Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 07-12-2023
Numero provvedimento: 675460
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 22-01-2024
Numero gazzetta: 17

Etichettatura dei prodotti vitivinicoli - Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e dei Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Art. 119.

(D.M. 07/12/2023, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in G.U. 22 gennaio 2024, n. 17)


IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE




VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 202112117;

VISTO, in particolare, l'articolo 119 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117, che prevede l'obbligo di riportare in etichetta, tra l'altro, la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale;

VISTO l'articolo 5, paragrafo 8 del Regolamento (UE) 2021/2117 il quale fissa all'8 dicembre 2023 la data di entrata in vigore delle nuove regole di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013;

VISTI, altresì, i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 119 i quali, in deroga al principio stabilito al paragrafo l, consentono di fornire la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale per via elettronica, limitando l'obbligo di riportare nell'etichetta apposta sulle bottiglie la sola indicazione del valore energetico;

VISTO l'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 il quale conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per consentire l'utilizzo di simboli o pittograrnmi per riportare le indicazioni in questione;

RITENUTO di individuare, quale forma elettronica per la fornitura delle informazioni di cui trattasi, un QR Code da riportare in etichetta identificandolo, nelle more dell'adozione del relativo atto delegato della Commissione, con il simbolo ISO 2760 identificato con la lettera "i", universalmente riconosciuto ed utilizzato per dare una corretta infonnazione al consumatore;

CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione C/2023/1190 riguardante, tra l'altro, le modalità di rip01iare le informazioni al consumatore che richiederebbero, al momento e nelle more dell'adozione di uno specifico atto delegato, delle indicazioni più precise e, nello specifico, la necessità di riportare una dicitura che renda chiaro il contenuto del QR Code;

CONSIDERATO che la suddetta interpretazione è stata fornita a ridosso dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e che molte aziende, al fine di rispettare i termini stabiliti all'articolo 5, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2021/2117, avevano già provveduto alla stampa delle nuove etichette riportanti il QR Code con accanto il simbolo "i";

CONSIDERATO che il citato simbolo "i" è consentito dalla normativa nazionale per indicare le informazioni obbligatorie relative all'imballaggio e ai materiali di imballaggio (c.d. etichetta ambientale) di cui all'miicolo 219, comma 5 del D.lgs. 152 del 2006, entrato in vigore il 1° gennaio 2023;

RITENUTO, ai fini di assicurare il rispetto dei principi di sostenibilità economica ed ambientale di consentire lo smaltimento delle nuove etichette riportanti il simbolo ISO "i";

RITENUTO, altresì, di limitare tale possibilità di smaltimento delle etichette per un periodo non superiore a tre mesi e limitatamente al territorio nazionale

 

DECRETA

(Articolo unico)

1. Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal giorno 8 dicembre 2023, è consentito etichettare e commercializzare i vini e i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 "i" accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale.

2. La deroga di cui al comma l è limitata ad un periodo di tre mesi decorrente dall'8 dicembre 2023, fino all'8 marzo 2024 e solo per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale.

3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 74 comma l della legge 238/2016.

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

IL MINISTRO

Francesco Lollobrigida

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)