Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 05-12-2023
Numero provvedimento: 2712
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 06-12-2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2712 della Commissione, del 5 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dettagli delle informazioni da trasmettere dai sistemi doganali nazionali al sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato riguardo ai prodotti vincolati al regime doganale di immissione in libera pratica.

(Regolamento (UE) 05/12/2023, n. 2023/2712, pubblicato in G.U.U.E. 6 dicembre 2023, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, in particolare l’articolo 34, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 impone alle autorità doganali, se pertinente ai fini dell’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione e allo scopo di ridurre al minimo il rischio, di estrarre dai sistemi doganali nazionali informazioni relative ai prodotti vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» in relazione all’attuazione della normativa di armonizzazione dell’Unione e di trasmetterle al sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento, noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»).

(2) Le informazioni sui prodotti immessi in libera pratica sono già raccolte dalle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e trasmesse alla Commissione mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (la «banca dati di sorveglianza»). Tali informazioni dovrebbero pertanto essere utilizzate ai fini della trasmissione di informazioni all’ICSMS di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020.

(3) La banca dati di sorveglianza contiene tuttavia informazioni più ampie e più granulari di quanto necessario alle autorità di vigilanza del mercato ai fini dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020. È pertanto necessario definire le serie di informazioni pertinenti da aggregare e trasmettere dalla banca dati di sorveglianza all’ICSMS. Tali serie di informazioni dovrebbero essere definite in relazione agli specifici dati di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

(4) Al fine di evitare la doppia trasmissione di informazioni da parte delle autorità doganali, le informazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero essere trasmesse all’ICSMS in due fasi: in primo luogo, le autorità doganali dovrebbero trasmettere tali informazioni alla Commissione utilizzando la banca dati di sorveglianza; in secondo luogo, la Commissione dovrebbe provvedere affinché le informazioni siano recuperate dalla banca dati di sorveglianza e trasmesse all’ICSMS per conto delle autorità doganali.

(5) Le informazioni trasmesse all’ICSMS a norma dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020 non dovrebbero rimanere nelle interfacce elettroniche utilizzate per la loro trasmissione più a lungo di quanto necessario per tale trasmissione. Tali informazioni dovrebbero essere mantenute riservate dagli utenti dell’ICSMS di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 (uffici unici di collegamento, autorità di vigilanza del mercato, autorità designate a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 e Commissione) e dovrebbero essere utilizzate solo ai fini dell’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione e allo scopo di ridurre al minimo il rischio.

(6) La data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al fine di consentire lo sviluppo di uno strumento di visualizzazione adeguato che agevoli l’accesso alle informazioni trasmesse all’ICSMS a norma dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Informazioni da trasmettere e processo di trasmissione

1. Le informazioni relative ai prodotti vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» da estrarre dai sistemi doganali nazionali e da trasmettere al sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 («ICSMS») a norma dell’articolo 34, paragrafo 6, dello stesso regolamento sono le informazioni:

a) di cui all’allegato del presente regolamento;

b) relative ai prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica conformemente ai capitoli da 24 a 96 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;

c) disponibili nei sistemi doganali nazionali conformemente ai dati di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446, come indicato nell’allegato del presente regolamento, e nel sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 («banca dati di sorveglianza»).

Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse in un formato aggregato eliminando tutti i dati specifici relativi all’operazione o all’operatore.

Qualora gli Stati membri, in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 o agli articoli 2, 143 bis e 144 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o ad altre norme transitorie stabilite in tali regolamenti o a norma di tali regolamenti, applichino alla dichiarazione doganale requisiti in materia di dati diversi da quelli stabiliti nell’allegato, le informazioni da trasmettere sono le informazioni equivalenti disponibili nella dichiarazione doganale soggetta a tali requisiti in materia di dati.

2. Le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando la banca dati di sorveglianza.

La Commissione provvede affinché le informazioni siano recuperate dalla banca dati di sorveglianza e trasmesse all’ICSMS su base mensile. Ciascuna trasmissione mensile comprende le pertinenti registrazioni di informazioni relative a un periodo di cinque anni precedente il mese di trasmissione.

 

Articolo 2

Riservatezza delle informazioni

1. Le informazioni trasmesse a norma dell’articolo 1 non rimangono nelle interfacce elettroniche utilizzate per la loro trasmissione più a lungo di quanto necessario per tale trasmissione e sono mantenute riservate dalla Commissione durante la trasmissione.

2. Le informazioni trasmesse a norma dell’articolo 1 sono mantenute riservate dagli utenti dell’ICSMS. Esse sono utilizzate solo ai fini dell’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione e al fine di ridurre al minimo i rischi.

 

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 agosto 2024.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Dato corrispondente nell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Dato

Descrizione

Dato

Descrizione

Mese di accettazione

Mese in cui la dichiarazione è stata accettata

15 09 000 000

Data di accettazione

Emittente

Stato membro in cui la dichiarazione è stata accettata

Dato tecnico

Stato membro che fornisce i dati

Paese di origine

Paese di origine doganale

16 08 000 000 o 16 09 000 000

Paese di origine o paese di origine preferenziale

Paese di destinazione

Paese di destinazione finale

16 03 000 000

Paese di destinazione

Codice delle merci

Codice delle merci fino a 10 cifre

18 09 056 000

18 09 057 000

18 09 058 000

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

Codice della nomenclatura combinata

Codice TARIC

Valore in euro

Valore statistico convertito in euro

99 06 000 000

Valore statistico (1)

Massa netta

Massa netta delle merci espressa in kg

18 01 000 000

Massa netta

(1)  L’informazione è fornita dagli Stati membri nelle rispettive valute nazionali e convertita automaticamente in euro al tasso ufficiale della Banca centrale europea.