Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 13-12-2023
Numero provvedimento: 18862
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Distillazione di prodotti vinicoli - Regolamento CE 822/1987  - Sistema di sostegno per l’eliminazione dei quantitativi di vino eccedenti che devono essere ritirati dal mercato comunitario mediante distillazione - Divieto di soppressione delle uve non pigiate e di pressatura delle fecce e delle vinacce, sottoprodotti che devono essere consegnati alla distillazione nella loro totalità, dietro il corrispettivo di un prezzo originariamente stabilito a carattere annuale dall’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (Aima) - Obbligo del distillatore di pagare al produttore entro tre mesi dal completamento della consegna del prodotto in distilleria il prezzo minimo dei sottoprodotti consegnati, beneficiando così dell’aiuto previsto - Ricorso proposto per ottenere l’annullamento del provvedimento Aima con il quale veniva disposto il recupero dell’aiuto comunitario inerente il contratto di distillazione preventiva.


SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 7978 del 1996, proposto da -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Spinelli, Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Di Gioia in Roma, p.zza Mazzini, 27;


contro


Azienda di Stato interventi nel mercato agricolo - Aima, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovan Candido Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro in carica; Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in persona del Presidente pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento


quanto al ricorso n. 7978 del 1996:

del provvedimento n. -OMISSIS-: "distillazione dei vini da tavola a norma del regolamento CEE n. 2363/92. Recupero somme indebitamente percepite".


quanto al ricorso n. 1194 del 2023:

del provvedimento dell'AGEA del 28 novembre 2022, di richiesta del pagamento dell'importo di € 512.592,75, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Visti i ricorsi e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda di Stato interventi nel mercato agricolo, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA).

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

 

La società ricorrente opera nel settore della distillazione di prodotti vinicoli, nell’ambito del quale il Regolamento CE 822/1987 ha previsto un sistema di sostegno per l’eliminazione dei quantitativi di vino eccedenti che devono essere ritirati dal mercato comunitario mediante distillazione.

Nel dettaglio, risulta disciplinata la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e feccia di vino) per i quali l’art. 35 del Regolamento citato prevede il divieto di soppressione delle uve non pigiate e di pressatura delle fecce e delle vinacce, sottoprodotti che devono essere consegnati alla distillazione nella loro totalità, dietro il corrispettivo di un prezzo originariamente stabilito a carattere annuale dall’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (d’ora in poi Aima per brevità).

In base a tale previsione, il distillatore ha quindi l’obbligo di pagare al produttore entro tre mesi dal completamento della consegna del prodotto in distilleria il prezzo minimo dei sottoprodotti consegnati, beneficiando così dell’aiuto.

Con ricorso depositato in data 11 giugno 1996 la -OMISSIS- proponeva il ricorso R.G. n. 7978/1996 per ottenere l’annullamento del provvedimento Aima n. -OMISSIS- del 5 aprile 1996, con il quale veniva disposto nei confronti della stessa il recupero dell’aiuto comunitario di L. 689.893.159, inerente il contratto di distillazione preventiva di hl 15.888,42 intercorso nella campagna 1992/1993 con la -OMISSIS-

Con l’ordinanza -OMISSIS- del 3 luglio 1996 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare della -OMISSIS- “considerato che le indagini della Polizia Tributaria riguardano altre ditte e che alla ricorrente non è stato comunicato l’avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/90”.

In data 9 marzo 2011 veniva depositava tempestivamente una nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta sia dal suo legale rappresentante che dal difensore a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (codice del processo amministrativo), allegato 3, art. 1 – Norme Transitorie, al fine di evitare la declaratoria di perenzione, trattandosi di ricorso pendente da oltre cinque anni e per cui non era stata ancora fissata l'udienza di discussione.

Con decreto del 7 novembre 2012 -OMISSIS- questo tribunale dichiarava perento il ricorso n. 7978/1996 ai sensi dell’art. 1, co. 1 dell’allegato 3 (Norme Transitorie) del codice del processo amministrativo, in quanto pendente da più di cinque anni all’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo.

La -OMISSIS- con istanza sottoscritta dalla parte e dal difensore - notificata all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (subentrata all’Aima e d’ora in poi denominata Agea per brevità) ed al Ministero in data 13 marzo 2013, nonché depositata in data 22 marzo 2013 - dichiarava “di aver ancora interesse alla decisione del ricorso n. 7978/1996 e … che, previa revoca del decreto di perenzione del TAR Lazio – Sez. II ter -OMISSIS-/2012, il ricorso n. 7978/1996 ai sensi dell’art. 1 all. 3 (Norme Transitorie) del D.Lvo n. 104/2010 venga reiscritto sul ruolo di merito. Si allega: copia dell’istanza di fissazione depositata in data 9.3.2011”.

Successivamente, con la comunicazione inviata a mezzo pec del 28 novembre 2022 l’Agea ha inviato alla -OMISSIS- una richiesta di pagamento sulla scorta del rapporto redatto dalla Guardia di Finanza - Comando Compagnia -OMISSIS- - trasmesso con la nota prot.-OMISSIS- del 16 dicembre 1995, con il quale era contestata l'indebita percezione di aiuti comunitari alla distillazione dei vini da tavola (Reg. CEE 2363/92) in relazione al contratto di distillazione di vino da tavola stipulato tra la ricorrente e la -OMISSIS- per la campagna 1992/93, significando che “a seguito di una ricognizione delle posizioni creditorie aperte per debiti pregressi, è risultato a carico della -OMISSIS- Srl un debito di E 278.451,84, oltre interessi per indebita percezione degli aiuti alla distillazione dei vini da tavola per la campagna 1992/93”.

Con il successivo ricorso R.G. n. 1194 del 2023 la società ha, quindi, gravato anche quest’ultimo atto del 28 novembre 2022, avente ad oggetto la richiesta di recupero delle somme erogate a tale titolo per l'importo complessivo di € 512.592,75, articolando il ricorso sotto distinti profili:

I. Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2 dell’Allegato 3 al d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 112 c.p.c.. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

II. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

III. Violazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

IV. Violazione del Regolamento CEE n. 2468/1996 che ha modificato l’art. 22 del Regolamento CEE n. 2046/1989. Eccesso di potere per illogicità, perplessità, errata valutazione dei presupposti, contraddittorietà, omessa istruttoria, difetto di motivazione.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio mediante la difesa erariale, eccependo la perenzione del ricorso e comunque la sua infondatezza, stante l’intervenuto accertamento dell’irregolarità commessa dal beneficiario dell’aiuto e la conseguente indebita percezione di risorse comunitarie.

Con l’ordinanza del 25 maggio 2023-OMISSIS-, questa Sezione ha disposto la revoca del decreto di perenzione -OMISSIS- del 7 novembre 2012 e la remissione sul ruolo di merito del ricorso R.G. n. 7978/1996 considerato che a seguito dell’ordinanza n.-OMISSIS- del 9 marzo 2023 “parte ricorrente deposita:1) copia della istanza congiunta di fissazione dell’udienza di discussione della -OMISSIS- con il timbro di deposito del TAR del Lazio, apposto in data 9 marzo 2011; 2) stampa dal sito di Giustizia Amministrativa inerente il dettaglio fascicolo del ricorso n. 7978/1996 dal quale risulta che la domanda di fissazione udienza depositata il 9 marzo 2011 dalla -OMISSIS- reca il numero di Protocollo 2011004666; 3) copia dell’istanza congiunta della -OMISSIS- di revoca dell’intervenuto decreto di perenzione -OMISSIS- del 7 novembre 2012 e di rimessione in ruolo del ricorso n. 7978/1996, notificata all’AGEA ed al Ministero il 13 marzo 2013 e depositata al TAR il 22 marzo 2013; 4) stampa dal Sito Giustizia Amministrativa inerente il dettaglio Fascicolo del ricorso n. 7978/1996, dal quale risulta che l’istanza di revoca del decreto di perenzione e di rimessione in ruolo del ricorso è stata depositata il 22 marzo 2013 e reca il numero di Protocollo 2013021597”.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, una volta riuniti i ricorsi per evidente connessione oggettiva e soggettiva, affronta preliminarmente la questione sulla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo posto che la res controversa afferisce ad una somma indebitamente erogata che è oggetto di recupero mediante il provvedimento posto al centro del presente giudizio.

Orbene, occorre rilevare che il provvedimento in oggetto si inserisce appieno nell’esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione di verifica dei presupposti atti a consentire la concessione dell’aiuto comunitario, secondo il criterio di riparto di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 29 luglio 2013, n. 17.

Più precisamente, “i provvedimenti di riliquidazione definitiva dell’importo relativo all’aiuto comunitario ed il disposto recupero delle relative somme attengono alla fase statica, inerente la verifica dei presupposti per la “concessione” dell’aiuto comunitario e rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo rimesso all’Amministrazione l’accertamento di determinati presupposti fissati dalla normativa comunitaria, e nella specie, anche l’applicazione della misura del recupero”.

Passando all’esame del merito, deve osservarsi che, sulla base degli atti depositati nel giudizio da parte dell’Amministrazione (che ha l’obbligo di depositare le copie degli atti impugnati, nonché le copie degli atti ritenuti comunque rilevanti ai fini della difesa in giudizio) non sono in alcun modo comprovati i presupposti del recupero, con particolare riguardo all’asserita esistenza di procedimenti penali pendenti a carico della odierna ricorrente, i quali risultano risalenti ed oggetto di un decreto di archiviazione del procedimento penale.

Va, quindi, osservato che gli atti impugnati con i ricorsi riuniti si basano unicamente sulla circostanza di fatto della pendenza del procedimento penale per indebita percezione degli aiuti alla distillazione dei vini da tavola; dell’esito di tale procedimento e dei relativi presupposti non è stato fornito neppure un principio di prova, né allegato alcun riferimento oggettivo.

Ed, infatti, solo in ottemperanza all’ordinanza del 9 marzo 2023 n.-OMISSIS- adottata da questa Sezione la parte ha depositato in giudizio il decreto di archiviazione del procedimento penale che non ha alcuna efficacia sulla responsabilità dell’indagato, essendo quest’ultima propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento.

Trovano fondamento, pertanto, le censure di parte ricorrente relative al difetto di istruttoria e di motivazione, poiché del presunto fatto illecito, posto a fondamento del disposto recupero, peraltro compiuto da altri soggetti, non sono state indicate, in particolare, le circostanze del reato, né la loro incidenza o meno sui contratti di distillazione preventiva e di sostegno della campagna finanziata, con conseguente “vulnus” alla fase di acquisizione degli elementi di fatto sottesi alla fattispecie, che ha determinato il deficit istruttorio sotto il profilo dell’erronea rappresentazione dei presupposti fondanti l’esercizio del potere e conseguente l’insufficienza dell’apparato motivazionale degli atti, sotto i profili della illogicità e perplessità, specie con riferimento all’incidenza tra i supposti fatti aventi rilievo penale e l’efficienza ed efficacia della misura di aiuto del cui recupero si tratta, anche considerando il rilevante lasso di tempo trascorso.

In conclusione, i ricorsi in esame sono fondati e vanno perciò accolti nei sensi di cui sopra, con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatte salve le successive determinazioni dell’Agea.

In relazione alla complessità della vicenda contenziosa e del complessivo andamento del giudizio sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, così riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere

Ida Tascone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Ida Tascone
 

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti