Organo: Commissione europea
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 14-12-2023
Numero provvedimento: 2783
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 15-12-2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2783 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di tossine vegetali negli alimenti e che abroga il regolamento (UE) 2015/705.

(Regolamento (UE) 14/12/2023, n. 2023/2783, pubblicato in G.U.U.E. 15 dicembre 2023, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione stabilisce i tenori massimi di alcune tossine vegetali negli alimenti.

(2) Il campionamento contribuisce in maniera cruciale alla precisione della determinazione dei tenori di tossine vegetali in una determinata partita, poiché le tossine vegetali all’interno di una partita possono essere distribuite in modo eterogeneo. È pertanto opportuno stabilire metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di tossine vegetali negli alimenti.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione stabilisce i metodi di campionamento da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine negli alimenti. Dato che sia le tossine vegetali sia le micotossine sono distribuite in modo eterogeneo all’interno delle partite, è opportuno applicare tali metodi di campionamento anche per quanto riguarda le tossine vegetali.

(4) I controlli ufficiali possono essere effettuati su alimenti per i quali non sono stati stabiliti tenori massimi specifici per le tossine vegetali e per i quali non è stata stabilita una procedura di campionamento specifica. È pertanto opportuno stabilire criteri per determinare quale procedura di campionamento dovrebbe essere applicata in tali casi.

(5) Occorre inoltre stabilire i criteri di rendimento generali che il metodo di analisi dovrebbe rispettare per far sì che i laboratori di controllo utilizzino metodi di analisi con livelli di rendimento comparabili. Poiché il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le micotossine e le tossine vegetali ha determinato i criteri di rendimento analitico per l’analisi delle tossine vegetali negli alimenti sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, è opportuno stabilire tali criteri nel presente regolamento.

(6) Il regolamento (UE) 2015/705 della Commissione stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti. Poiché i metodi di campionamento e i criteri di rendimento analitico stabiliti nel presente regolamento sono adeguati anche per il controllo della tossina vegetale acido erucico negli alimenti, a fini di semplificazione è opportuno abrogare il regolamento (UE) 2015/705.

(7) È necessario concedere ai laboratori di controllo il tempo sufficiente per ottemperare alle nuove prescrizioni introdotte dal presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento.

(8) Al fine di garantire la continuità nell’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività normative in materia di tenori massimi di tossine vegetali e di concedere il tempo sufficiente per la nuova validazione dei metodi di analisi, è opportuno prevedere che i metodi di analisi validati prima della data di applicazione del presente regolamento possano rimanere in uso per un periodo definito.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782.

 

Articolo 2

(1) Il campionamento per il controllo dei tenori di tossine vegetali negli alimenti è effettuato conformemente ai metodi di cui all’allegato I.

(2) Qualora un alimento non possa essere classificato in una categoria di alimenti per la quale è stata stabilita una procedura di campionamento nell’allegato I, la procedura di campionamento è determinata tenendo conto delle dimensioni delle particelle di tale alimento o della similarità di tale alimento con un prodotto che può essere classificato in una delle categorie di alimenti di cui all’allegato I.

(3)   Qualora un alimento non possa essere classificato in nessuna delle categorie di alimenti di cui all’allegato I e a condizione che vi siano prove del fatto che le tossine vegetali sono in esso distribuite in modo omogeneo, tale alimento è sottoposto a campionamento utilizzando il metodo di campionamento di cui all’allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione.

 

Articolo 3

La preparazione dei campioni e i metodi di analisi utilizzati per il controllo dei tenori di tossine vegetali nei prodotti alimentari rispettano i criteri di cui all’allegato II.

 

Articolo 4

Il regolamento (UE) 2015/705 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento di esecuzione.

 

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2024. I metodi di analisi che sono stati validati prima della data di applicazione del presente regolamento possono tuttavia rimanere in uso fino al 1° luglio 2028, anche se non rispettano tutte le prescrizioni specifiche di cui all’allegato II, punto 4.2, del presente regolamento.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATI