Disposizioni per l’attuazione dei contratti di filiera.
Modificato dal D.m. del 30 giugno 2006.
Articolo 1.
Stipula e contenuto del contratto di filiera
1. I contratti di filiera approvati dal CIPE sono stipulati tra il ministero delle Politiche agricole e forestali e il soggetto proponente del contratto stesso.
2. I termini per la stipula, quali indicati dalla circolare 2 dicembre 2003, decorrono dalla data di ricezione da parte del proponente della versione definitiva del contratto.
3. Nel contratto sono definiti i seguenti elementi:
– programma di investimenti, articolato per beneficiario e per tipologia di investimento ammissibile;
– contenuto e articolazione dei progetti esecutivi;
– agevolazioni concesse, distinte in contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, per ciascun beneficiario e per tipologia di investimento;
– rapporti tra il ministero delle Politiche agricole e forestali e il soggetto proponente, ai fini dell’attuazione del contratto di filiera;
– obblighi a carico del proponente, modalità di erogazione delle agevolazioni e garanzie;
– variazioni del programma di investimenti;
– monitoraggio e controllo;
– cause di revoca e modalità di recupero delle agevolazioni erogate.
Articolo 2.
Progetti esecutivi
1. I progetti esecutivi devono essere presentati dal proponente al ministero delle Politiche agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di stipula del contratto.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati del relativo piano finanziario e cronogramma delle attività, con l’indicazione, per ciascun anno, delle fonti di copertura (contributo pubblico e risorse private).
3. I progetti esecutivi ed i relativi piani di erogazione delle agevolazioni, sono approvati con decreto direttoriale, previa istruttoria svolta dall’Amministrazione o da altro soggetto dalla medesima incaricato della gestione dei contratti di filiera.
Articolo 3.
Variazioni del programma di investimenti
1. Entro il limite massimo delle agevolazioni concesse al singolo beneficiario con la delibera CIPE di approvazione del contratto di filiera, l’Amministrazione potrà autorizzare eventuali variazioni della tipologia degli investimenti, a parità di intensità massima dell’aiuto e purché i nuovi investimenti siano conformi con il regime di aiuti n. N 381/03 e coerenti con il piano progettuale.
2. Possono essere proposte all’approvazione del CIPE, previa valutazione positiva da parte dell’Amministrazione, eventuali modifiche del programma di investimenti, entro il limite delle risorse già assegnate con delibera del CIPE ai singoli contratti di filiera.