Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 14-11-2023
Numero provvedimento: 2051
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Gestione di aziende agricole e commercio di vino - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Illeciti gestori - Irregolarità fiscali  - Vendita di bottiglie di vino etichettato come IGP e DOC senza averne le caratteristiche in quanto normale vino da tavola - Quantificazione del danno subito - Operazioni compiute in conflitto di interessi - Distrazione degli incassi derivanti dalle operazioni illecite.



SENTENZA

n. 2051/2023 pubbl. 14/11/2023

(Presidente: dott.ssa Lina Tosi - Relatore: dott. Fabio Doro)

 

nella causa iscritta al N. 5560/2018 R.G. promossa da:


AZIENDA AGRICOLA V.D. S.R.L. (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, e Z.R. (...), rappresentati e difesi dall'avv. DE ROSA MARCO,

- attrici -

 

contro
 

T.R. (...) e C.I. (...), rappresentati e difesi dall'avv. DEL MONACO ELISABETTA e dall'avv. FADALTI LUIGI,

- convenuti -

 

FATTO E DIRITTO
 

Con atto di citazione avviato alla notifica in data 23.5.2018 l'Azienda Agricola V.D. s.r.l. (di seguito: V.D.) e la sig.ra Z.R., in qualità di socia di maggioranza della predetta società, convenivano in giudizio la sig.ra T.R. e il sig. C.I., lamentando che la prima in qualità di amministratore di diritto dal 20.10.2010 al 14.6.2016 e il secondo - marito della T. - in qualità di amministratore di fatto si erano resi responsabili di una serie di illeciti gestori; in via alternativa, prospettavano una responsabilità del C. ex art. 2043 c.c. quale terzo concorrente nell'illecito dell'amministratore di diritto.

Le attrici precisavano che di tali irregolarità era corresponsabile anche il sig. T.G., amministratore di diritto dal 23.2.2000 all'8.11.2016, ma che la società aveva stipulato con quest'ultimo una transazione per l'importo di Euro 300.000,00.

Nello specifico, lamentavano innanzitutto l'effettuazione di vendite a società inesistenti o irrintracciabili o "cartiere" o palesemente incapienti o esercenti attività estranee all'oggetto sociale di V.D. (gestione di aziende agricole e commercio di vino) che avevano accumulato insoluti per complessivi Euro 1.759.044,27, in violazione del dovere di diligenza nella verifica della solvibilità del cliente - per la quale la società si era dotata di una specifica procedura sottoscritta dalla T. - nonché del divieto di destinare beni o denari sociali a fini personali o extrasociali e dell'obbligo di conservazione del patrimonio sociale.

In secondo luogo, censuravano l'effettuazione di vendite alla società G.D. Ltd (di seguito: G.D.), la quale a partire da marzo 2016 aveva cessato i pagamenti accumulando un insoluto pari ad Euro 308.924,40, non recuperabile perché detta società era stata sciolta in data 1.11.2016.

Le attrici, nello specifico, deducevano che i convenuti avevano violato i doveri di cui all'addebito precedente perché non avevano adeguatamente verificato la solvibilità della cliente e avevano altresì agito in conflitto di interessi, giacché G.D. era formalmente intestata al sig. B.A., che era un soggetto sodale della T. e del C..

Il Barchiesi, infatti, era implicato in illeciti tributari e penali commessi dai convenuti, era stato riconosciuto dal Tribunale di Treviso come persona al servizio del C. per ragioni economiche ed era il legale rappresentante della società inglese C. Ltd, a cui la T. e il C. avevano ceduto le loro quote di partecipazione della società R. s.r.l. (di seguito: R.T.C.I.).

Da tali circostanze e soprattutto dal fatto che G.D. aveva smesso di pagare le fatture in ragione del contenzioso scoppiato tra i soci di V.D. si desumeva che G.D. fosse una società quantomeno parzialmente riconducibile ai convenuti e/o ad un loro sodale.

Peraltro, la stessa G.D. risultava nelle etichette di bottiglie di vino in cui il marchio di V.D. era stato contraffatto.

In terzo luogo, le attrici censuravano le vendite effettuate alla società belga Z.M. s.p.r.l. (di seguito: Z.M.), che avevano generato insoluti per Euro 99.626,00, difficilmente recuperabili per il probabile fallimento della cliente.

Osservavano, in particolare, che la T. e il C. avevano posto in essere con Z.M. una triangolazione ai danni di V.D., giacché Z.M. aveva sottoscritto un contratto con R. - di cui i convenuti erano amministratori e soci - ma poi la merce era stata fatta fornire da V.D., senza che questa avesse tuttavia mai ricevuto alcun ordine.

Tale circostanza era stata obiettata da Z.M., la quale, interpellata in merito alle fatture rimaste insolute, aveva negato di aver avuto rapporti con V.D. ed era confermata dal fatto che nella documentazione sociale dell'attrice non erano stati trovati ordini da parte di tale cliente.

Sussisteva, pertanto, una violazione del divieto di agire in conflitto di interessi nonché dell'obbligo di conservazione del capitale sociale.

Infine, le attrici deducevano che, a seguito di due verbali di accertamento della Guardia di Finanza del 15.12.2017, era emerso che il C. aveva commesso tramite V.D. e quale amministratore di fatto della stessa delle operazioni fiscalmente irregolari con alcune società "cartiere", da cui erano conseguiti mancati versamenti o evasioni di imposte dirette e indirette.

In particolare, il convenuto aveva fatto emettere a V.D. delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e aveva creato un meccanismo per cui:

- in un caso la società aveva inviato della merce ad un proprio cliente mediante l'emissione di una duplice documentazione fiscale, di cui una recante l'indicazione dell'effettivo acquirente delle bottiglie di vino e avente ad oggetto modiche quantità di prodotto e l'altra recante l'indicazione quale cessionario della società "cartiera", avente ad oggetto un'ingente quantità di bottiglie di vino e con l'indicazione che l'operazione sarebbe stata non imponibile ai fini dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972; la totalità della merce - quella fatturata effettivamente e quella fatturata alla società "cartiera" - in realtà era stata effettivamente recapitata presso il medesimo operatore economico, il quale, così, aveva ricevuto parte delle bottiglie di vino in evasione fiscale;

- in un altro caso, di maggior consistenza in termini di evasione, V.D. aveva emesso delle fatture con l'indicazione che l'operazione sarebbe stata non imponibile ai fini dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 e il relativo documento di trasporto nei confronti delle società "cartiere", ma facendo invece recapitare i prodotti presso il deposito di un'azienda di logistica di Verona in cui la merce veniva stoccata e poi smistata verso altri destinatari conniventi.

In entrambi i casi la dichiarazione per cui l'operazione sarebbe stata non imponibile ai fini dell'I.V.A. si fondava sulla presentazione da parte delle società "cartiere" di dichiarazioni d'intento ideologicamente false, e da ciò discendeva l'illecito tributario.

Alcune delle società "cartiere" coinvolte, peraltro, erano clienti che avevano registrato gli insoluti di cui si era fatto cenno nel primo addebito.

Il C. era responsabile in quanto era stato colui che aveva gestito i rapporti con le società "cartiere" e la T., invece, perché non aveva adeguatamente vigilato per impedire che l'evento si verificasse e che fossero rispettati gli obblighi tributari e, comunque, aveva condiviso tutte le condotte del marito quale amministratore di fatto.

Le attrici rappresentavano che da tali illeciti tributari era derivato un danno patrimoniale per la società pari a complessivi Euro 797.111,74, di cui Euro 517.304,00 per imposte indirette (I.V.A.) non più recuperabili perché non richieste in sede di fatturazione alle società "cartiere", Euro 201.474,68 per sanzioni su maggiori imposti dirette e indirette non dichiarate né versate (importo relativo al caso in cui V.D. intendesse aderire a quanto accertato dall'Erario, mentre in caso contrario la somma sarebbe stata pari ad Euro 604.424,03) ed Euro 78.333,06 per interessi maturati e maturandi sulle somme dovute per maggiori imposte dirette e indirette.

Tali importi erano relativi agli anni dal 2012 al 2014 ed erano contenuti in avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate a V.D..

Al danno patrimoniale si aggiungeva quello all'immagine, giacché sulla stampa era comparsa la notizia del coinvolgimento del C. e quindi di V.D. sia nelle irregolarità fiscali sopra indicate sia nella vendita di bottiglie di vino etichettato come IGP e DOC senza averne le caratteristiche in quanto normale vino da tavola.

Tale pregiudizio era quantificabile in Euro 100.000,00 ed era stato sofferto sia in via diretta sia per quanto riguardava i rapporti contrattuali iniziati successivamente all'estromissione dei convenuti e di T.G. dall'amministrazione con la società V. s.r.l., affittuaria di ramo d'azienda che si era vista costretta a smentire anche sulla stampa la propria compartecipazione alle frodi sopra richiamate.

Le attrici, infine, lamentavano un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. pari ad Euro 100.000,00, in relazione ai fatti-reato previsti dall'art. 2634 c.c. e 646 c.p., configurabili in capo ai convenuti per le operazioni in conflitto di interessi e, comunque, per la distrazione degli incassi derivanti dalle operazioni illecite.

Quantificavano, pertanto, il danno complessivo in Euro 3.164.706,41 e rappresentavano che la T. e il C. dovevano ritenersi responsabili per la quota complessiva dell'80% e dunque per Euro 2.531.765,13.

Concludevano, pertanto, chiedendo che la T. e il C. fossero condannati in solido tra loro al risarcimento del danno nella misura di Euro 2.531.765,13, ovvero per quelle diverse percentuali e somme, maggiori o minori, che sarebbero risultate in corso di causa anche a seguito di C.T.U. o che sarebbero state ritenute di giustizia, oltre rivalutazioni e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo effettivo.

I convenuti si costituivano in giudizio, chiedendo in primo luogo la sospensione del presente processo per pregiudizialità in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti questo Tribunale iscritto al n. 1456/2017 R.G. e avente ad oggetto la delibera assembleare che aveva autorizzato l'esercizio dell'azione di responsabilità.

In secondo luogo, eccepivano la litispendenza e comunque la continenza con il giudizio iscritto al n. 1444/2016 R.G. del Tribunale di Treviso, sezione lavoro, nel quale V.D. aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 406/2016 del 1.7.2016 emesso in favore del C. per la somma di Euro 75.000,00, oltre I.V.A., pari ai compensi non corrisposti a quest'ultimo per le mensilità da gennaio a maggio 2016 e dovuti in forza di un contratto di collaborazione del 1.8.2011 e modificato in data 25.9.2013.

In questo giudizio, tra le altre domande riconvenzionali, V.D. aveva chiesto la condanna del C. al risarcimento del danno nella misura di Euro 2.113.805,54, oltre interessi e rivalutazione, e tale somma era quantificata prendendo a riferimento per la maggior parte i medesimi insoluti invocati dall'attrice nel primo, secondo e terzo addebito fatti valere nella presente causa; quale causa petendi, invece, V.D. aveva allegato la violazione del dovere di buona fede discendente dal contratto di collaborazione.

Al giudizio n. 1444/2016 R.G. del Tribunale di Treviso era stato riunito il giudizio iscritto al n. 272/2017 R.G. del medesimo Tribunale, nel quale il C. aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di tipo dirigenziale e la condanna di V.D. al pagamento delle differenze retributive e contributive e di tutte le competenze maturate e non corrisposte (con esclusione dei compensi relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2016 oggetto del procedimento n. 1444/2016 R.G.), nonché dell'indennità di mancato preavviso, del TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi non goduti, oltre accessori e di tutte le voci di retribuzione previste per legge e dal CCNL di categoria ed ogni statuizione conseguente.

Nel merito, la T. e il C. contestavano la sussistenza della loro responsabilità, asserendo che:

- la T. era stata amministratrice soltanto formalmente, giacché il vero dominus di V.D. era stato ed era T.G.;

- il C. non era un amministratore di fatto, ma un mero direttore commerciale;

- la maturazione degli insoluti era un'evenienza normale nello svolgimento di attività commerciali e non era loro imputabile perché le società che li avevano maturati erano state adeguatamente analizzate;

- non vi era, comunque, prova del danno derivante dagli insoluti, giacché il procuratore incaricato da V.D. aveva classificato alcuni crediti come di difficile recuperabilità o aveva dato atto che l'attrice si era insinuata al passivo fallimentare e molti procedimenti di recupero erano stati disposti dagli amministratori T.R. e T.G.;

- non vi era alcuna prova circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi relativamente alle operazioni con G.D. e Z.M. né dell'asserita "triangolazione" con quest'ultima e R.;

- le sanzioni tributarie erano esclusivamente riferibili a V.D. e comunque mancava prova sia dell'illecito, sia del danno sia del nesso causale, giacché i verbali della Guardia di Finanza contenevano solo delle mere valutazioni che non erano oggetto di fede privilegiata e non erano sfociate in alcun procedimento penale;

- non vi era prova del danno all'immagine e nemmeno degli elementi costitutivi dei reati invocati dalle attrici;

- ad ogni buon conto, nella liquidazione del danno, doveva tenersi conto della quota di responsabilità di T.G., che le attrici avevano arbitrariamente quantificato nel 20% senza alcuna reale motivazione.

In via preliminare di rito insistevano, pertanto, per la sospensione del presente giudizio e per la declaratoria di litispendenza e/o continenza con la causa iscritta al n. 1444/2016 R.G. del Tribunale di Treviso, mentre nel merito chiedevano in via principale il rigetto delle domande delle attrici e in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, che fosse accertata la minor quota interna di responsabilità della T. e disgiuntamente del C., con conseguente riduzione della pretesa.

Scambiate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con prova per testi e C.T.U. contabile e quindi rinviata all'udienza del 19.4.2023, alla quale le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato.

I convenuti davano atto che i giudizi riuniti pendenti avanti il Tribunale di Treviso si era concluso con sentenza n. 246 del 10.5.2019, che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da V.D. e qualificato il rapporto tra l'attrice e il C. come di collaborazione e non di lavoro subordinato; formulavano, pertanto, eccezione di giudicato.

V.D., invece, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria e delle prospettive di recupero delle somme di cui chiedeva la condanna, limitava la propria pretesa risarcitoria in sorte capitale ad Euro 700.000,00 in sorte capitale, mentre in comparsa conclusionale dava atto che il giudizio iscritto al n. 1456/2017 R.G. di questo Tribunale, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 6.11.2016 di autorizzazione all'azione di responsabilità, si era concluso con una sentenza di rigetto (n. 610 dell'8.4.2021).

Così inquadrato l'oggetto del contendere, si deve innanzitutto dare atto che l'istanza disospensione per pregiudizialità e l'eccezione di litispendenza/continenza proposte dalla T. e dal C. possono dirsi superate per effetto dell'intervenuta definizione rispettivamente della causa iscritta n. 1456/2017 R.G. di questo Tribunale e dei giudizi riuniti nn. 1444/2016 e 272/2017 R.G. del Tribunale di Treviso nei sensi indicati in narrativa (circostanze non contestate).

Per quanto concerne l'eccezione di giudicato prospettata sempre dai convenuti, va osservato in primo luogo che il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 246/2019 non si è pronunciato in alcun modo sulla problematica dell'amministratore di fatto, ma si è semplicemente limitato ad accertare che sul piano lavoristico esisteva tra V.D. e il C. un contratto di collaborazione che attribuiva allo stesso ampia autonomia organizzativa.

Il Tribunale di Treviso, anzi, per rigettare la prospettazione del C. dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha argomentato anche dai rilievi svolti dalla Guardia di Finanza in merito al ruolo svolto dal C. come "amministratore di fatto" di V.D. nei rapporti con le società "cartiere".

Ne consegue, dunque, che sulla questione relativa alla configurabilità in capo al C. della qualità di amministratore di fatto non si è formato alcun giudicato e che la stessa potrà e dovrà essere esaminata nella presente sede.

Sotto altro profilo, non appare nemmeno possibile configurare un giudicato in merito all'esclusione di una responsabilità del C. relativamente agli insoluti in ragione del fatto che il Tribunale di Treviso ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da V.D. contro il C. per la negligente gestione delle forniture.

Invero, la causa petendi della domanda di risarcimento del danno proposta avanti il Tribunale di Treviso è la violazione dei doveri derivanti dal contratto di collaborazione, mentre la causa petendi della domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio è la violazione dei doveri dell'amministratore oppure il concorso nell'illecito degli amministratori di diritto.

Nel momento in cui le causae petendi delle due domande di risarcimento del danno sono diverse, non è immaginabile una preclusione derivante dal giudicato, proprio per la diversità delle due domande giudiziali, di cui, come noto, uno degli elementi costitutivi è proprio il titolo giuridico invocato; invero, il presupposto per l'operatività del giudicato è l'identità tra le cause sul piano delle parti, del petitum e della causa petendi, per cui laddove anche uno solo di questi elementi sia diverso non opera l'autorità del giudicato sostanziale (cfr., ex multis, Cass. n. 19048/2021).

Né, va precisato, è invocabile la preclusione del dedotto e del deducibile, giacché la stessa opera pur sempre nell'ambito del titolo dedotto a fondamento della domanda e non per altre causae petendi che non siano state fatte valere nel giudizio definito con la sentenza divenuta definitiva.

L'eccezione di giudicato, dunque, va rigettata.

Nel merito, una prima problematica che dev'essere affrontata attiene alla possibilità diqualificare il C. come amministratore di fatto di V.D..

In punto di diritto, va ricordato che la nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l'inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura.

A tal fine, pur non essendo necessario l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, lo svolgimento dell'attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale (cfr. Cass. n. 1516/2022).

La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza (cfr. Trib. Bologna, sez. IV, 25 maggio 2022, n. 1407).

Nel caso di specie, l'istruttoria ha consentito di appurare che il C. sottoscriveva i contratti con i clienti pur senza averne la delega da parte di V.D. e che tale attività veniva di fatto tollerata e anzi ratificata dagli amministratori di diritto (cfr. le dichiarazioni di T.R. avanti il Tribunale di Treviso, doc. n. 7 convenuti); lo stesso convenuto nella sua memoria difensiva dimessa nel giudizio avanti il Tribunale di Treviso aveva dato atto di aver stipulato numerosi contratti (cfr. doc. 37 attrici, pagg. da 5 a 7).

Egli, inoltre, gestiva da solo i rapporti commerciali e impartiva direttamente gli ordini ai dipendenti amministrativi e agli addetti di magazzino per quanto riguardava gli ordini, le consegne, le bolle di consegna e la fatturazione, come confermato in modo sufficientemente univoco - ancorché con diversità di accenti e di ricordi in merito all'individuazione degli specifici clienti gestiti, comprensibile in considerazione anche del lungo lasso di tempo trascorso dai fatti - dai testi escussi all'udienza del 9.3.2021, che hanno risposto in modo affermativo al capitolo di prova n. 14 formulato dalle attrici nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c..

La gestione dei rapporti con la clientela in autonomia - specie con le società "cartiere" - si ricava anche dalle considerazioni contenute nei verbali di accertamento della Guardia di Finanza e dalle intercettazioni telefoniche allegate (cfr. docc. nn. 30, 31B e 32 attrici).

A ben vedere, il fatto che il C. abbia utilizzato V.D. per compiere delle attività illecite sotto il profilo fiscale costituisce un'ulteriore conferma del fatto che egli ricoprisse la carica di amministratore di fatto, da un lato perché così operando egli ha dato un preciso connotato all'operato della società e dall'altro perché il compimento di attività illecite con forniture a soggetti aventi oggetto principale diverso da quello di commercio dei vini esula certamente dai normali poteri di un direttore commerciale.

Ne consegue che può dirsi accertato che il convenuto abbia ricoperto la carica diamministratore di fatto, proprio per il ruolo svolto nella parte commerciale di V.D. e l'ampia autonomia di cui godeva nell'impartire ordini al personale e nella gestione delle commesse, tanto da scegliere di fornire merce anche ad imprese che erano in realtà delle "cartiere" e dunque da piegare l'attività sociale a finalità illecite.

Procedendo ora con l'analisi dei singoli addebiti, va premesso che la responsabilità degli amministratori nei confronti della società ha natura contrattuale, cosicché la società è onerata esclusivamente di allegare in maniera sufficientemente specifica l'inadempimento rimproverato agli amministratori, mentre sarà onere di questi ultimi dimostrare di aver adempiuto al proprio dovere di diligenza; la società dovrà, altresì, allegare e dimostrare il pregiudizio patito, specie sotto il profilo della perdita del capitale sociale, e il nesso di causalità tra la condotta negligente rimproverata all'amministratore e il danno sofferto.

Per quanto concerne il primo addebito (effettuazione di vendite di merci a società inesistenti,irrintracciabili, "cartiere", palesemente incapienti o esercenti attività estranee al commercio di vino), la C.T.U. espletata, con accertamento adeguatamente e logicamente motivato, ha ravvisato una negligenza degli amministratori con riferimento alle seguenti posizioni:

a) H.T. s.r.l., in relazione alla quale era maturato un insoluto di Euro 170.246,40, in ragione dell'anomalia nella gestione del rapporto commerciale, che, pur prevedendo pagamenti a vista, era proseguito con dieci forniture fino a maggio 2016 nonostante fossero state pagate soltanto le prime due fatture di gennaio e febbraio 2016; a tali considerazioni si aggiunge che ancora a settembre 2016 la società non aveva depositato il bilancio dell'esercizio precedente (doc. n. 7 attrici), e anche tale circostanza - sussistente al momento dell'effettuazione delle forniture - avrebbe dovuto indurre gli amministratori a prestare particolare attenzione nel proseguire le forniture nonostante i mancati pagamenti "a vista";

b) R. s.r.l., in relazione alla quale era maturato un insoluto di Euro 246.923,34, in quanto era stato concesso uno scoperto significativo senza garanzie di pagamento nonostante la società non avesse depositato bilanci sin dal 2011 (cfr. doc. n. 18 attrici; le forniture si collocano nell'arco temporale dal 2014 al 2016); a ciò si aggiunge che anche in relazione a tale società le indagini condotte dalla Guardia di Finanza avevano appurato che si trattava di una società "cartiera" e dunque di un cliente oggettivamente inesistente;

c) S.S.D.A. soc. coop., in relazione alla quale era maturato un insoluto di Euro 316.764,07, perché vi era uno sbilancio anormale tra forniture e pagamenti; a ciò si aggiunga che le forniture erano proseguite nel 2013 per un importo rilevante e abnorme rispetto all'ammontare degli anni precedenti nonostante la società non avesse depositato il bilancio del 2012 (cfr. doc. n. 20 attrici), circostanza che avrebbe dovuto consigliare agli amministratori una maggiore prudenza nella concessione del credito alla cliente;

d) P. s.r.l., in relazione alla quale era maturato un insoluto di Euro 104.958,00, poiché vi era uno sbilancio normale tra fatture e pagamenti, erano state effettuate tre forniture nonostante gli insoluti precedenti e la Guardia di Finanza aveva appurato che si trattava di una società "cartiera" e dunque di un cliente oggettivamente inesistente.

La natura delle violazioni rilevate ai doveri di diligenza rende irrilevanti le risultanze della prova per testi richiesta dai convenuti circa l'effettuazione delle verifiche prima dell'instaurazione dei rapporti commerciali, da un lato perché - laddove anche queste vi siano state - è evidente che dalle stesse gli amministratori non abbiano tratto le dovute conseguenze dall'altro perché comunque le negligenze riguardano principalmente, come si è visto, la gestione del rapporto commerciale successivamente alla sua instaurazione.

Le forniture, inoltre, risalgono al periodo tra il 2012 e il 2016 e sono successive all'assenza della T. per maternità (dal settembre 2010 al dicembre 2010, cfr. cap. n. 12 di prova per testi della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. dei convenuti), per cui anche tale circostanza deve ritenersi irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità.

In ogni caso era onere dei convenuti dimostrare di aver adeguatamente gestito i rapporti con la clientela sotto i profili sopra evidenziati e tale prova è mancata.

In relazione alle posizioni A.S. s.r.l. poi A.T. s.r.l., T.M. s.r.l. e B. s.r.l., invece, il C.T.U. non ha ravvisato negligenze addebitabili agli amministratori perché il rapporto commerciale è stato gestito e si era svolto secondo criteri di normalità e perché la prima fattura insoluta di B. era stata spiccata in data 20.6.2016 e quindi dopo la cessazione della Tonus dall'incarico di amministratore di diritto.

L'addebito, dunque, deve ritenersi fondato nei limiti sopra indicati e il danno è pari ad Euro838.891,81, pari all'importo complessivo degli insoluti e al valore della merce venduta ai clienti senza l'ottenimento di un corrispettivo; va aggiunto che in relazione a tutte le posizioni deve ritenersi raggiunta in via presuntiva anche la prova dell'estrema difficoltà di recuperare il credito in considerazione delle peculiari condizioni dei debitori puntualmente allegate dalle attrici (H.T. s.r.l. è stata acquistata nel 2014 da una società messa in liquidazione nel 2016 e risulta inattiva; R. s.r.l. e P. s.r.l. sono delle mere "cartiere"; S.S. soc. coop. è in liquidazione coatta amministrativa dal 2014; cfr. doc. n. 27 attrici).

I soggetti responsabili sono gli amministratori di diritto T.R. e T.G. ma anche il C., in qualità di amministratore di fatto che si occupava della cura dei rapporti commerciali con la clientela, come è emerso dalla prova per testi e anche dagli accertamenti della Guardia di Finanza.

L'intervenuta transazione tra V.D. e T.G. per la somma di Euro 300.000,00 rende necessario individuare le quote di responsabilità e sul punto si ritiene che questa debba essere ripartita in quote uguali (e quindi 1/3 ciascuno) in quanto non sono emersi elementi che consentono di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2055 c.c..

Il secondo e il terzo addebito (vendite a G.D. e a Z.M. in asserito conflitto diinteressi e comunque senza adeguata verifica della solvibilità del cliente) sono infondati alla luce dei rilievi operati dal C.T.U., che non sono stati oggetto di specifica controdeduzione da parte delle attrici.

Il C.T.U., invero, ha osservato in primo luogo che i rapporti economici di fornitura con G.D. erano stati tutto sommato normali e avevano consentito a V.D. di trarre significative utilità commerciali e in secondo luogo che sia il peso specifico del cliente sia il tasso di mancato pagamento delle fatture nel 2016 si erano mantenuti a livelli più che accettabili nell'ambito di normali rapporti commerciali.

Inoltre, le prove documentali in atti e le circostanze valorizzate da V.D. non consentono di ritenere in maniera sufficientemente univoca né che la T. e il C. potessero influire sull'andamento della gestione di G.D. né che la sospensione dei pagamenti fosse dovuta ad un'iniziativa in qualche modo ritorsiva del Barchiesi.

Sotto quest'ultimo profilo, il documento valorizzato dalle attrici oltre a non essere univocamente riconducibile a G.D., in quanto è una mera e-mail del difensore dei convenuti (cfr. doc. n. 38 attrici) risale a fine marzo 2016, mentre la cessazione della T. dall'incarico di amministratore di diritto risale a giugno 2016 e sempre al medesimo periodo risale la cessazione del rapporto di collaborazione commerciale tra V.D. e il C. (il recesso, infatti, è datato 24.6.2016, come si legge nella sentenza del Tribunale di Treviso dimessa dai convenuti sub doc. n. 15).

Quanto, invece, a Z.M., le tesi delle attrici sono state correttamente ritenute dal C.T.U. non sufficientemente documentate, giacché dall'esame delle fatture (cfr. doc. n. 26 attrici) emerge che i beni erano stati regolarmente consegnati a tale cliente e non vi è prova di un intervento di R. nell'affare.

Le asserzioni del difensore di Z.M. circa l'inesistenza di rapporti commerciali con V.D. e l'esistenza di rapporti con R. (cfr. doc. n. 49 attrici) appaiono di per sé insufficienti a deporre in tal senso, tanto da essere considerate dallo stesso difensore di V.D. incaricato di procedere al recupero del credito inconsistenti, infondate e generiche (cfr. doc. n. 25 attrici).

Sotto altro profilo, il C.T.U. ha rilevato che i rapporti di fornitura con tale cliente erano cessati a fine aprile 2012 e sino ad allora erano stati gestiti secondo criteri di normalità, giacché la concessione del credito si era mantenuta a livelli accettabili.

Da un lato, dunque, non vi sono elementi sufficienti per configurare una condotta negligente degli amministratori sotto il profilo della gestione della fornitura e dall'altro non vi sono nemmeno sufficienti prove dell'esistenza della lamentata situazione di conflitto di interessi.

Il quarto addebito (effettuazione di operazioni fiscalmente irregolari con società "cartiere") è fondato, alla luce delle risultanze degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza sulla contabilità di V.D. e sull'esistenza dei soggetti con i quali dette operazioni erano state compiute, di cui viene puntualmente dato conto nei docc. nn. 30, 31, 32 e 33 dimessi dalle attrici.

Come si è esposto in narrativa, la Guardia di Finanza ha accertato che il C. aveva fatto emettere a V.D. delle fatture per operazioni in asserito regime di non imponibilità ai fini I.V.A. ex art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 che però erano soggettivamente inesistenti perché la merce veniva consegnata in realtà a soggetti diversi dalle società formalmente destinatarie, che erano delle "cartiere", in quanto o oggettivamente inesistenti alla sede indicata o da tempo inattive; inoltre, le dichiarazioni da cui discendeva la non imponibilità dell'operazione ai fini I.V.A. sulla base della disposizione sopra richiamata si erano rivelate false sotto il profilo ideologico.

A fronte delle contestazioni di V.D. - che, come detto, si fondano a livello indiziario su elementi particolarmente pregnanti - la T. e il C. non hanno fornito alcun elemento di prova circa l'esistenza e la genuinità delle operazioni contestate (e quindi l'effettiva consegna della merce ai soggetti indicati in fattura e l'effettiva non imponibilità dell'operazione ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972), come invece sarebbe stato loro onere alla luce della già richiamata natura contrattuale della responsabilità degli amministratori.

Ciò è di per sé sufficiente a rendere fondato l'addebito in esame, di cui è responsabile innanzitutto il C. in quanto amministratore di fatto di V.D. e autore materiale delle operazioni fiscalmente irregolari, come emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza e, soprattutto, dalle intercettazioni telefoniche (cfr. docc. nn. 30, 31, 32 e 33 dimessi dalle attrici, specie n. 31B).

Le irregolarità fiscali sono imputabili, inoltre, anche agli amministratori di diritto T.G. e T.R., sia perché essi erano responsabili della regolare tenuta delle scritture contabili e fiscali e del pagamento delle imposte sia perché essi avrebbero dovuto vigilare sull'operato del Camillotto e impedire la commissione dell'illecito.

Con specifico riferimento alla posizione di T.R. va precisato anche con riferimento a questo addebito che le fatture riconosciute irregolari dalla Guardia di Finanza risalgono al periodo tra il 2012 e il 2014, quando ella non era in congedo per maternità.

Quanto alle quote di responsabilità, anche per questo addebito, come per il primo, si ritiene che si debba fare applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2055 c.c., non essendovi elementi per derogarvi; l'illecito gestorio, pertanto, andrà addebitato per la quota di 1/3 ciascuno ai soggetti sopra indicati.

Per quanto concerne, infine, la quantificazione del danno, va osservato che i rilievi critici dei convenuti all'operato del C.T.U. possono ritenersi ovviati dalla limitazione del quantum della pretesa risarcitoria operata da V.D. in sede di precisazione delle conclusioni.

Se è ben vero, infatti, che l'assenza agli atti di causa dell'accordo transattivo stipulato tra V.D. e l'Agenzia delle Entrate impedisce un'esatta quantificazione del danno per l'addebito in esame, è altresì vero che questa problematica può dirsi superata perché:

- in caso di adesione all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e di conciliazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 sono comunque certamente dovuti da V.D. gli interessi e le sanzioni, ancorché in misura ridotta, come riportato d'altronde negli avvisi di accertamento dimessi dalle attrici per questa ipotesi (cfr., nello specifico: pagg. 31, 32 e 33 avviso di accertamento per l'anno 2012, doc. n. 50; pag. 32, 33 e 34 avviso di accertamento per l'anno 2013, doc. n. 51; pagg. 44, 45 e 46 avviso di accertamento per l'anno 2014, doc. n. 52);

- tale danno può dirsi, dunque, certo anche per l'ipotesi di transazione tra V.D. e Agenzia delle Entrate, in quanto per espressa indicazione di quest'ultima si tratta di somme dovute anche in caso di definizione in via bonaria del contenzioso fiscale, sulla base di quanto inderogabilmente previsto dal legislatore, il quale determina "a monte" i limiti entro i quali il potere impositivo per tributi, interessi e sanzioni dell'Agenzia delle Entrate è disponibile;

- sommando all'importo da riconoscere a V.D. a titolo di risarcimento del danno per il primo addebito (Euro 838.891,81) quello delle di sanzioni (Euro 201.474,68) e interessi (Euro 76.734,11, così come rettificati dal C.T.U.) dovuti per il caso di adesione all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, si giunge all'importo di Euro 1.117.100,60, che rappresenta il danno certamente attribuibile agli amministratori di diritto T.G. e T.R. e all'amministratore di fatto C. per il primo e il terzo addebito;

- detraendo dalla predetta somma la quota ideale di 1/3 attribuibile alla responsabilità di T.G. (Euro 372.366,87) si arriva ad una somma certamente superiore ad Euro 700.000,00, che rappresenta quanto V.D. ritiene dovuto dai convenuti.

Ne consegue che può dirsi accertata la responsabilità della T. e del C. nel limitedi Euro 700.000,00 indicato dalle attrici in sede di precisazione delle conclusioni e che - assorbita ogni altra questione (specie la configurabilità dei danni non patrimoniali) - i convenuti vanno condannati in solido tra loro a corrispondere tale somma a V.D., oltre rivalutazione e interessi al tasso legale sulla somma progressivamente rivalutata dalla data degli illeciti fino alla pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass., SS.UU., n. 1712/1995); sulla somma così determinata, infine, saranno dovuti interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite vanno poste a carico della T. e del C., in solido tra loro, in quanto soccombenti, e si liquidano nella misura indicata nella nota spese dimessa dai procuratori delle attrici, ritenuta congrua.

Si precisa che le stesse vengono liquidate anche in favore dell'attrice Z. giacché la proposizione anche da parte della stessa dell'azione sociale di responsabilità è stata un'iniziativa provocata dalle contestazioni della T. e del C. in merito all'invalidità della delibera assembleare che aveva autorizzato l'esercizio dell'azione di responsabilità contro di loro, riconosciute come infondate da questo Tribunale successivamente all'instaurazione del presente giudizio con sentenza n. 601/2021.

Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente sempre a carico dei convenuti, secondo soccombenza.



P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando nella causa n. 5560/2018 R.G. promossa da AZIENDA AGRICOLA V.D. S.R.L. e da Z.R. contro T.R. e C.I., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a versare all'Azienda Agricola V.D. s.r.l. la somma di Euro 700.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dalla data degli illeciti fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma complessiva così determinata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alle attrici le spese di lite, che si liquidano in Euro 35.032,92 per compensi, Euro 3.467,48 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;

3) pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico dei convenuti, in solido tra loro.

Così deciso in Venezia, il 8 novembre 2023

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2023