizio di prime cure) dal quale emerge che, non solo per la Di Donato Arve, ma per moltissime altre aziende è stata temporaneamente indicata la scadenza “9999” del titolo di conduzione.

4.2 Per le ragioni sopra esposte non può, dunque, predicarsi l’intervenuto acquisto da parte della società agricola appellata delle superfici rivendicabili di che trattasi per effetto automatico delle sopravvenienze normative in materia.

Trova, per converso, applicazione, nel caso che occupa, l’art. 19 comma 3 del Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 in tema di trasferimento temporaneo a titolo derivativo della superficie vitata.

In particolare, secondo quest’ultima previsione normativa, “Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile. A tal fine presenta una DUA con cui chiede alla provincia di registrare nel proprio schedario viticolo la superficie rivendicabile facendo riferimento alla superficie vitata di cui è rientrato in possesso. La provincia provvede alla cancellazione della superficie rivendicabile dall'azienda che aveva in conduzione temporanea la superficie vitata e alla certificazione della superficie rivendicabile all'azienda proprietaria entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA”.

Orbene, facendo applicazione al caso in scrutinio della suddetta previsione normativa non può che constatarsi che l’originario contratto di affitto stipulato tra i sigg.ri Di Donato, proprietari dei terreni e la società Di Donato Arve l’1 gennaio 2004 (con durata quindicennale) è venuto meno, per scadenza naturale, alla data del 1 gennaio 2019, nel mentre il nuovo contratto di affitto stipulato tra le medesime parti il 10 maggio 2018 non risulta, per i motivi che saranno di seguito precisati, rilevante ed opponibile all’amministrazione procedente. Ne discende che la Borgo Scopeto, acquistando i terreni nel 2022 ad esito di procedura esecutiva incardinata dinanzi al Tribunale civile di Siena, ha acquisito, insieme con la proprietà degli stessi, anche il titolo giuridico per ottenere la registrazione nel proprio schedario delle relative superfici rivendicabili.

Appaiono, dunque, immuni dai vizi denunciati a mezzo del ricorso di primo grado (come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa) i provvedimenti con cui la Regione Toscana e A.R.T.E.A., in persona dei competenti rispettivi dirigenti, in conseguenza di D.U.A. presentata dalla Società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l., hanno disposto la cancellazione dallo schedario delle superfici rivendicabili da parte della società Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c. e

l'iscrizione delle stesse superfici nello schedario viticolo della Borgo Scopeto.

4.3 Più segnatamente, il nuovo contratto di affitto stipulato il 10 maggio 2018 (con scadenza finale al 2033) non risulta opponibile alla Società Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. (e, di riflesso, all’amministrazione regionale) in quanto, alla data della sua stipula, i terreni in parola erano già stati oggetto di pignoramento nell’ambito della procedura esecutiva intrapresa in danno Di Donato Aniceto, Sorbelli Siriana, Di Donato Roberto, Batazzi Laura, Di Donato Vittorio e Di Donato Enzo.

Sugli stessi era, quindi, calato un vincolo di indisponibilità ex art. 2915 c.c. (secondo cui “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento”) che ha preservato l’effetto traslativo della vendita forzata (atteso che ai sensi dell’art. 2919 c.c. “La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subìto l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede”, con la fondamentale precisazione che “Non sono però opponibili all'acquirente i diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione”).

4.4 E’ parimenti irrilevante anche la scrittura privata del 15 settembre 2008 (prodotta da parte appellata nel corso del giudizio di primo grado in data 16 novembre 2022 e pure presa in considerazione dal T.A.R. nel fondare la propria decisione), intervenuta tra la società ricorrente in primo grado ed i soci di questa, a mezzo della quale i secondi hanno conferito alla società tutti i “diritti di produzione” delle tipologie di vino relative alle superfici vitate di loro proprietà, pattuendo che anche “in caso di vendita dei terreni sottostanti da parte dei soci e del mancato rinnovo della locazione”, la società avrebbe potuto “spostare detti diritti di produzione su altri appezzamenti che saranno ritenuti idonei dalle norme e dagli enti preposti alla verifica delle produzioni e delle vocazioni dei terreni che possono essere oggetto dei diritti di produzione dell’Albo Vigneti”. Detto atto, infatti, oltre ad aver efficacia meramente obbligatoria e ad essere, come tale, vincolante solo inter partes, è privo di sottoscrizione autenticata e di data certa, non essendo stato né registrato né mai depositato presso l’A.R.T.E.A. e non presenta, pertanto, data certa opponibile a terzi anteriore al pignoramento ex artt. l’art. 2704 e 2915 cc.. In particolare, esso non è stata mai oggetto di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate né risulta essere stato allegato alla D.U.A., come, invece, prescritto dall’art. 18.1.3 della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 103/2018 ( a mente del quale si prescrive che l’atto con cui il proprietario rinuncia a rientrare in possesso della superficie rivendicabile in favore del conduttore debba essere registrato alla competente agenzia delle entrate e successivamente allegato dal conduttore alla D.U.A. contenente la “Richiesta di registrazione di superficie rivendicabile”).

4.5 Le considerazioni testè svolte portano, in ultimo, a dequotare la questione della precisa perimetrazione dell’oggetto della procedura esecutiva incardinata dinanzi al Tribunale civile di Siena. Se, infatti, pare non si possa dubitare della circostanza che questa abbia avuto natura immobiliare e che non abbia potuto riguardare in via immediata e diretta le “superfici rivendicabili” (le quali, come chiarito, sono da considerare beni immateriali diversi ed autonomi rispetto ai beni immobili costituiti dalle superfici vitate), la titolarità del diritto di proprietà sui fondi costituisce in ogni caso titolo primario per ottenere la registrazione della superficie rivendicabile e vedersi attributi i relativi diritti.

Sicchè, per quanto qui interessa, ciò che rileva è che, ad esito della procedura espropriativa, la Borgo Scopeto sia divenuta, a mezzo di decreto di trasferimento dell’8 giugno 2022, proprietaria dei fondi de quibus ed abbia, quindi, venuto meno il titolo in forza del quale la società Di Donato Arve deteneva le superfici vitate, legittimamente ottenuto, a mezzo di registrazione, sulla base di apposita D.U.A. presentata il 10 agosto 2022, la voltura in proprio favore delle “superfici rivendicabili” ad essi relative.

5. Per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato e va accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa.

6. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico della odierna appallata (già ricorrente in primo grado) Società Agricola di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c..



P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa.

Condanna la Società Agricola di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali per il doppio grado di giudizio, delle seguenti somme:

- € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti) in favore della appellante Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti) in favore della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore.

- € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti) in favore della A.R.T.E.A. Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Gallone
 

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice