Organo: Parlamento
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Legge
Data provvedimento: 20-02-2006
Numero provvedimento: 82
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 13-03-2006
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

Abrogata della legge 238 del 12 dicembre 2016.

Modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006; dal D.lgs. n. 61 dell’8 aprile 2010; dalle leggi n. 96 del 4 giugno 2010 e n. 221 del 17 dicembre 2012; dal D.l. n. 91 del 24 giugno 2014 convertito in legge n. 116 dell’11 agosto 2014.

 

CAPO I DEFINIZIONI E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI VINI

Articoli 1 - 9.

(abrogati)

 

CAPO II DISCIPLINA DEL COMMERCIO DEI MOSTI, DEI VINI  E DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Articolo 10.

(abrogato)

 

Articolo 11.

 (Divieto di vendita e di somministrazione)

Il presente articolo resta in vigore per i dodici mesi successivi al 12 gennaio 2017; vedi legge 238 del 12 dicembre 2016

1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini:

a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro della Salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai risultati della sperimentazione;

b) che all’analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;

c) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. È fatta eccezione per i mosti d’uva mutizzati con alcol, i vini liquorosi e i vini aromatizzati;

d) contenenti oltre 1 grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d’uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite è elevato a 2 grammi per litro;

e) contenenti oltre 2 grammi per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d’uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite è elevato a 5 grammi per litro;

f) contenenti alcol metilico in quantità superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcol totale;

g) contenenti acido citrico in quantità superiore ad 1 grammo per litro;

h) contenenti bromo e cloro organici salvo, per quest’ultimo, quanto stabilito all’art. 10, comma 2, lettera b), numero 2);

i) che all’analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.

2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro della Salute, possono essere individuate, in base alla accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti con il medesimo decreto.

3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, nonché all’art. 10, commi 1 e 2, devono essere immediatamente denaturati con la sostanza rivelatrice prevista dall’art. 14, comma 5, ed avviati alla distillazione senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto.

 

Articoli 12 - 15. (abrogati)

 

CAPO III DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACETI

Articolo 16.

(Denominazione degli aceti)

1 - 2.  (abrogati).

3.  Il presente comma resta in vigore per i dodici mesi successivi al 12 gennaio 2017; vedi legge 238 del 12 dicembre 2016. In deroga al comma 1 del presente articolo, l’aceto di vino è il prodotto definito dall’allegato I, punto 19, del citato reg n. 1493/99, contenente una quantità di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume.

3bis - 4 - 5. (abrogati).

 

Articoli 17 - 47.

(abrogati)