Viticoltura - Contratto di affitto con obbligo del fittavolo di apportare migliorie ai terreni oggetto del contratto - Impianto sul terreno di un vigneto a glera iscritto all’albo DOC Prosecco (denominazione soggetta a blocco) - Presentazione da parte del conduttore, senza coinvolgere il proprietario del terreno, di domanda all'Avepa finalizzata all’estirpo del vigneto - Procedimento di decadenza dell’autorizzazione all'estirpo del vigneto - Interpretazione della parte ricorrente tesa a rendere superfluo il consenso del proprietario non in linea con le direttrici nazionali e sovranazionali - Eccessiva compressione del diritto di proprietà - Necessità del consenso del proprietario altrimenti il conduttore, una volta ottenuta l’autorizzazione all’espianto, potrebbe, invece di reimpiantare il vigneto sul fondo rispetto al quale l’autorizzazione inerisce, trasferire su altro terreno il proprio diritto di reimpianto mutando così la destinazione dell’immobile in assenza del consenso del titolare del fondo.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2019, proposto da
Impresa Individuale-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Avepa, in persona del Direttore pro tempore, Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tito Munari, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Zanoni, Marzio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento AVEPA Prot. n. 81799/2019 del 16.05.2019 - Rep. n. 962/2019- class.V/7-fasc. 2019-V/7.31, del Dirigente Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e -OMISSIS- di Avepa, sede di -OMISSIS-, con cui è stata decretata la decadenza dell’autorizzazione all’estirpo rilasciata alla ditta Cà del Sette società agricola (CUAA 03607600230) in relazione alla domanda n. 3794521 nell'ambito delle procedure di aggiornamento dello schedario viticolo;
- della nota n. 1293 Prot. del 10.01.2019 di Avepa, Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza della domanda n. 3794226;
- della DGRV 2257 del 25.07.2003 e relativo paragrafo 8 dell’Allegato B;
- delle DGRV n. 291 del 16.02.2010 e relativo allegato A, e n. 1371 del 9.10.2015;
- di tutti gli atti e/o provvedimenti prodromici, consequenziali, connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avepa, della Regione Veneto e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Massimo Zampicinini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con contratto datato 25 gennaio 2010, i sig.ri -OMISSIS-, danti causa della odierna controinteressata sig.ra -OMISSIS- Annalisa, hanno dato in affitto all’allora impresa individuale Cà del Sette di-OMISSIS- (ora, Impresa Individuale-OMISSIS-) il terreno di proprietà identificato dai mappali nn. 110, 162, 293 e 295 di cui al Foglio 9 del Catasto Terreni del Comune di -OMISSIS-.
In base agli accordi contrattuali, le parti hanno convenuto che il fittavolo apporti migliorie ai terreni oggetto del contratto d’affitto.
Nel 2010, la ricorrente, in conformità a tali indicazioni, ha provveduto ad impiantare nel suddetto terreno un vigneto a glera iscritto all’albo DOC Prosecco (denominazione soggetta a blocco).
In data 7 dicembre 2017, la ricorrente, senza coinvolgere la proprietaria, ha presentato all’Avepa la domanda n. 3794226, prot. n. 1349258 finalizzata all’estirpo del vigneto di cui si discorre.
In data 15 dicembre 2017, la domanda è stata autorizzata.
La sig.ra -OMISSIS-, ritenendo tale iniziativa illegittima, ha allontanato dai terreni il personale incaricato per l’espianto.
La ricorrente, quindi, ha agito a tutela del suo possesso ottenendo da parte del Tribunale civile di -OMISSIS- l’ordinanza del 19 febbraio 2019 reintegrativa del possesso dei terreni condotti in affitto.
Tra la documentazione prodotta in tale giudizio La sig.ra -OMISSIS- rinveniva una dichiarazione con cui la ricorrente attestava di aver ottenuto il consenso all’estirpo delle superfici da parte del proprietario mediante apposita autorizzazione di quest’ultimo “depositata nel fascicolo di domanda/comunicazione di aggiornamento dello schedario all’intero del fascicolo aziendale”.
La sig.ra -OMISSIS-, non avendo mai rilasciato alcuna dichiarazione in questo senso, ha segnalato ad Avepa, con la nota prot. n. 164071/2018 del 29/11/2018, che “la conduttrice non dispone dell’autorizzazione da parte dei proprietari, che in questa sede ribadiscono il proprio fermo dissenso all’espianto”.
Avepa ha provveduto a riscontrare la segnalazione verificando che tra la documentazione presente nel fascicolo aziendale detenuto dal Centro di Assistenza Agricolo mandatario della società Cà del Sette era presente solamente una autocertificazione, contenuta in calce alla domanda di estirpo e sottoscritta dalla ricorrente, recante quanto segue: “Dichiaro di essere stato autorizzato all’estirpo delle superfici indicate nel quadro estirpo della presente domanda dai proprietari/comproprietari o aventi diritto e che la relativa dichiarazione di autorizzazione è depositata nel fascicolo di domanda/comunicazione di aggiornamento dello schedario all’interno del fascicolo aziendale”.
Con nota prot. 1293/2019 del 10 gennaio 2019, Avepa ha conseguentemente avviato il procedimento di decadenza dell’autorizzazione evidenziando che, sulla base di una serie di verifiche a campione, sarebbe emersa la non veridicità dell’autocertificazione di cui sopra.
In data 22 gennaio 2019, la ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni contestando la mancata indicazione dei criteri della verifica a campione, la natura non veritiera della dichiarazione resa dal beneficiario, l’illegittimità del bando nella parte in cui introduce la necessità di un consenso non previsto dalla normativa comunitaria.
In data 21 febbraio 2019, l’Avepa ha condotto un sopralluogo al fine di verificare l’effettivo stato del vigneto constatando che i lavori di estirpo sui vigneti condotti da Cà del Sette non erano ancora iniziati.
Con le note prot. n. 12261/2019 del 20/02/2019 e n. 12990/2019 del 22/02/2019, la sig.ra -OMISSIS- ha ribadito di non aver mai dato il consenso all’estirpo chiedendo, conseguentemente, la revoca dell’autorizzazione all’estirpo.
Con nota prot n. 23372 del 28/03/2019, la società ricorrente ha presentato delle osservazioni integrative richiamando una sentenza del Tribunale di -OMISSIS- emessa nell’ambito di una causa intercorsa tra -OMISSIS- ritenendola espressiva di un principio applicabile anche al caso de quo.
Con nota prot. n. 81881 del 16.05.2019, l’Avepa ha infine adottato, a conclusione del procedimento, il decreto di decadenza dell’autorizzazione in epigrafe indicato evidenziando, a giustificazione del medesimo: la mancanza del consenso del proprietario all’estirpazione previsto dal paragrafo 8 dell’Allegato A alla DGR 2257/2003; la violazione dell’art. 75 d.p.r. 445/2000 alla luce della riscontrata presentazione della dichiarazione sostitutiva non veritiera di cui sopra.
Tale provvedimento, congiuntamente al paragrafo 8 dell’Allegato B alla DGR 2257/2003, è stato impugnato dalla società Cà del Sette la quale lamenta: la violazione della DGRV 291/10 la quale prevede che i controlli avvengano a campione e non su segnalazione; la violazione della normativa comunitaria non prevedendo quest’ultima il consenso del proprietario ai fini dell’estirpo (sarebbe quindi illegittima e da disapplicare la dgr. 2257/03 che prevede, nell’allegato B), capitolo 8, l’autorizzazione del proprietario ai fini dell’estirpo); il travisamento dei fatti in quanto, nel caso di specie, l’assenso del proprietario sussisterebbe e sarebbe evincibile direttamente dal contratto di affitto nella parte in cui è previsto l’obbligo di apportare miglioramenti al fondo; la violazione dell’art. 76 dpr 445/00.
Si sono costituite sia l’Avepa che la controinteressata chiedendo la reiezione del ricorso.
Successivamente alla proposizione del ricorso la ricorrente, con memoria depositata in data 5 ottobre 2023, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce del contenuto dell’Ordinanza dell’8 settembre 2023 con la quale l’Unità Organizzativa Fitosanitaria regionale, sul presupposto del riscontro nei vigneti di cui è causa della malattia epidemica nota come Flavescenza dorata, ha ordinato l’estirpo degli stessi; precisamente, secondo la ricorrente la decadenza dell’autorizzazione all’estirpo del vigneto sarebbe, infatti, superata dall’Ordinanza da ultimo richiamata.
La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del giorno 8 novembre 2023 ed ivi trattenuta in decisione.
Va preliminarmente scrutinata la richiesta formulata dalla ricorrente con cui la stessa chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale richiesta non può essere accolta.
Giova al riguardo evidenziare come l’autorizzazione di cui è causa sia stata richiesta per condurre un estirpo.
Ottenuta l’autorizzazione il successivo reimpianto non necessariamente deve avvenire nel medesimo fondo; nella normativa regionale, infatti, non è previsto l’obbligo di dichiarare le superfici dove il produttore intende reimpiantare (l’autorizzazione all’estirpo è, infatti, diversa dall’autorizzazione al reimpianto).
L’autorizzazione ha, in pratica, l’effetto di dissociare il vigneto dal fondo consentendo il reimpianto o sul medesimo o su un altro terreno.
Vi è, pertanto, la possibilità, una volta ottenuta l’autorizzazione al reimpianto, di spostare il vigneto su superfici diverse.
Ciò precisato, l’ordine di estirpo, consequenziale al riscontro della patologia nota come Flavescenza dorata, non è in grado di operare la dissociazione terreno – vigneto di cui si è detto, motivo per cui non è possibile ritenere la stessa un surrogato della autorizzazione all’estirpo.
Ciò chiarito in rito, è possibile scrutinare nel merito i motivi del ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente, dopo aver osservato che la materia de quo, originariamente disciplinata Reg. CE n. 1493/1999, sarebbe stata innovata in forza dell’emanazione del Regolamento UE n. 1308/2013 (Regolamento recepito dall’Italia con D.M. n.12272 del 15 dicembre 2015, successivamente modificato con DD.MM. n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 935 del 13 febbraio 2018), lamenta il contrasto della normativa regionale censurata nel presente giudizio con il quadro normativo euro-unitario, dal quale si ricaverebbe l’assunto per cui le autorizzazioni all’estirpazione e al reimpianto integrerebbero posizioni giuridiche soggettive di pertinenza del produttore, non connesse al fondo coltivato, sicché sarebbe del tutto irrilevante ai fini del loro rilascio il consenso del proprietario del fondo; per queste ragioni, secondo parte ricorrente, le D.G.R. Veneto che disciplinano i procedimenti inerenti la gestione del potenziale viticolo, nella parte in cui richiedono il consenso all’estirpo da parte del proprietario nell’ipotesi in cui i terreni siano condotti in affitto dovrebbero essere disapplicate e/o annullate, con ogni conseguenza anche sul provvedimento di decadenza impugnato in via principale.
Il motivo di ricorso è infondato.
In base all’art. 39 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, le finalità della politica comune nell’ambito del settore agricolo (P.A.C.) consistono nel:
- incrementare la produttività dell’agricoltura;
- assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola;
- stabilizzare i mercati;
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
Evidenziate le finalità della politica agricola comune, è agevole osservare come la normativa dell’Unione in tema di consenso del proprietario del fondo nell’ipotesi in cui i terreni siano condotti in affitto è neutrale; il Regolamento U.E. n. 1308/2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, pur avendo innovato il regime dei diritti di impianto sostituendolo con il sistema autorizzativo, non ha infatti preso in esame il rapporto giuridico che lega il produttore con il terreno coltivato, essendo questione esorbitante rispetto alle finalità tracciate dall’art. 39 T.F.U.E.
Vale inoltre precisare come la libertà di iniziativa economica, quale diritto fondamentale dell’individuo riconosciuto e tutelato dall’art. 41 Cost., debba necessariamente essere bilanciata con il parimenti fondamentale diritto di proprietà, anch’esso tutelato dalla Costituzione (art. 42 Cost.).
La natura di diritto fondamentale del diritto di proprietà è del resto espressamente riconosciuta dall’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, dall’art. 17 della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 e dall’art. 6 del Trattato di Lisbona; quest’ultimo, in particolare, al paragrafo 1 afferma che “L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati” ed al paragrafo 2 sancisce che “L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”.
Alla luce di quanto detto, è evidente come l’interpretazione offerta dalla ricorrente, tesa a rendere superfluo il consenso del proprietario, non risulta in linea con le direttrici nazionali e sovranazionali richiamate comportando una eccessiva compressione del diritto di proprietà; se il consenso del proprietario non fosse necessario, infatti, il conduttore, una volta ottenuta l’autorizzazione all’espianto, potrebbe, invece di reimpiantare il vigneto sul fondo rispetto al quale l’autorizzazione inerisce, trasferire su altro terreno il proprio diritto di reimpianto mutando così la destinazione dell’immobile in assenza del consenso del titolare del fondo, depauperando così (verrebbe da dire irragionevolmente) quest’ultimo delle sue prerogative.
Nella normativa regionale, infatti, non è previsto, come si è già avuto modo di chiarire, l’obbligo di dichiarare le superfici dove il produttore intende impiantare; v’è, quindi, la possibilità di spostare l’impianto viticolo su superfici diverse.
La tesi è stata, del resto, confermata dal Consiglio di Stato che, nell’Ordinanza n. 411/2020, si è pronunciato nel senso della necessità del consenso del proprietario del terreno.
Con il citato provvedimento è stata, infatti, confermata l’Ordinanza cautelare n. 385/2019 di questo Tribunale che, nel parallelo giudizio R.G n. 867/2019, ha affermato la necessità del consenso del titolare del fondo.
Ne consegue che il requisito previsto nella normativa regionale con la DGRV n. 2257/2003 paragrafo 8 dell’Allegato B (per cui “nel caso in cui il conduttore sia soggetto diverso dal proprietario della superficie interessata dall’estirpazione, o sia comproprietario non familiare ai sensi del c. 3 dell’art. 230 bis del c.c., la notifica deve essere corredata dall’autorizzazione scritta del proprietario o degli altri comproprietari. In via subordinata, il conduttore potrà presentare dichiarazioni sostitutive in ordine alla sussistenza della predetta autorizzazione, ai sensi del DPR 445/2000”) non risulta né incompatibile né superato dal Regolamento n. 1306/ 2013 e dai consequenziali DD.MM. n. 12272 del 15 dicembre 2015, n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 935 del 13 febbraio 2018; correttamente, quindi, l’amministrazione ha posto a base della propria decisione il DGRV n. 2257/2003.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta, invece, la violazione della normativa regionale nella parte in cui prevede che le autorizzazioni dei proprietari siano soggette ad un controllo c.d. a campione; sebbene, infatti, nella comunicazione di avvio del procedimento di decadenza l’Avepa abbia fatto riferimento ad un controllo a campione, successivamente è emerso che l’iniziativa avrebbe preso le mosse da una segnalazione giunta dal proprietario dei terreni.
Il motivo di ricorso non è fondato.
Invero, la normativa regionale che prevede un controllo a campione sulle autorizzazioni dei proprietari non è sostitutiva di quella statale contenuta nell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, in base al quale il campionamento è una delle possibili modalità di controllo, che si aggiunge all’ipotesi relativa all’insorgenza di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, che possono derivare anche da una segnalazione di terzi (l’articolo richiamato precisamente così recita: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”).
In ogni caso, il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento amministrativo o sulla forma degli atti non è annullabile, ex art. 21 octies, co. 2 della Legge n. 241/1990, laddove per la sua natura vincolata non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato; la mancanza dell’assenso da parte della sig.ra -OMISSIS- all’estirpazione e la falsa dichiarazione rilasciata dalla ricorrente circa la sussistenza del medesimo, rendono, infatti, ineludibile l’applicazione dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000.
Con un ulteriore motivo di ricorso, posto in via subordinata, parte ricorrente lamenta l’illegittimità per travisamento dovendosi concludere, alla luce del rapporto di affittanza che lega la sig.ra -OMISSIS- alla società Cà del Sette, per la sussistenza del consenso; secondo la ricorrente, precisamente, dall’art. 6.1.del contratto di affitto, per cui “6.1. È consentito all’affittuario di procedere a migliorie dei beni affittati, senza consenso scritto del locatore, senza richiedere alcuna indennità al termine del contratto”, si ricaverebbe la presenza, nel caso di specie, del requisito del consenso.
Il motivo di ricorso è infondato.
Dirimente al riguardo la circostanza per cui l’autorizzazione è stata richiesta dalla ricorrente per condurre un estirpo.
Ebbene, l’estirpo di un vigneto non può mai essere assimilato ad una miglioria soprattutto se si considera che il successivo reimpianto non necessariamente deve avvenire, come si è visto, nel medesimo fondo; come più volte precisato, infatti, dalla normativa regionale non si evince, infatti, l’obbligo di dichiarare le superfici dove il produttore intende reimpiantare.
Il consenso espresso in sede di contratto a che il fondo venga migliorato, quindi, non può in alcun modo essere interpretato come autorizzazione all’espianto, perché una pratica agricola migliorativa riguarda un’attività che presuppone la conservazione delle coltivazioni a vite e non una, come quella oggetto di autorizzazione, che, invece, determina l’espianto del vigneto presente sul fondo.
La mera dichiarazione d’intenti intorno alla volontà di reimpiantare il vigneto, peraltro mutandone la varietà (da uva glera ad uva garganega), non è idonea a superare quanto si è affermato.
Occorre, inoltre, considerare che la vita produttiva di un vigneto è di circa 25 anni e che il contratto di affitto intercorrente tra le parti scade il 14 dicembre 2024; non pare, quindi, economicamente conveniente e quindi plausibile che il conduttore voglia impiantarne un nuovo vigneto nello stesso fondo, considerate altresì che, secondo quanto stabilito dalla DGR 1232 n. 1232 del 15 luglio 2014, lo stesso diventerebbe pienamente produttivo al suo terzo ciclo produttivo, quindi due anni dopo la naturale scadenza del contratto che legittima la ricorrente alla detenzione del fondo.
In via ulteriormente subordinata, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 alla fattispecie in esame, in quanto a suo dire le modalità di acquisizione del consenso del proprietario “appaiono del tutto incompatibili con i crismi formali richiesti dalla legge: lo stesso contenuto è infatti confusamente inserito in un inciso giustapposto a molti altri, di pari o minore rilevanza, senza alcun richiamo dell’attenzione su quello che è un elemento la cui mancanza potrebbe comportare gravissime conseguenze per il produttore richiedente”.
Il motivo di ricorso è infondato.
Invero, dalla previsione di cui all’art. 38 dello stesso DPR n. 445/2000, secondo cui “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore”, non si ricava affatto, come vorrebbe parte ricorrente la necessità di un richiamo dell’attenzione del sottoscrittore su quello che è un elemento la cui mancanza potrebbe comportare gravissime conseguenze per il produttore richiedente.
In ogni caso la ricorrente, rilasciando la dichiarazione sostitutiva, la cui non corrispondenza al vero ha indotto l’amministrazione ad adottare il provvedimento qui impugnato, dimostra di aver avuto contezza della necessità sia della dichiarazione che dell’importanza del contenuto della stessa.
Sul punto, parte ricorrente invita questo Collegio a sollevare innanzi alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 per contrasto con l’art. 3 Cost., alla luce dell’asserita automaticità delle conseguenze decadenziali che colpirebbero indiscriminatamente qualsiasi fattispecie.
A prescindere dal fatto che la Corte Costituzionale si è già pronunciata su tale questione dichiarandola inammissibile (Corte Cost., 24 luglio 2019, n. 199), nel caso di specie non sussistono i presupposti per sollevare nuovamente l’incidente di costituzionalità.
Invero, la disposizione di cui all’art. 23 l. n. 87 del 1953 indica tra le condizioni di ammissibilità della questione di legittimità quella della “rilevanza” data, come noto, dal rapporto di strumentalità che lega il giudizio incidentale a quello principale, per cui quest’ultimo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione del primo.
Tale condizione non sussiste nel caso di specie.
Nel caso in esame, infatti, l’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato ha fatto leva, in primis, sulla insussistenza dei requisiti imposti dalla normativa regionale per l’autorizzazione all’estirpazione ed, in secundis, sulla falsità della dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 dalla società Cà del Sette: sono, quindi, due le ragioni sottese al provvedimento impugnato, la seconda consequenziale alla prima la quale, tuttavia, risulta, anche in assenza della dichiarazione mendace, idonea a sostenere la revoca dell’autorizzazione all’espianto.
Con un ultimo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta infine l’eccesso di potere per sviamento consequenziale alla ritenuta sussistenza della figura sintomatica della disparità di trattamento c.d. esterna; per la ricorrente, precisamente, la decisione impugnata sarebbe stata assunta in maniera difforme rispetto ad altra precedente statuizione riferita ad un caso analogo in cui l’AVEPA avrebbe optato per l’archiviazione del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’espianto e ciò alla luce della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pronunciata nell’ambito della causa R.G. n.-OMISSIS-tra parti una società di -OMISSIS-.
Il motivo è infondato.
Il caso richiamato dalla ricorrente è solo parzialmente sovrapponibile a quello oggetto della presente controversia in quanto lo stato fitosanitario del vigneto per il quale, nella fattispecie decisa dal Tribunale di -OMISSIS-, era stato richiesto l’estirpo era, all’epoca della statuizione dell’Avepa, già compromesso e ciò obbligava la ditta conduttrice ad effettuare l’estirpo ed il successivo reimpianto al fine di poter adempiere ai vincoli contrattuali con il proprietario, che prevedevano la restituzione di un vigneto tenuto a regola d’arte.
In ogni caso, l’assenza di ulteriori precise indicazioni sul contenuto del rapporto contrattuale richiamato dalla ricorrente al fine di evidenziare la contraddittorietà lamentata non consente di avere elementi utili per una completa disamina.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto.
Le spese eccezionalmente vanno compensate attesa la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Massimo Zampicinini
IL PRESIDENTE
Alessandra Farina