Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-11-2023
Numero provvedimento: 656765
Tipo gazzetta: Nessuna

Etichettatura dei prodotti vitivinicoli. Lista degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale.


Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA

PIUE VII


 

In relazione all’argomento indicato in oggetto e stante l’imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, si ritiene utile, anche in considerazione delle numerose richieste pervenute, fornire chiarimenti per una corretta ed uniforme applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.



1. Vino prodotto prima dell’8 dicembre 2023

Le disposizioni in oggetto si applicano a partire dall’8 dicembre 2023 ed è consentito che il vino ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti prima dell’8 dicembre 2023 che, rispettivamente, soddisfano i requisiti e le regole di etichettatura previsti dalle disposizioni applicabili prima di tale data, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.

Pertanto, affinché un vino possa non venire etichettato secondo le nuove disposizioni, in quanto prodotto anteriormente all’8 dicembre 2023, dovrà possedere le caratteristiche ed i requisiti di cui all’allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, come tale, dovrà risultare in carico sul registro vitivinicolo alla data del 7 dicembre 2023, fermo restando il rispetto dei termini e delle modalità di registrazione previsti dal Regolamento (UE) n. 273/2018 e dal DM 293 del 20/03/2015.

Viceversa, se alla data del 7 dicembre 2023 risulta in carico sul registro vitivinicolo un prodotto vitivinicolo che non possiede ancora i requisiti e le caratteristiche indicate per la categoria di immissione al consumo, il prodotto ottenuto al termine delle pratiche enologiche previste sarà assoggettato all’obbligo di indicare la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale.

Per i soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico, la prova dell’avvenuta produzione/detenzione del vino prima dell’8 dicembre 2023 sarà fornita dalla dichiarazione di produzione/giacenza e da altri documenti giustificativi attendibili.

 

2. Documenti di accompagnamento


- Vini sfusi

In caso di vino sfuso, la lista degli ingredienti dovrà essere riportata nei documenti di accompagnamento. Qualora lo spazio nel documento di accompagnamento non sia sufficiente, è possibile allegare allo stesso una scheda che riporti la lista degli ingredienti ed un rimando agli estremi del documento di accompagnamento. Analogamente, nel documento di accompagnamento, nella pertinente sezione, dovrà essere fatto un rimando alla scheda allegata contenente la lista degli ingredienti.

Relativamente alla dichiarazione nutrizionale, l’articolo 2 del regolamento 2023/1606 stabilisce l’obbligo di indicare, limitatamente al documento VI1, la sola lista degli ingredienti. Pertanto, unicamente nel citato documento VI1 di cui all’articolo 20 del Regolamento UE 2018/273, è possibile non riportare la dichiarazione nutrizionale.

Per quanto concerne, invece, il documento di accompagnamento di cui all’articolo 10 del regolamento UE 2018/273, si applicano le disposizioni del regolamento 1308/2013, che prevede la necessità di annotare nel documento tutte le indicazioni obbligatorie, compresa, quindi, la dichiarazione nutrizionale, non avendo il Regolamento 2023/1606 modificato le regole esistenti in materia.


- Vini imbottigliati

Nel caso di vino imbottigliato, si ritiene che tali informazioni, essendo riportate in etichetta, siano disponibili e “permettono alle autorità competenti di accedere a tali informazioni”, in conformità a quanto previsto all’articolo 10, comma 2, del regolamento UE 2018/273.

Pertanto, la dichiarazione nutrizionale di un vino etichettato può non essere inserita nel relativo documento di accompagnamento.

 

3. Vini esportati

Nel caso di un vino esportato, si applica la deroga prevista all’articolo 42 del Regolamento (UE) n. 2019/33 che consente di adattare l’etichetta alle prescrizioni di un Paese terzo di destinazione se le norme dell’Unione in materia di etichettatura sono in contrasto con quelle di tale Paese terzo. In sostanza, sarebbe possibile esonerare i prodotti esportati verso Paesi terzi dall’etichettatura dei valori nutrizionali e della lista degli ingredienti qualora le normative dei medesimi Paesi terzi importatori siano incompatibili con quelle dell’Unione europea o richiedano informazioni diverse. È evidente che non si tratta di una deroga generica, ma va valutata di volta in volta sulla base della normativa vigente nel Paese di destinazione. È altrettanto evidente che la deroga si applica in caso di manifesta incompatibilità tra le due normative che sussiste, ad esempio, nel caso in cui la normativa del Paese di destinazione vieti espressamente di riportare in etichetta informazioni riguardanti il valore energetico del vino o i suoi ingredienti.

 

4. Indicazione della dichiarazione nutrizionale

Il valore energetico è determinato mediante l’applicazione dei coefficienti di conversione di cui all’allegato XIV del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

In proposito, ad ogni buon conto, si richiama l’attenzione sul fatto che, nel suddetto allegato, il calcolo del valore energetico dell’alcol (etanolo) fa riferimento al peso (g) e non al volume (ml) dell’alcol. Al riguardo, sarà necessario moltiplicare il volume dell’alcol per la densità dello stesso prima di operare la conversione (1 ml di alcol etilico = 0,78 g di alcol etilico).

Per le tolleranze ammesse nell’indicazione delle sostanze nutritive nella dichiarazione nutrizionale è possibile fare riferimento al documento della Commissione europea - Direzione generale salute e consumatori, reperibile al link: https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-11/labelling_nutrition- vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_it.pdf.

 

5. Disposizioni sanzionatorie

Il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III), nonché delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2019/33 inerenti alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 238/2016.

 

Il Capo Dipartimento

Giuseppe Blasi

Firmato digitalmente ai sensi del CAD