Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 08-12-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 12-12-2023

Decisione della Commissione, del 8 dicembre 2023, che approva, a nome dell'Unione europea, le modifiche all'allegato 14-B dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico.

(Decisione (UE) 08/12/2023, pubblicata in G.U.U.E. 12 dicembre 2023, n. C)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito l'«accordo») è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

(2) In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone (di seguito le «parti») hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito "IG") e da aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno. Il 1° febbraio 2021 e il 1° febbraio 2022, rispettivamente, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, nell'allegato 14-B dell'accordo sono state aggiunte 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone. Per quanto riguarda la terza aggiunta di indicazioni geografiche nell'allegato 14-B, le parti hanno confermato che essa avrà luogo nel 2023 anziché nel 2022 e che tale aggiunta sarà effettuata in due occasioni distinte nel 2023: una per le 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 14 indicazioni geografiche del Giappone e l'altra per il resto delle indicazioni geografiche agricole giapponesi. Le parti hanno inoltre confermato che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, entrambe continueranno ad adoperarsi per aggiungere ulteriori indicazioni geografiche da proteggere nel rispettivo territorio.

(3) L'articolo 14.30 dell'accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'allegato 14.B dell'accordo, da adottare previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell'articolo 14.25, paragrafo 4, con reciproca soddisfazione di entrambe le parti.

(4) Per quanto riguarda la prima parte della terza aggiunta concordata dalle parti per il 2023, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, 28 indicazioni geografiche dell'Unione e 14 indicazioni geografiche del Giappone sono state aggiunte nell'allegato 14-B dell'accordo il 30 settembre 2023 (decisione del comitato misto allegata alla decisione (UE) 2023/1313 della Commissione, GU L 162 del 28.6.2023, pag. 57).

(5) Per quanto riguarda l'altra parte della terza aggiunta concordata dalle parti per il 2023, a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 1, l'Unione ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 6 indicazioni geografiche del Giappone. Tali indicazioni geografiche dovrebbero essere aggiunte al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del Giappone.

(6) L'articolo 14.53, paragrafo 3, dell'accordo dispone che il comitato per la proprietà intellettuale, istituito a norma dell'articolo 22.3 dell'accordo, formuli raccomandazioni al comitato misto istituito a norma dell'articolo 22.1 dell'accordo riguardo alle modifiche dell'allegato 14-B su richiesta di una parte.

(7) A norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni volte a modificare l'accordo in casi specifici, compresa la modifica dell'allegato 14-B, conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne delle parti.

(8) Il 24 novembre 2023 il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l'allegato 14-B dell'accordo.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato 14-B dell'accordo e approvare tale modifica a nome dell'Unione,


DECIDE:

 

Articolo 1

La modifica dell'allegato 14-B dell'accordo di cui al progetto di decisione del comitato misto è approvata a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo di modifica, in forma di progetto di decisione del comitato misto, è allegato alla presente decisione.

 

Articolo 2

Il rappresentante dell'Unione europea in seno al comitato misto è autorizzato ad approvare l'adozione della decisione del comitato misto a nome dell'Unione europea.

 

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'accordo di modifica di cui all'allegato è pubblicato in forma di decisione del comitato misto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione da parte del comitato misto.


Fatto a Bruxelles, il 8 dicembre 2023


Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

 

ALLEGATO

DECISIONE N. 2/2023 DEL COMITATO MISTO A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO

del [data]

relativa alla modifica dell'allegato 14-B sulle indicazioni geografiche
 

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito l'"accordo"), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.

(2) In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone (di seguito le "parti") hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito "IG") e da aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno. Il 1° febbraio 2021 e il 1° febbraio 2022, rispettivamente, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, nell'allegato 14-B dell'accordo erano state aggiunte 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone. Per quanto riguarda la terza aggiunta di indicazioni geografiche nell'allegato 14-B, le parti hanno confermato che essa avrà luogo nel 2023 anziché nel 2022 e che tale aggiunta sarà effettuata in due occasioni distinte nel 2023: una per le 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 14 indicazioni geografiche del Giappone e l'altra per il resto delle indicazioni geografiche agricole giapponesi. Le parti hanno inoltre confermato che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, entrambe continueranno ad adoperarsi per aggiungere ulteriori indicazioni geografiche da proteggere nel rispettivo territorio.

(3) Per quanto riguarda la prima parte della terza modifica nel 2023, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 14 indicazioni geografiche del Giappone sono state aggiunte nell'allegato 14-B dell'accordo il 30 settembre 2023.

(4) Per quanto riguarda l'altra parte della terza modifica nel 2023, a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 1, l'Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 6 indicazioni geografiche del Giappone.

(5) Il 24 novembre 2023, a norma dell'articolo 14.53, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l'allegato 14-B dell'accordo.

(6) Le parti hanno completato le procedure interne necessarie per l'adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell'accordo e si adoperano per scambiarsi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell'accordo entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.

(7) Di conseguenza è opportuno che l'allegato 14-B dell'accordo sia modificato a norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera g), dell'accordo,
 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
 

Articolo 1

Nell'allegato 14-B, parte 1, sezione B, dell'accordo, le indicazioni geografiche elencate nell'allegato della presente decisione sono aggiunte all'elenco di indicazioni geografiche del Giappone.

 

Articolo 2

La presente decisione è redatta in duplice esemplare. L'articolo 1 e l'allegato della presente decisione sono redatti in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 23.8, paragrafo 1, del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

 

Articolo 3

La presente decisione è attuata dalle parti conformemente all'articolo 22.2, paragrafo 1, dell'accordo. Le modifiche dell'accordo adottate con la presente decisione sono confermate dallo scambio di note diplomatiche ed entrano in vigore al momento di tale scambio a norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, dell'accordo.


Per il comitato misto,

Copresidente [del Giappone]

Copresidente [dell'UE]

 

ALLEGATO

Nome da proteggere

Traslitterazione incara tteri latini (a titolo informativo)

Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]

はかた地どり / Hakata Jidori

Hakata Jidori

Carni fresche [pollo, carni e frattaglie]

阿波尾鶏 / Awaodori

Awaodori

Carni fresche [pollo, carni e frattaglie]

十勝ラクレット / Tokachi Raclette (1)

Tokachi Raclette

Prodotti animali trasformati [formaggi]

徳島すだち / Tokushima Sudachi

Tokushima Sudachi

Prodotti agricoli [Sudachi (agrumi)]

深蒸し菊川茶 / 菊川深蒸し茶 / Kikugawa deep steamed green tea / Deep steamed Kikugawa tea / Fukamushi Kikugawacha / Kikugawa Fukamushicha

Fukamushi Kikugawacha / Kikugawa Fukamushicha

Prodotti agricoli trasformati [foglie di tè]

行方かんしょ / Namegata Kansho / Namegata Sweet Potato

Namegata Kansho

Prodotti agricoli [patata dolce]

(1)  Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento "raclette" dell'indicazione geografica composta "Tokachi Raclette".