Organo: Governo
Categoria: Norme nazionali (altre)
Tipo documento: Decreto legge
Data provvedimento: 11-11-2005
Numero provvedimento: 182
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 11-11-2005
Numero gazzetta: 263
Data aggiornamento: 01-01-1970

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

Modificato dalle leggi n. 266 del 23 dicembre 2005 e n. 296 del 27 dicembre 2006; dal D.l. n. 5 del 9 febbraio 2012.

Articolo 1.

Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola

1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell’art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del D.l. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell’anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto D.l. n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il reg. n. 1860/04 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca.

2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di Euro per l’anno 2005, di cui 69 milioni di Euro destinati ai produttori per le produzioni dell’anno 2004 e 40 milioni di Euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del reg. n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003:

a) 3.000 Euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

b) 2.000 Euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);

c) 1.000 Euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).

3. L’Agea provvede ad emanare le disposizioni per l’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l’erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di Euro destinata ai produttori per le produzioni dell’anno 2004 non venga interamente utilizzata, l’Agea è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 109 milioni di Euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3-ter, del D.l. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell’uva da tavola, l’Agea è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di Euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 3-ter, del D.l. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

6. All’articolo 1, comma 3-ter, del D.l. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l’anno 2005, l’importo del limite dei pagamenti indicati all’articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di Euro».

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all’Agea, che provvede all’attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5.

 

Articolo 1-bis.

Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi

1.  Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell’art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attività di cui all’art. 19, comma 4, del D.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

a) può stipulare apposite convenzioni con l’Agea finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al reg. n. 1860/04 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all’art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del D.l. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di Euro;

b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di Euro.

 

(omissis)