Settore vinicolo - Marchio UE - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WINE TALES RACCONTI DI VINO - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore WINE TALES - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Nella causa T‑655/22,
Torre Oria, SL, con sede in Derramador-Requena (Spagna), rappresentata dagli avvocati A. González López-Menchero e V. Valero Piña,
- ricorrente -
contro
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato dal sig. MM. A. Ringelhann e T. Klee, in qualità di agenti,
- convenuto -
le altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, intervenuta dinanzi al Tribunale, sono
S.G., residente a Milano (Italia),
D.A., residente a Vignate (Italia),
rappresentato dagli avvocati A. Parassina e A. Giovannardi,
IL TRIBUNALE (ottava sezione),
composto da mm. A. Kornezov, presidente, D. Petrlík e K. Kecsmár (relatore), giudici,
impiegato: Sig. V. Di Bucci,
vista la fase scritta del procedimento, in particolare:
- il provvedimento di organizzazione del procedimento del 4 luglio 2023,
- il controricorso del ricorrente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2023,
vista l'assenza di richiesta di fissazione di udienza presentata dalle parti entro il termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del Regolamento di procedura del Tribunale, per pronunciarsi senza fase orale del procedimento,
pronuncia la seguente
SENTENZA
1 Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente Torre Oria, SL, chiede l'annullamento parziale della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 agosto 2022 (causa R 822 /2022-5) (in prosieguo: la “decisione impugnata”).
Storia della controversia
2 In data 11 febbraio 2020 gli intervenienti MM. S.G. e D.A., hanno presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell'Unione Europea per il seguente segno figurativo:

3 Il marchio richiesto per prodotti e servizi designati rientranti nelle classi 21, 25, 33, 35 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 , come riveduto e modificato, e corrispondente, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
- classe 21: “Cavatappi elettrici e non elettrici”;
- classe 25: “Abbigliamento; scarpe ; copricapo; parti di indumenti, calzature e cappelleria”;
- classe 33: “Bevande alcoliche escluse le birre; preparati alcolici per la fabbricazione di bevande”;
- classe 35: “Pubblicità; Servizi di gestione aziendale; amministrazione Aziendale; servizi di compiti d'ufficio (lavoro d'ufficio)”;
- classe 41: “Insegnamento; formazione; servizi di intrattenimento; attività sportive e culturali.
4 Il 7 maggio 2020 la ricorrente ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto per una parte dei prodotti e servizi di cui al punto 3 supra, vale a dire quelli rientranti nelle classi 33 e 35.
5 L'opposizione era basata sul marchio figurativo anteriore dell'Unione europea n. 18154404 registrato il 1° ottobre 2020 per i seguenti prodotti della classe 33: «Vini; vini spumanti” come di seguito riprodotto:

6 I motivi addotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017 , L 154, pag. 1).
7 Il 17 marzo 2022 la divisione di opposizione ha accolto parzialmente l'opposizione per le “bevande alcoliche diverse dalle birre” comprese nella classe 33, sulla base del rischio di confusione. L'opposizione è stata respinta per quanto riguarda gli altri prodotti e servizi rientranti nelle classi 33 e 35.
8 Il 13 maggio 2022 la ricorrente ha presentato ricorso all'EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.
9 Con la decisione impugnata la commissione di ricorso ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui era stata respinta l'opposizione per «preparati alcolici per la fabbricazione di bevande» compresi nella classe 33, in quanto sussisteva un rischio di confusione riguardo a questi prodotti. Per quanto riguarda i servizi “pubblicitari”; Servizi di gestione aziendale; amministrazione Aziendale; servizi d'ufficio (lavori d'ufficio)» compresi nella classe 35, la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di opposizione.
Conclusioni delle parti
10 La ricorrente conclude che la Corte voglia:
- annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui l'opposizione è stata respinta per i servizi compresi nella classe 35;
- respingere la domanda di registrazione del marchio richiesto per i servizi designati rientranti nella classe 35;
- condannare l’EUIPO alle spese.
11 L’EUIPO conclude che la Corte voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese qualora fosse organizzata un'udienza.
12 Gli intervenienti concludono che la Corte voglia:
- respingere il ricorso in quanto infondato;
- confermare la decisione impugnata;
- autorizzare la registrazione del marchio richiesto per servizi rientranti nella classe 35;
- condannare la ricorrente alle spese.
Premesso
Sulla competenza della Corte a conoscere di alcuni capi delle conclusioni
13 Con il secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di respingere la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea richiesta per i servizi indicati rientranti nella classe 35.
14 Parimenti, gli intervenienti concludono che la Corte debba autorizzare la registrazione del marchio richiesto per la classe 35, come richiesto dinanzi all’EUIPO l’11 febbraio 2020.
15 Tali censure possono essere intese nel senso che mirano a che il Tribunale riformi la decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, adottando la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare, conformemente alla disposizioni del suddetto regolamento.
16 Tuttavia, la commissione di ricorso può essere tenuta a pronunciarsi solo su alcune delle condizioni per la registrazione del marchio dell’Unione europea, vale a dire o sulla conformità della domanda di registrazione alle disposizioni di tale regolamento, oppure sulla sorte del marchio dell’Unione europea opposizione alla quale potrebbe essere sottoposto. Pertanto, la commissione di ricorso non è competente a conoscere di una richiesta di rifiuto o di autorizzazione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. In tali circostanze, non spetta neppure alla Corte accogliere una domanda di modifica diretta a modificare la decisione di una commissione di ricorso in tal senso [v., in tal senso, sentenze del 12 aprile 2011, Euro-Information/UAMI ( EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, punto 13 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 giugno 2023, Laboratorios Ern/EUIPO - BRM Extremities (BIOPLAN), T‑543/22, non pubblicato EU:T:2023:320, punti 13 e 14 e giurisprudenza citata].
17 Pertanto, il secondo capo delle conclusioni della ricorrente e il terzo capo delle conclusioni degli intervenienti devono essere respinti per incompetenza.
18 Gli intervenienti chiedono inoltre, con il secondo capo delle loro conclusioni, la conferma della decisione impugnata.
19 Tuttavia, poiché “confermare” la decisione impugnata equivale a respingere il ricorso, è opportuno intendere il secondo capo delle conclusioni degli intervenienti come tendenti, in sostanza, a respingere il ricorso [v. sentenza del 13 dicembre 2016 , Apax Partners/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX), T‑58/16, non pubblicato, EU:T:2016:724, punto 15 e giurisprudenza citata].
Sullo sfondo
Sulla ammissibilità di nuove prove nel procedimento precontenzioso
20 L’EUIPO rileva che le prove prodotte nell’allegato A.6 del ricorso, nonché i due screenshot del sito web degli intervenienti rappresentati alle pagine 5 e 6 del ricorso, non sono stati depositati nell’ambito del procedimento dinanzi dell’EUIPO e, pertanto, sono state presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale. Tali elementi sarebbero quindi inammissibili.
21 A tal riguardo, occorre rilevare che un ricorso proposto dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 mira a controllare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Nell'ambito di detto regolamento, in applicazione del suo articolo 95, tale controllo deve essere effettuato con riguardo al quadro di fatto e di diritto della controversia così come è stata portata dinanzi alla commissione di ricorso [v. sentenza del 1° febbraio 2005 , SPAG/UAMI - Dann and Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, punto 17 e giurisprudenza ivi citata]. Ne consegue che la Corte non può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso per motivi sopravvenuti dopo la sua pronuncia (sentenze dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006: 310 , punto 55, e del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 53).
22 Pertanto, la funzione della Corte non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa. L'ammissione di tali prove è infatti contraria all'articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, gli elementi prodotti per la prima volta dinanzi alla Corte devono essere dichiarati irricevibili, senza che sia necessario esaminarli [v. sentenza del 14 maggio 2009, Fiorucci/UAMI - Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, UE: T:2009:157, punto 22 e giurisprudenza citata].
23 Tuttavia, dall'esame del fascicolo e dalla risposta della ricorrente ad un quesito scritto posto dal Tribunale nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento risulta che le due schermate figuranti alle pagine 5 e 6 del ricorso sono state effettivamente presentate nell'ambito del ricorso proposto dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso (pagine 83 e 84 del fascicolo amministrativo dell'EUIPO) senza che quest'ultima li dichiari irricevibili. Lo stesso vale per gli screenshot relativi alla presentazione dei servizi forniti dagli intervenienti e riprodotti alle pagine 40 e 41 dell'allegato A.6 al ricorso (pagina 83 del fascicolo amministrativo EUIPO). Si deve quindi ritenere che tali prove siano state prodotte e ammesse nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'EUIPO, sicché devono essere dichiarate ammissibili.
24 Per quanto riguarda, invece, gli screenshot del sito web degli intervenienti sulle tematiche “Chi siamo, siamo Winetales” (pag. 38 dell'allegato A.6 al ricorso), “Cosa facciamo» (pag. 39 dell'Allegato A.6 alla richiesta), “Cantine Massime” (pag. 42 dell'Allegato A.6 alla richiesta) e “Contattaci” (pag. 43 dell'Allegato A.6 alla domanda), poiché sono stati prodotti per la prima volta dinanzi alla Corte, esse devono essere dichiarate irricevibili.
Sul motivo unico vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001
25 A sostegno del suo motivo unico, relativo alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale i servizi oggetto del marchio richiesto rientrano nella classe 35 non sono simili ai prodotti designati dal marchio anteriore, vale a dire “vini; vini spumanti” compresi nella classe 33. Secondo il richiedente, questi prodotti e servizi sono complementari. A questo proposito, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso non ha tenuto conto delle circostanze particolari del caso.
26 L’EUIPO e gli intervenienti contestano tale argomento.
27 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, viene rifiutata la registrazione del marchio richiesto qualora, a causa della sua identità o della sua somiglianza con un marchio anteriore e a causa dell'identità o della somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi designano, esiste un rischio di confusione nella mente del pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
28 Un rischio di confusione è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa società o da società economicamente collegate. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare dell'interdipendenza tra i segni di somiglianza e quello dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e causa ivi citata legge].
29 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia l’identità o la somiglianza dei marchi in conflitto sia l’identità o la somiglianza dei prodotti o servizi da essi designati. Si tratta di condizioni cumulative (v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
30 A tal riguardo, occorre ricordare che, per valutare la somiglianza tra i prodotti o servizi in questione, occorre prendere in considerazione l'insieme dei fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra gli stessi. Tali fattori comprendono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro utilizzo nonché il loro carattere concorrenziale o complementare. Possono essere presi in considerazione anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza del 14 maggio 2013, Sanco/UAMI - Marsalman (Rappresentazione di un pollo), T‑249/11, EU:T:2013: 238, punto 21 e giurisprudenza citata].
31 È alla luce di tali considerazioni che si deve valutare se la commissione di ricorso avesse ragione nel ritenere che, per quanto riguarda i marchi in conflitto, non esistesse, agli occhi del pubblico di riferimento, un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per i servizi rientranti nella classe 35 oggetto del marchio richiesto.
32 In via preliminare, le parti non contestano le conclusioni della commissione di ricorso secondo cui, in primo luogo, il pubblico interessato, nel valutare il rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, è quello dell'Unione Europea, la valutazione si concentra sulla parte del pubblico di lingua italiana, in secondo luogo, i prodotti e i servizi confrontati sono rivolti sia al grande pubblico che a clienti professionali dotati di conoscenze o' specifiche competenze professionali e , in terzo luogo, il livello di attenzione del pubblico può quindi variare da medio ad alto, a seconda del prezzo, della frequenza di acquisto, della natura specialistica o delle condizioni generali dei prodotti e servizi acquistati.
33 In primo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver ritenuto che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore, rientranti nella classe 33, ed i servizi contraddistinti dal marchio richiesto, compresi nella classe 35, fossero simili. A questo proposito, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare che nel marchio richiesto figuravano il termine inglese di base "wine", così come la rappresentazione di un bicchiere di vino rosso, il che indicherebbe che i servizi di il marchio richiesto sono specificatamente destinati al settore vitivinicolo. La ricorrente contesta inoltre alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che gli intervenienti utilizzavano già, per un sito Internet, un nome di dominio composto dall'elemento denominativo del marchio anteriore e che, come risulta dal contenuto di detto sito web, la loro attività era rivolta esclusivamente al settore vitivinicolo.
34 Nel caso di specie, in primo luogo, come giustamente sostiene l'EUIPO, il fatto che il marchio richiesto contenga l'elemento denominativo «vino» e la rappresentazione di un bicchiere di vino non incide sul confronto dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. Tale confronto, infatti, deve essere effettuato, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 30 supra, non in relazione ai segni in conflitto, ma tenendo conto dei fattori rilevanti, elencati al punto 30, che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi, come giustamente indicato ai punti 38 e 48 della decisione impugnata.
35 In secondo luogo, si deve rilevare che, ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione, rileva soltanto la descrizione dei prodotti e dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio. D’altro canto, l’uso, previsto o effettuato, di tale marchio non può essere preso in considerazione, poiché la registrazione non comporta una limitazione in questo senso. Ne consegue che l'uso concreto del suo segno da parte del titolare del marchio richiesto non è idoneo a modificare i prodotti o i servizi presi in considerazione ai fini delle valutazioni alla base della conclusione relativa all'esistenza di un rischio di confusione, quali come la definizione del pubblico di riferimento e il suo livello di attenzione o la somiglianza tra detti prodotti o servizi nella mente di tale pubblico [cfr. sentenza del 4 maggio 2022, Fidelity National Information Services / EUIPO - IFIS (FIS), T‑237 /21, non pubblicato, EU:T:2022:267, punto 29 e giurisprudenza citata].
36 Nel caso di specie, la domanda di registrazione del marchio richiesto per servizi compresi nella classe 35 è generale in quanto riguarda servizi “pubblicitari”; Servizi di gestione aziendale; amministrazione Aziendale; servizi di mansioni d'ufficio (lavori d'ufficio)” e non è quindi indicativo di un utilizzo limitato al settore vitivinicolo.
37 Al riguardo, il fatto che i servizi “pubblicitari”; Servizi di gestione aziendale; amministrazione Aziendale; compiti d'ufficio (lavori d'ufficio)», rientranti nella classe 35 e coperti dal marchio richiesto, possono essere forniti in particolare allo scopo di garantire la promozione, la pubblicità, la gestione e l'amministrazione delle aziende che producono i prodotti del richiedente, come i vini rientranti appartenenti alla classe 33, non significa che esista necessariamente un nesso tra loro, dato che i servizi rientranti nella classe 35 e coperti dal marchio richiesto possono essere forniti per un numero infinito di prodotti di natura molto diversa [v., per analogia , sentenza del 30 settembre 2016, Flowil International Lighting/EUIPO - Lorimod Prod Com (Silvania Food), T‑430/15, non pubblicato, EU:T:2016:590, punto 25].
38 Pertanto, mentre i prodotti rientranti nella classe 33, contraddistinti dal marchio anteriore, designano i prodotti «Vini e vini spumanti», i servizi contraddistinti dal marchio richiesto compresi nella classe 35, indicati al punto 36 supra, consistono nel supportare o aiutare altre imprese a svolgere o migliorare le proprie attività. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che i servizi oggetto del marchio richiesto nella classe 35 differivano dai prodotti oggetto del marchio anteriore compresi nella classe 33, in particolare per la loro natura, la loro destinazione o il loro utilizzo.
39 In terzo luogo, si deve considerare, al pari della commissione di ricorso, che i prodotti e i servizi interessati non condividono gli stessi canali di distribuzione. In effetti, date le differenze significative rilevate tra i prodotti e i servizi in questione, non si può concludere che il consumatore considererebbe che potrebbero essere venduti o forniti negli stessi luoghi.
40 In secondo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto della complementarità dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. A questo proposito, essa contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che il processo di progettazione di un'etichetta di vino costituirebbe la prima fase della produzione e della vendita dei vini da parte delle cantine, con il rischio di confusione per il consumatore . Inoltre, il fatto che le etichette sviluppate dalle intervenienti siano apposte su bottiglie di vino, vendute negli stessi punti vendita specializzati del vino commercializzato con il marchio anteriore, sarebbe tale da facilitare la percezione da parte del consumatore interessato dei collegamenti stretti legami tra i servizi contraddistinti dal marchio richiesto e i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore e per rafforzare l'impressione che la responsabilità della loro fabbricazione spetti alla stessa società. Secondo la ricorrente, infine, gli intervenienti hanno chiesto a titolo precauzionale la registrazione del marchio richiesto non solo per i servizi in questione rientranti nella classe 35, ma anche per prodotti compresi nella classe 33, poiché lo ritenevano essere una classe di prodotti complementari alla loro attività.
41 A questo proposito, va ricordato che i prodotti o servizi complementari sono quelli tra i quali esiste uno stretto legame, nel senso che l'uno è essenziale o importante per l'uso dell'altro, tanto che i consumatori possono pensare che la responsabilità di la fabbricazione di tali prodotti o la fornitura di tali servizi spetta alla stessa società (v. sentenza del 22 gennaio 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, punti 57 e 58 e giurisprudenza citata).
42 Nell’esaminare se il consumatore si aspettasse in generale un nesso tra i prodotti o i servizi, si dovrebbe tener conto della realtà economica del mercato così come esiste attualmente [sentenza del 16 gennaio 2018, Sun Media/EUIPO - Meta4 Spain (METAPORN), T ‑273/16, EU:T:2018:2, punti 41 e 42].
43 Da un lato, senza che sia necessario esaminare se la progettazione di un'etichetta di vino da parte di una società pubblicitaria per un produttore di vino possa essere considerata parte del processo di produzione e quindi di vendita del vino, si deve rilevare che il Il fatto che un servizio possa essere utilizzato in una fase della produzione o del confezionamento di un prodotto finale non significa che il pubblico di riferimento presupporrà che il servizio contestato e il prodotto finale siano offerti dalla stessa società e siano quindi complementari [vedi, in in questo senso e per analogia, sentenze del 6 aprile 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO - Fink (NANA FINK), T‑39/16, EU:T:2017:263, punto 89, e del 25 settembre 2018, Grendene contro EUIPO - Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non pubblicato, EU:T:2018:596, punto 71 e giurisprudenza ivi citata].
44 Nel caso di specie occorre quindi escludere che i consumatori possano ritenere che la responsabilità della fabbricazione dei prodotti interessati e della fornitura dei servizi interessati ricada sulla stessa impresa.
45 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il semplice fatto che il marchio richiesto copra, oltre a servizi compresi nella classe 35, anche prodotti compresi nella classe 33, non dimostra che esista tra essi uno stretto nesso ai sensi della giurisprudenza citata al paragrafo 41 supra.
46 Tenuto conto di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore fossero essenziali o importanti per l'uso dei servizi designati dal marchio richiesto né che la prestazione di tali servizi fosse essenziale o importante per l'uso dei prodotti designati dal marchio anteriore.
47 Da tutto quanto precede risulta che i servizi compresi nella classe 35, coperti dal marchio richiesto, e i prodotti compresi nella classe 33, coperti dal marchio anteriore, sono diversi. Pertanto, nella misura in cui non è soddisfatta una delle condizioni necessarie per accertare l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento 2017/1001, vale a dire la somiglianza dei prodotti e servizi in questione, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che non sussisteva rischio di confusione e ha respinto l'opposizione per i servizi rientranti nella classe 35 cui si riferisce il marchio richiesto.
48 Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto nel suo insieme.
Sulle spese
49 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne viene condannata.
50 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dagli intervenienti, secondo le conclusioni di questi ultimi. Per contro, l’EUIPO ha concluso soltanto che la ricorrente dovrebbe essere condannata alle spese nel caso in cui si tenesse un’udienza; è quindi opportuno, in assenza di un’udienza organizzata, decidere che l’EUIPO sopporti le proprie spese propri costi.
Per queste ragioni,
IL TRIBUNALE (ottava sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Torre Oria, SL sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla MM. S.G. e D.A..
3) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.