Revisione degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell’Ispettorato centrale repressione frodi del ministero delle Politiche agricole e forestali.
Articolo 1.
Oggetto e decorrenza
1. Con il presente provvedimento si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell’Ispettorato centrale repressione frodi del ministero delle Politiche agricole e forestali.
2. Il presente decreto entra in vigore in data 1° febbraio 2006.
Articolo 2.
Articolazione del Dipartimento
1. L’Ispettorato centrale repressione frodi è organizzato in struttura dipartimentale. L’Ispettore generale capo è il capo del Dipartimento ed esercita i compiti e le attribuzioni di cui all’art. 5 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
2. È posto alle dirette dipendenze dell’Ispettore generale capo un ufficio di livello dirigenziale non generale con le seguenti funzioni:
ufficio I/D: supporto all’Ispettore generale capo per il coordinamento della struttura, per l’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’attuazione di programmi per lo svolgimento delle attività istituzionali; provvedimenti in materia di mobilità del personale interna ed esterna all’Ispettorato; coordinamento generale dei rapporti con altre Amministrazioni, con il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con i Dipartimenti del Ministero e con i comitati previsti dagli articoli 4 e 5 del D.m. 13 febbraio 2003, n. 44; monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei settori istituzionali di competenza dell’Ispettorato; consulenza giuridica agli uffici nelle materie di competenza dell’Ispettorato; relazioni sindacali; controllo di gestione; comunicazione istituzionale.
3. L’amministrazione centrale dell’Ispettorato centrale repressione frodi è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;
b) Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio.
Articolo 3.
Direzione generale della programmazione del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi
La Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi (DGT) è articolata negli uffici dirigenziali di seguito elencati con le relative attribuzioni:
ufficio I/T: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici periferici e dai laboratori; organizzazione e funzionamento del sistema informativo dell’Ispettorato; gestione del Comitato di cui all’art. 4 del D.m. 13 febbraio 2003, n. 44; attività di studio nelle materie di competenza dell’Ispettorato; ufficio II/T: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’attività ispettiva svolta dagli uffici periferici; relazioni con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione del comitato di cui all’art. 5 del D.m. 13 febbraio 2003, n. 44; rapporti con gli uffici tecnici dei Dipartimenti del ministero e di altre amministrazioni nelle materie di competenza dell’Ispettorato; ufficio III/T: promozione e coordinamento di azioni di controllo di particolare rilevanza, anche in concorso con altri organismi di controllo; ufficio IV/T: indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’attività svolta dai laboratori; monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; promozione di prove interlaboratorio; direzione del laboratorio centrale di Roma di cui all’art. 6 del presente decreto.
Articolo 4.
Direzione generale delle procedure sanzionatorie degli affari generali, del personale e del bilancio
La Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio (DGA) è articolata negli uffici dirigenziali di seguito elencati con le relative attribuzioni:
ufficio I/A: irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell’Ispettorato e relativo contenzioso; rapporti con gli uffici del ministero e di altre amministrazioni per questioni attinenti l’attività sanzionatoria; supporto alla predisposizione della normativa in materia di sanzioni amministrative; ufficio II/A: affari generali; bilancio e gestione dei capitoli di spesa afferenti il centro di responsabilità amministrativa Ispettorato centrale repressione frodi in conformità agli indirizzi formulati dall’Ispettore generale capo; tenuta della contabilità economicoanalitica; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell’Ispettorato; attività contrattuale; gestione delle procedure di fornitura di beni e servizi; servizi di economato; coordinamento della gestione e della manutenzione dei beni dell’Ispettorato; attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori; vigilanza amministrativa sugli uffici periferici ed i laboratori; ufficio III/A: trattamento giuridico ed economico del personale in servizio ed in quiescenza, e relativo contenzioso; reclutamento del personale; istruttoria procedimenti di mobilità del personale; conto annuale delle spese sostenute per il personale ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; gestione dell’anagrafe delle prestazioni; supporto tecnico nella gestione delle relazioni sindacali; rapporti con l’ARAN; ufficio IV/A: analisi del fabbisogno di formazione e di aggiornamento professionale del personale; programmazione delle attività formative; organizzazione di corsi di formazione e di seminari di aggiornamento professionale del personale.
Articolo 5.
Amministrazione periferica
1. L’amministrazione periferica dell’Ispettorato centrale repressione frodi è articolata negli uffici e nei laboratori di livello dirigenziale non generale di seguito indicati: A) uffici:
– ufficio di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria;sedi distaccate: Asti e Genova;
– ufficio di Milano, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia;sede distaccata: Brescia;
– ufficio di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; sedi distaccate: Verona, Udine e S. Michele all’Adige;
– ufficio di Bologna, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna;sede distaccata: Modena;
– ufficio di Firenze, avente competenza territoriale sulla regione Toscana;sede distaccata: Pisa;
– ufficio di Ancona, avente competenza territoriale sulle regioni Marche e Umbria;sede distaccata: Perugia;
– ufficio di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo;sede distaccata: Pescara;
– ufficio di Napoli, avente competenza territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata;sedi distaccate: Salerno, Campobasso e Potenza;
– ufficio di Bari, avente competenza territoriale sulla regione Puglia;sede distaccata: Lecce;
– ufficio di Cosenza, avente competenza territoriale sulla regione Calabria;– ufficio di Palermo, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia; sede distaccata: Catania;
– ufficio di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna;
B) laboratori:
– laboratorio di Conegliano Veneto;
– laboratorio di Modena;
– laboratorio di Perugia;
– laboratorio di Salerno;– laboratorio di Catania.
2. Le sezioni distaccate dei laboratori di cui all’art. 3 del D.m. 11 novembre 2004, n. 294, operano fino al 30 giugno 2006.
Articolo 6.
Laboratorio centrale
Presso l’Amministrazione centrale opera un laboratorio, con sede in Roma, con i seguenti compiti:
– espletamento analisi di revisione ai sensi dell’art. 1, comma 8-bis, del D.l. 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204;
– coordinamento sotto il profilo tecnico-scientifico dei laboratori di cui all’art. 5;
– espletamento di particolari analisi specialistiche;
– attività di studio e ricerca;
– coordinamento dell’attività di studio e ricerca svolta dagli altri laboratori di cui all’art. 5.