Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 05-12-2023
Numero provvedimento: 2707
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 06-12-2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2707 della Commissione, del 5 dicembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 per quanto riguarda le norme e le procedure relative ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa e il ricorso a documenti di riserva.

(Regolamento (UE) 05/12/2023, n. 2023/2707, pubblicato in G.U.U.E. 6 dicembre 2023, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise, in particolare l’articolo 29, paragrafo 2, e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2020/262 prevede che le autorità competenti dello Stato membro di esportazione verifichino i dati del documento amministrativo elettronico e della dichiarazione di esportazione e diano notifica delle eventuali incoerenze tra gli stessi allo Stato membro di spedizione mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio («il sistema informatizzato»). Al fine di garantire la certezza del diritto e informare in merito allo stato della circolazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione dovrebbero trasmettere senza indugio tale notifica allo speditore.

(2) L’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 consentono allo speditore e allo speditore certificato, rispettivamente, di avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, a condizione che i prodotti siano accompagnati da un documento di riserva e che lo speditore o lo speditore certificato ne informino le autorità competenti dello Stato membro di spedizione, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), rispettivamente, della direttiva (UE) 2020/262. Al fine di controllare adeguatamente la circolazione intraunionale di prodotti sottoposti ad accisa se il sistema informatizzato non è disponibile entro un breve periodo, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione dovrebbero trasmettere senza indugio tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione stabilisce norme relativamente all’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo, mentre non stabilisce norme relativamente all’uso dei documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 38 paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637.

(5) Si prevede che il sistema informatizzato per i prodotti sottoposti ad accisa si interfacci con il sistema automatizzato di esportazione dell’UE (EU Automated Export System) entro il 13 febbraio 2024, conformemente a quanto disposto all’articolo 54 della direttiva (UE) 2020/262. Poiché riguarda le procedure per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa esportati al di fuori dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 è così modificato:

(1) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa

Il risultato della verifica effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262, è notificato alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Lo Stato membro di spedizione trasmette senza indugio allo speditore i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa.»;

(2) È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Ricorso a documenti di riserva

Se uno speditore o uno speditore certificato ha informato le autorità competenti dello Stato membro di spedizione dell’avvio della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 38 paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 e se si prevede che l’indisponibilità del sistema informatico nello Stato membro di spedizione persista al momento dell’arrivo in loco dei prodotti, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.».

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2024.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2023


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN