Pubblicazione di una domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Corbières-Boutenac].
(Comunicazione 04/12/2023, pubblicata in G.U.U.E. 4 dicembre 2023, n. C)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
«Corbières-Boutenac»
PDO-FR-A0670-AM02
Data della domanda: 23.9.2022
RICHIEDENTE E INTERESSE LEGITTIMO
Syndicat de l'appellation d'origine contrôlée Boutenac
Il gruppo richiedente tutela e gestisce la DOP e garantisce il rispetto del relativo disciplinare.
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA
Modifica del nome della DOP
L'organismo di tutela e gestione e tutti gli operatori interessati desiderano distinguere la loro DOP dalla denominazione «madre» o di origine, vale a dire la DOP «Corbières», per utilizzare unicamente il nome «Boutenac». Questa modifica del nome rientra in un processo di gerarchizzazione delle diverse denominazioni in questo settore. La DOP «Boutenac» è conforme a un disciplinare e a condizioni di produzione specifiche che le consentono di distinguersi. La zona geografica della denominazione di origine controllata «Boutenac» si trova al centro del massiccio delle Corbières. Questa recente denominazione di origine controllata ha comunque alle spalle una lunga storia vitivinicola. La presenza di vigneti risale all'epoca romana, come dimostra il più antico riferimento vitivinicolo della regione delle Corbières, «Villa major» divenuta «Villemajou», situata nel comune di Boutenac, nel cuore della zona geografica. Forti delle loro competenze e consapevoli del valore del territorio di cui disponevano, i viticoltori della regione di Boutenac hanno utilizzato questo loro strumento di produzione per creare un prodotto originale e di qualità mediante l'elaborazione di un vino rosso al quale, nel 2005, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Corbières-Boutenac». Negli anni, a fronte di una produzione sempre più esigente e grazie a numerose attività promozionali, i viticoltori sono riusciti a dare maggior prova delle loro competenze e a trarre il meglio dall'unità geografica «Boutenac».
La modifica del nome interessa diversi punti del disciplinare:
— nel titolo, il nome «Corbières Boutenac» è sostituito da «Boutenac»;
questa modifica è riportata al punto 1.1 «Nuovo nome» del documento unico;
— il capitolo I del disciplinare della denominazione di origine protetta «Corbières Boutenac» è modificato come segue:
1) al punto I relativo al nome della denominazione, il nome «Corbières Boutenac» è sostituito da «Boutenac»;
questa modifica è riportata al punto 1.1 «Nuovo nome» del documento unico;
2) al punto III relativo ai colori e al tipo di prodotto, il nome «Corbières Boutenac» è sostituito da «Boutenac»;
questa modifica è riportata al punto 1.4 «Descrizione del vino (dei vini)» del documento unico;
3) il punto X relativo al legame con la zona geografica è modificato come segue:
— al paragrafo 1, lettera a), sesto comma, il nome «Corbières Boutenac» è sostituito da «Boutenac»;
— al paragrafo 2, prima frase, il nome «Corbières Boutenac» è sostituito da «Boutenac»;
— al paragrafo 3, prima frase, il nome «Corbières Boutenac» è sostituito da «Boutenac»;
queste modifiche sono riportate al punto 1.8 «Legame con la zona geografica» del documento unico;
4) al punto XII relativo alle norme in materia di presentazione e di etichettatura, il nome «Corbières Boutenac» è sostituito da «Boutenac»;
queste modifiche sono riportate al punto 1.9 «Ulteriori condizioni» del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nuovo nome del prodotto
Boutenac
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Caratteristiche organolettiche
Si tratta di vini secchi fermi rossi.
Il «Boutenac» è un vino rosso secco da invecchiamento, in cui la proporzione delle varietà Carignan N, Grenache N, Mourvèdre N e Syrah N negli assemblaggi è complessivamente maggiore o uguale al 70 %. Il Carignan N deve rappresentare almeno il 30 % di ogni assemblaggio. Si tratta di un vino da invecchiamento che deve invecchiare fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e che, in questo periodo, deve restare almeno 2 mesi in bottiglia per affinare la sua struttura tannica.
I vini giovani hanno generalmente un colore intenso con riflessi violacei. Sviluppano sentori di frutta matura e spezie. Sono potenti e generosi in bocca, costruiti su tannini ingentiliti e armoniosi, ai quali si aggiungono note seducenti di moca, spezie e caramello. Sono persistenti, corposi e caldi.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. Caratteristiche analitiche
I vini rossi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13 %.
I lotti di vini pronti per essere commercializzati presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio):
— inferiore o uguale a 3 g/l, per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %;
— inferiore o uguale a 4 g/l, per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %.
I vini pronti per essere messi in commercio sfusi o confezionati hanno un contenuto di acido malico inferiore o uguale a 0,4 g/l.
I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale, il titolo alcolometrico totale massimo e il titolo alcolometrico effettivo minimo rispettano i limiti stabiliti dalla normativa europea.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
— È vietato l'uso di scaglie di legno.
— Sono vietati i trattamenti termici delle uve vendemmiate con ricorso a temperature superiori a 40 °C.
— Oltre alle succitate disposizioni, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, gli obblighi previsti a livello dell'UE e nel codice rurale.
— È vietato l'uso di vinificatori continui, presse continue, diraspatrici centrifughe (diraspatrici ad asse verticale) e sgrondatori a coclea.
— Negli assemblaggi:
— la proporzione complessiva delle varietà Carignan N, Grenache N e Mourvèdre N è pari o superiore al 70 %;
— la presenza della varietà Carignan N è pari almeno al 30 % dell'assemblaggio;
— una sola varietà non può rappresentare più dell'80 % dell'assemblaggio.
— I vini sono invecchiati almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e in questo periodo devono restare almeno 2 mesi in bottiglia.
— Al termine del periodo di invecchiamento i vini sono immessi in commercio e destinati al consumatore dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia.
— Tutti i lotti sono confezionati in bottiglia.
Pratica colturale
— La densità minima delle vigne è di 4 400 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri.
Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,25 metri quadrati. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare. Per le vigne piantate in quadrato o a quinconce e potate ad alberello, ogni ceppo dispone di una superficie massima di 3 metri quadrati.
— In caso di allevamento ad alberello, le viti sono sottoposte a potatura corta con un massimo di 6 speroni per ceppo. Ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.
— In caso di allevamento a cordone di Royat, le viti sono sottoposte a potatura corta:
— con un massimo di 6 speroni per ceppo e al massimo 2 gemme franche per sperone; oppure
— con un massimo di 10 speroni per ceppo e al massimo 1 gemma franca per sperone.
L'irrigazione può essere autorizzata.
La produzione media massima per parcella è fissata a 7 000 kg per ettaro. Nei casi in cui l'irrigazione è consentita, la produzione media massima per parcella irrigata è fissata a 5 500 kg per ettaro.
Non possono essere considerate a un buon grado di maturazione le uve con tenore zuccherino inferiore a 224 grammi per litro di mosto.
Le uve del vitigno Carignan N sono raccolte manualmente e trasportate intere al luogo di vinificazione.
5.2. Rese massime
50 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione, l'affinamento e il confezionamento dei vini sono effettuati sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Aude sulla base del codice ufficiale geografico del 2019: Boutenac, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montséret, Ornaisons, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse e Thézan-des-Corbières.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Carignan N
Grenache N
Mourvèdre N - Monastrell
Syrah N - Shiraz
8. Descrizione del legame/dei legami
Al centro del dipartimento dell'Aude, tra Carcassonne e Narbonne, attorno al «Pinada de Boutenac», che raggiunge i 273 metri di altitudine, la zona geografica è delimitata:
— da tre fiumi, l'Orbieu a nord, l'Aussou a est e la Nielle a ovest;
— a sud, dagli altopiani calcarei di Thézan-des-Corbières e Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.
Questa unità geografica esposta a sud/sud-ovest è caratterizzata da una dolce orografia formata da un susseguirsi di piccole colline, «serre» allungate e rilievi arrotondati, le cui cime sono coperte da pinete.
Le vigne occupano la maggior parte dei pendii fino a un'altitudine di circa 180 metri. I vigneti della denominazione di origine controllata «Boutenac», ben protetti dagli influssi marittimi grazie all'intreccio di colline e sottoposti all'effetto del vento di nord-ovest, godono di un clima mediterraneo. I loro suoli sono magri e molto pietrosi, ma abbastanza profondi da permettere una buona radicazione.
Le condizioni naturali favoriscono un'ottima maturazione, evitando lo stress idrico estivo. La pianta, tuttavia, acquisisce il proprio equilibrio progressivamente, il che giustifica l'entrata in produzione tardiva dei vitigni più robusti, come il Mourvèdre N e il Carignan N.
Queste condizioni naturali sono specialmente favorevoli ai vitigni mediterranei storici, Grenache N, Mourvèdre N e Carignan N, e sono risultate particolarmente adatte al vitigno Syrah N, introdotto in tutta la Linguadoca-Rossiglione all'inizio degli anni '80, il quale, in condizioni più fresche, apporta note aromatiche ricercate e originali.
Il Carignan N è un vitigno resistente che sopporta bene condizioni ventose e siccitose. I viticoltori preferiscono piantare questo vitigno nei terreni più poveri del territorio di «Boutenac», suo ambiente naturale di elezione. Nei vini giovani i tannini sono duri e potenti, ma si affinano con un adeguato periodo di maturazione.
Il vitigno Grenache N predilige i terreni sassosi. Si adatta al vento e alle condizioni più calde, apportando agli assemblaggi sentori fruttati, ricchezza alcolica e ampiezza.
Il vitigno Mourvèdre N è adatto a terreni molto caldi con buon regime idrico. Dopo un lento adattamento, che permette di immettere la sua produzione negli assemblaggi solo dopo il 6° anno di impianto, è in grado di apportare note sottili e una leggera tannicità molto apprezzata.
I terreni, il clima e le competenze umane nell'impianto dei vitigni, le modalità di coltivazione (potatura corta per i vitigni mediterranei), le pratiche colturali (raccolta manuale) e l'invecchiamento (12 mesi obbligatori di cui 2 di affinamento in bottiglia) contribuiscono all'elaborazione di un prodotto originale che, tra i vini «Corbières», ha ottenuto nel 2005 l'attribuzione della denominazione d'origine controllata.
Con l'inserimento nelle condizioni di produzione di un periodo di invecchiamento in bottiglia nella zona geografica delimitata e nella zona di prossimità immediata ristretta, i produttori si sono posti l'obiettivo di tutelare maggiormente la qualità e la specificità del prodotto e quindi la reputazione della denominazione di origine controllata.
Questa recente denominazione di origine controllata ha comunque alle spalle una lunga storia vitivinicola. La presenza di vigneti risale all'epoca romana, come dimostra il più antico riferimento vitivinicolo della regione delle Corbières, «Villa major» divenuta «Villemajou», situata nel comune di Boutenac, nel cuore della zona geografica.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
a) - L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti di una località accatastata;
— che figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
b) - L'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata può indicare l'unità geografica più grande «Corbières».
Le dimensioni dei caratteri di quest'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione, l'affinamento e il confezionamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Aude sulla base del codice geografico ufficiale del 2019: Bizanet e Narbonne.
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
confezionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
I vini sono fatti invecchiare almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e, in questo periodo, devono restare almeno 2 mesi in bottiglia.
Con l'inserimento nelle condizioni di produzione di un periodo di invecchiamento in bottiglia nella zona geografica delimitata e nella zona di prossimità immediata ristretta, i produttori si sono posti l'obiettivo di tutelare maggiormente la qualità e la specificità del prodotto e quindi la reputazione della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-78f0132e-3153-4ff4-a2b1-3ccb70539d00