Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 27-11-2023
Numero provvedimento: 1091
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino  - Misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022/2023" - Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023 - Esclusione del progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente - Necessità che ciascun partecipante chieda un contributo minimo, con la previsione che la violazione di tale disposizione comporta, automaticamente, l’esclusione (non del solo soggetto partecipante ma anche) del soggetto proponente e dell’intero progetto da esso presentato, prescindendo da qualsiasi valutazione circa la possibilità che il progetto presentato dal soggetto proponente sia idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati senza l’azione del soggetto partecipante incorso nella violazione - Dichiarazione di incompetenza territoriale.

 


ORDINANZA


 

sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Confagri Tuscany Wines Promotion S.C.Ar.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Berti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
 

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro pro tempore, Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;

 

nei confronti

Tenuta Pietramora di Colle Fagiano S.R.L, Banfi Società Agricola S.R.L, Castiglion del Bosco Società Agricola a Responsabilità Limitata, Bibi Graetz di Dan Graetz, Col D'Orcia S.R.L, Consorzio Vino Chianti, Le Corti S.p.A. Società Agricola, Promosienarezzo S.r.l., Toscana Wine Partners, Nittardi di Leon Femfert, Associazione Exclusive Tuscany, Fattoria di Mocenni di Casini Nicolo, Capponi Sebastiano - Fattoria di Calcinaia, Bs International S.r.l., Associazione Made in Tuscany, Castello di Albola S.A.R.L., Azienda Agricola La Magia di Schwarz Fabian, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Confederazione Italiana Agricoltori Toscana, S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio - S.R.L, Tenute Piccini S.p.A., Azienda Agricola Uccelliera di Cortonesi Andrea, Società Agricola Tenuta Poggio al Tesoro S.R.L, Poggio S. Polo S.A.A.R.L., Consorzio Vino Chianti Classico, Jbs S.r.l., Tenimenti Carvin S.r.l., Rocca di Frassinello S.r.l. Società Agricola in Sigla Rocca di Frassinello S.A.R.L., Tenuta Torciano Azienda Agricola Giachi Pierluigi, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell’efficacia


Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023;

- della graduatoria definitiva pubblicata in data 6 dicembre 2022 dalla Regione Toscana allegata sub doc. A al provvedimento dirigenziale n. 24372 del 6 dicembre 2022 dalla quale è stato escluso definitivamente il progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente afferente la misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022/2023;

- dell''allegato B contenente l''elenco dei progetti non ammissibili approvato con il medesimo decreto dirigenziale;

- del decreto dirigenziale n. 21620 del 28 ottobre 2022 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili relativi alla campagna finanziaria 2022/2023, a seguito dell''istruttoria condotta dal Comitato di valutazione;

- della graduatoria provvisoria pubblicata in data 28 ottobre 2022 dalla Regione Toscana allegata sub doc. A al decreto dirigenziale n. 21620 del 28 ottobre 2022 dalla quale è stato escluso il progetto di promozione regionale presentato dal ricorrente afferente la misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022 / 2023;

- dell''allegato B contenente l''elenco dei progetti non ammissibili approvato con il medesimo decreto dirigenziale;

- del provvedimento assunto dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale Produzioni agricole vegetali e zootecniche Promozione Sostegno agli investimenti delle imprese agroalimentari privo di protocollo comunicato in data 4 novembre 2022, con il quale la Regione resistente ha disposto l''esclusione del Progetto CUP 12813.28062022.216000019 destinato ai Paesi Target Usa, Cina e Giappone;

- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione redatto all''esito della seduta del 5 ottobre 2022 riferita alla valutazione delle controdeduzioni inoltrate dalla ricorrente in data 4 ottobre 2022 mai formalmente comunicato al ricorrente;

- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 / 1990 comunicato dalla predetta Regione con nota prot. E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0373232_2022-09-30 in data 30 settembre 2022;

- del verbale del Comitato Tecnico di Valutazione redatto all''esito della seduta del 29 settembre 2022 mai formalmente comunicato al ricorrente, ove è stata assunta la sussistenza della violazione del disposto di cui al punto 3.5 dell''Allegato A all''Avviso Regionale D.D. 12813 del 28 giugno 2022;

- e per quanto qui possa occorrere del disposto di cui al punto 4.5 dell''allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 20 giugno 2022 e del punto 3.5 dell''Allegato A all''Avviso regionale nonché del disposto di cui al punto 8.2 dell''Allegato A al Decreto Dirigenziale 12813 del 28 giungo 2022 nonché dell''art. 5 comma 7 e 9 del D.D. n. 229300 del 20 maggio 2022 anche per contrasto al disposto di cui all''art. 9 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019;

- nonché del disposto di cui all''art. 3 comma 5 del D.D. n. 229300 del 20 maggio 2022 nel punto in cui non consente la rettifica di un dato contenuto nell''allegato H) della iniziativa progettuale proposta,

nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.


Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Confagri Tuscany Wines Promotion S.C.A.r.L. il 13 giugno 2023:

- del decreto n. 7866 del 19 aprile 2023 avente per oggetto OCM Vino – Misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi - Regolamento (UE) n. 1308/2013 – campagna finanziaria 2022/2023;

- dell''Allegato A al Decreto n. 7866 contenente l''esito del riesame del progetto cup 019 a seguito dell''ordinanza del Consiglio di Stato n.01314/2023 – proc.to n.02452/2023 pubblicata il 5 aprile 2023;

- della nota Ag.e.a. Prot. Uscita N.0036134 del 15 maggio 2023 con la quale è stato trasmesso l''atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023;

- della nota Ag.e.a. prot. N. 0040780 del 29 maggio 2023 di riscontro all''istanza inviata dalla Confagri Tuscany in data 22 maggio 2023;

- della nota Ag.e.a. Prot. Uscita N.040768 del 29 maggio 2023 con la quale è stata annullata la nota Agea N.0036134 del 15 maggio 2023 ed è stato trasmesso il nuovo atto di impegno riferito al Contratto promozione vino Paesi terzi 2022-2023;

nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

1. Con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 697 del 20 giugno 2022 veniva approvato l’avviso concernente la «Misura Ocm vino promozione del vino sui mercati dei paesi terzi».

Con domanda del 5 agosto 2022 Confagri chiedeva alla Regione Toscana che venisse ammesso a finanziamento il proprio progetto denominato «Confagri Tuscany Wines Promotion 1/2023 Stati Uniti d’America – Cina (Compresa Area di Hong Kong e Macao) – Giappone», che prevedeva la partecipazione di venti aziende (tra le quali le società Castello del Terriccio S.r.l. e Poggiotondo S.r.l.), con valore complessivo di €. 1.072.840,00, e una richiesta di contributo nella misura del 40%, pari a €. 429.136,00.

2. A seguito della svolta interlocuzione endoprocedimentale, con provvedimento comunicato mediante pec del 4 novembre 2022 la Regione Toscana disponeva l’esclusione della Confagri, con la seguente motivazione «il Comitato di valutazione dei progetti ha ritenuto il progetto non ammissibile in quanto, per i soggetti partecipanti Castello del Terriccio s.r.l. e Poggiotondo s.r.l., non risultano rispettati i limiti minimi di contributo ammissibile definiti al punto 4.5 dell’allegato A alla deliberazione Giunta regionale n. 697 del 20 giugno 2022 e al punto 3.5 dell’Allegato A all’Avviso regionale per il Paese Terzo Giappone (non emergente), pari a Euro 2.000,00. In proposito preme infatti evidenziare che ai sensi del punto 8.2 dell’Allegato A all’Avviso regionale, il mancato rispetto dei limiti minimi di contributo ammissibile rappresenta causa di esclusione, secondo quanto disposto all’articolo 9, lettera g) del decreto ministeriale n. 3893/2019, all’articolo 3, comma 5, ed all’articolo 5, comma 7 dell’Avviso nazionale».

3. Con l’atto introduttivo del presente giudizio Confagri impugnava il suddetto provvedimento, unitamente agli ulteriori atti emarginati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia per i seguenti motivi:

I) «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, lettera g) del decreto ministeriale n. 3893/2019 nonché del principio di tassatività delle cause di esclusione della lex specialis – incompetenza contraddittorietà erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto -», con cui la ricorrente evidenziava che il punto 4.5 dell’allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 20 giugno 2022, il punto 8.2 dell’Allegato A al Decreto Dirigenziale regionale n. 12813 del 28 giugno 2022, e l’art. 5 commi 7 e 9 del D.D. n. 229300 del 20 maggio 2022 (Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica de Ministero delle Politiche Agricole, Alimentare e Forestali) si sarebbero posti in aperto contrasto con quanto disposto con l’art. 9 lett. G del Decreto Ministeriale 3893/2019, con conseguente illegittimità di tutti i provvedimenti impugnati.

II) «Violazione e falsa applicazione del punto 4.5 dell’allegato A alla Deliberazione Giunta regionale n. 697 del 20 giugno 2022 e del punto 3.5 dell’Allegato A all’Avviso regionale - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria -» ove si evidenziava che il Consorzio avrebbe una propria autonoma soggettività giuridica, dunque non potrebbe essere escluso per i contributi spettanti ai singoli partecipanti.

III) «Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Carenza e difetto di motivazione - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 lettera b) della Legge n. 241/1990 – Mancato ricorso all’istituto del soccorso procedimentale o istruttorio – Erronea valutazione del presupposto, errata e carente istruttoria -» con cui la società ricorrente affermava che la PA non avrebbe dovuto tenere conto del mero errore materiale commesso nella compilazione della domanda, in quanto la volontà effettiva del Consorzio sarebbe quella emergente dall’Allegato H, nella formulazione da questo assunta unitamente alle controdeduzioni; del resto la variazione non aveva natura modificativa dell’offerta economica, riguardando unicamente la ripartizione delle voci contestate tra tre aziende; tra l’altro si tratterebbe di errore scusabile, data la mole dei depositi effettuati.

IV) «Eccesso di potere per difetto di istruttoria per errata valutazione degli elementi forniti dal proponente in allegato alla iniziativa progettuale – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 4 del Decreto direttoriale n. 229300 del 20 maggio 2022» con cui Confagri sosteneva che applicando analogicamente la normativa relativa agli appalti sarebbe stata necessaria una valutazione complessiva dell’offerta, dalla quale sarebbe emerso l’errore in cui era incorso il soggetto concorrente.

4. Si costituivano in giudizio il Ministero, AGEA e la Regione Toscana, instando per la reiezione del ricorso.

5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2023, era respinta con ordinanza della Sezione n. 37/2023.

A seguito di appello cautelare proposto dal consorzio ricorrente, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza n. 1314 del 4 aprile 2023 riformava la pronuncia del TAR, disponendo il riesame da parte della Regione, in quanto: «Il Collegio, rilevato, in esito alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, che si apprezzano profili di fondatezza dei motivi posti a corredo del ricorso di primo grado; osservato, in particolare, che sussistono dubbi sulla legittimità dell’avviso nazionale di cui al Decreto del Dirigente generale n. 229300 del 20 maggio 2022 del Ministero per le politiche agricole e per la sovranità alimentare, art. 5, comma 7, per difformità dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2019, il quale ultimo non contempla contributi minimi che debbano essere richiesti da ciascun soggetto partecipante ad un progetto e, coerentemente, non prevede quale causa di esclusione di un soggetto proponente, e del relativo progetto, la circostanza che un singolo soggetto partecipante abbia chiesto un contributo inferiore a un determinato contributo minimo; rilevato, conseguentemente, che sussistono dubbi anche in ordine alla legittimità della delibera di Giunta Regionale n. 697 del 20 giugno 2022, allegato A, punto 4.5., nella parte in cui, esercitando la facoltà attribuita alle Regioni dall’art. 7, comma 9 del sopra citato Decreto Dirigenziale n. 229300 del 20 maggio 2022, la citata delibera di Giunta Regionale ha introdotto la necessità che ciascun partecipante chieda un contributo minimo, stabilendo altresì che la violazione di tale previsione comporta, automaticamente, l’esclusione (non del solo soggetto partecipante ma anche) del soggetto proponente e dell’intero progetto da esso presentato, prescindendo da qualsiasi valutazione circa la possibilità che il progetto presentato dal soggetto proponente sia idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati senza l’azione del soggetto partecipante incorso nella violazione; rilevato, più specificamente, che il D.M. 3 aprile 2019 prevede che la causa di esclusione legata alla violazione dell’art. 13, comma 7, sia disposta solo quando l’importo “complessivo” del contributo richiesto per il progetto risulti inferiore ai minimi indicati da tale norma, i quali sono riferiti globalmente al progetto, e non al singolo contributo di un soggetto partecipante; considerato, in definitiva, che la delibera di Giunta Regionale sopra citata ha introdotto un vincolo e una causa di esclusione del soggetto proponente non prevista dal D.M. 3 aprile 2019; rilevato che tali previsioni, di dubbia legittimità per i motivi sopra evidenziati, sono state riprodotte nell’avviso di cui al Decreto del Dirigente regionale, punto 4.5 dell’Allegato A all’Avviso regionale nonché del disposto di cui ai unti 3.5. e 8.2 dell’Allegato A al Decreto Dirigenziale 12813 del 28 giungo 2022; considerato inoltre che non si può escludere che vi sia stato un errore materiale nella compilazione del file Excel che costituisce l’allegato H alla domanda presentata dal Consorzio appellante, file Excel che non è stato neppure firmato dai soggetti partecipanti, e che comunque avrebbero dovuto essere tenute in debito conto le domande di contributo presentate dalla società agricola Poggiotondo (per complessive €. 11.109,20, pari al 40% dell’importo totale del costo delle azioni di sua competenza) e dalla società agricola Castello del Terriccio, (per complessive €. 2.136,00, pari al 40% del costo complessivo (€. 5.341.00) dell’azione di sua competenza); ritenuto, inoltre, che appare di dubbia legittimità anche la previsione di cui al Decreto Dirigenziale n. 229300 del 20 maggio 2022 nella misura in cui non ammette alcun tipo di sanatoria a irregolarità o errori materiali del progetto; considerato, ancora, che anche il Comitato di valutazione non ha espresso alcun apprezzamento di merito sul progetto e, comunque, sulla possibilità che il progetto consegua gli obiettivi prescindendo dalle azioni che, in Giappone, dovrebbero svolgere le società Poggiotondo e Castello del Terriccio; considerato che si apprezza la sussistenza anche del periculum in mora, in considerazione dei termini entro i quali i progetti debbono essere portati a termine; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2452/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini del riesame, disponendo che l’Amministrazione riesamini la posizione del Consorzio appellante entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, tenendo conto delle statuizioni di cui in motivazione».

6. L’Amministrazione riesaminava la posizione della parte ricorrente nella riunione del Comitato di Valutazione del 18 aprile 2023, confermando nella sostanza le pregresse valutazioni: «Il DM 3893/2019 non esauriva la disciplina delle modalità procedurali attraverso le quali il Ministero dell’agricoltura […] ovvero le Regioni dovevano provvedere all’attuazione della misura “Promozione” […]. Infatti l’articolo 2 del menzionato decreto ministeriale (3893/2019) dispone che le modalità operative e procedurali di attuazione del decreto stesso sono definite annualmente dal relativo avviso (da intendersi sia nazionale che regionale). Ciò è esattamente quanto si è verificato con l’art. 5 punti 7 e 9 del Decreto Direttoriale n. 229300 del 20 maggio 2022 che riguardano aspetto (fissazione di un limite minimo dell’entità del finanziamento che doveva essere richiesto da ciascun partecipante per Paese terzo o mercato del Paese terzo nel caso di proposta progettuale presentata da soggetto proponente formato da più partecipanti) ben diverso da quello cui si riferisce l’art. 9 lett. g) del D.M. del 4 aprile 2019 n. 3893 (fissazione di un limite minimo dell’entità del finanziamento che doveva essere chiesto in relazione a ciascuna proposta progettuale). Nell’ambito del confine dettato dalla normativa di rango superiore, dunque il Ministero ha provveduto ad emettere l’avviso annuale, disciplinando al contestato art. 5 la “Disponibilità di prodotto e contributo richiedibile” e con la diversa fattispecie relativa alle cause di esclusione di cui al richiamato art. 9. Tuttavia, nella discrezionalità attribuita al Ministero, quest’ultimo ha ritenuto opportuno fissare dei limiti minimi di contributo richiedibile al di sotto dei quali, anche per ragioni di opportunità e di economicità dell’investimento da realizzare da parte dei soggetti partecipanti al progetto, ha valutato di dover qualificare la richiesta di finanziamento non ammissibile. Questo comporta, di conseguenza, in caso di violazione del limite minimo di contributo, l’esclusione del progetto».

La Regione ribadiva l’esclusione di Confagri con il decreto n. 7866/2023, motivato con riferimento alle deduzioni svolte nel verbale sopra riportato, che costituisce l’Allegato A del provvedimento.

7. Con istanza del 22 maggio 2023, inoltre, la Confagri Tuscany Wines chiedeva ad AGEA di predisporre nei propri confronti un nuovo atto d’impegno prevedendo: «a) la validazione delle attività già compiute pur nel caso in cui le stesse dovessero risultare non riportare in modo chiaro e leggibile che l’Unione europea ha partecipato al finanziamento delle azioni oggetto del contratto; b) la validazione delle attività già compiute anche se la relativa realizzazione non fosse stata preceduta dal preventivo inserimento nel portale Sian del relativo cronoprogramma; c) il definitivo riconoscimento del contributo anche nel caso di mancato raggiungimento dell’80 % di spese ammissibili a finanziamento in ragione del ristrettissimo tempo rilasciato per l’ultimazione delle attività fissato al 15 ottobre 2023 e con espressa esclusione dell’applicabilità al caso concreto delle eventuali sanzioni conseguenti; d) la liquidazione del saldo nei termini ordinariamente previsti all’esito dei controlli da parte di Agecontrol, fermo e impregiudicato, ovviamente, il diritto di ripetizione da parte di Agea nel caso di esito del giudizio contenzioso in via definitiva favorevole alla Regione Toscana». Con nota prot. 40780 del 29 maggio 2023 AGEA riscontrava l’istanza dando atto di condividere quanto rappresentato nei punti b) e d) e di aver integrato l’atto di impegno con corrispondenti previsioni, ma ritenendo di non poter accogliere quanto richiesto nei punti a) e c).

8. Il provvedimento regionale confermativo veniva impugnato dalla parte ricorrente con ricorso per motivi aggiunti depositato nel fascicolo di causa il 13 giugno 2023, con cui si evidenziava, in primo luogo, il vizio di «Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – Annullabilità del verbale di riesame per violazione dell’articolo 21 septies della legge 241/1990 – Violazione dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. –», in quanto la Regione avrebbe disatteso il dictum del Consiglio di Stato, essendo sostanzialmente mancata una nuova disamina della domanda della ricorrente.

Si riproponevano inoltre, nei confronti del provvedimento in questione, i motivi di censura articolati nel ricorso introduttivo.

8.1. Con lo stesso ricorso per motivi aggiunti veniva altresì impugnato il provvedimento di AGEA del 29 maggio 2023, che Confagri assumeva essere viziato da «Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà anche per contrarietà ai criteri di imparzialità, efficienza e razionalità dell’azione amministrativa», in quanto le relative statuizioni avrebbero potuto rendere del tutto inefficace un eventuale esito favorevole del giudizio contro la Regione.

8.2. La Regione, il Ministero ed AGEA resistevano anche ai motivi aggiunti.

9. All’udienza pubblica del 4 ottobre 2023 la causa era trattenuta in decisione.

10. Successivamente al passaggio in decisione, il Collegio ravvisava dei dubbi circa la sussistenza della competenza territoriale del TAR Toscana, ritenendo la causa ricompresa nella competenza del TAR del Lazio. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., con l’ordinanza collegiale n. 892 del 6 ottobre 2023 si invitavano le parti a dedurre sul punto.

La società ricorrente depositava memoria, insistendo per la competenza del TAR Toscana.

11. Ritiene il Collegio che la controversia debba essere decisa dal TAR del Lazio, in quanto ricompresa nella competenza territoriale di tale ufficio giudiziario, come definita dall’art. 13 c.p.a.

Tra le censure proposte dalla parte ricorrente, veniva infatti dedotta quella afferente all’illegittimità dell’esclusione disposta dalla Regione Toscana nei confronti di Confagri, in applicazione dell’art. 4.5 dell’allegato A alla D.G.R. n. 697 del 20 giugno 2022, che prevede quanto segue: «4.5 Ai sensi del comma 9 dell’articolo 5 dell’avviso nazionale, ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario non emergente un contributo minimo pari a Euro 2.000,00. […]».

La suddetta disposizione della DGR 697/2022, introdotta in dichiarata applicazione dell’art. 5 comma 9 dell’avviso nazionale (Decreto del Direttore generale della promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, oggi dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, n. 229300/2022), espressamente richiamato nel testo come sopra riportato, prevede invero l’esclusione del soggetto partecipante (nella fattispecie: Confagri Tuscany Wines Promotion Scarl) per la violazione del limite minimo di contributo richiesto, imposto dalla stessa norma ai singoli soggetti partecipanti (nella fattispecie le due imprese consorziate in Confagri, denominate Poggiotondo S.r.l. e Società Agricola Castello del Terriccio S.r.l., che avevano richiesto sub-contributi inferiori a €. 2.000,00).

A parere della ricorrente, in particolare, tale previsione si porrebbe in contrasto con il combinato disposto degli articoli 9 e 13 commi 6 e 7 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019, che prevedono cause di esclusione per violazione dei minimi solo con riferimento al contributo complessivo richiesto dal soggetto proponente, e non relativamente ai sub-contributi afferenti alle singole imprese aderenti.

L’illegittimità in tali termini rilevata veniva dedotta dalla Confagri Tuscany Wines sia con riferimento al punto 4.5 dell’Allegato A alla DGR 697 del 20 giugno 2022, sopra riportato, sia riguardo alla corrispondente disposizione presente nell’avviso nazionale succitato, approvato con Decreto del Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 229300 del 20 maggio 2022, che all’art. 5, commi 7 e 9, stabilisce che: «7. Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a euro 15.000,00 […]»; «9. Le Regioni e le Province autonome nei propri avvisi possono fissare contributi minimi diversi rispetto a quelli di cui ai precedenti commi 7 e 8».

Anche tale ultimo atto dirigenziale presupposto, che ha portata generale e veniva adottato da un’Amministrazione centrale, con effetti sull’intero territorio nazionale, era invero impugnato dall’odierna parte ricorrente, che ne deduceva il contrasto con il decreto ministeriale n. 3893/2019, secondo una prospettazione peraltro condivisa in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato («[…] sussistono dubbi sulla legittimità dell’avviso nazionale di cui al Decreto del Dirigente generale n. 229300 del 20 maggio 2022 del Ministero per le politiche agricole e per la sovranità alimentare, art. 5, comma 7, per difformità dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2019, il quale ultimo non contempla contributi minimi che debbano essere richiesti da ciascun soggetto partecipante ad un progetto e, coerentemente, non prevede quale causa di esclusione di un soggetto proponente, e del relativo progetto, la circostanza che un singolo soggetto partecipante abbia chiesto un contributo inferiore a un determinato contributo minimo» - Consiglio di Stato, VI, ordinanza n.1314 del 5 aprile 2023).

Stanti le domande proposte dalla parte ricorrente, viste le descritte interrelazioni tra i provvedimenti impugnati, e rilevato il nesso di presupposizione-dipendenza sussistente tra l’avviso nazionale (D.D. 229300 del 22 maggio 2022) e l’avviso regionale per la Toscana (DGR n. 697 del 20 giugno 2022), nonché tra quest’ultimo e l’esclusione disposta dall’Amministrazione resistente a carico di Confagri, appare evidente che, ai fini della decisione della causa, si rende necessario vagliare la legittimità del provvedimento ministeriale “a monte”, adottato con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle foreste n. 229300 del 20 maggio 2022.

Orbene, ai sensi dell’art. 13 comma 4 bis c.p.a., applicabile alla presente causa: «4 bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza».

Il provvedimento presupposto adottato dal Ministero integra un atto generale, in quanto destinato a produrre effetti senza limiti di carattere personale o territoriale. Come tale, in virtù della riportata norma, l’impugnazione di tale atto ministeriale presupposto radica la competenza territoriale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, sull’intera controversia.

In tal senso, del resto, si esprime in termini costanti la giurisprudenza amministrativa: «Sussiste, altresì, sulla controversia all'esame, la competenza funzionale del Tar Lazio ai sensi dell'art. 13, u.c. del D.Lgs n. 104 del 2010, nella considerazione che le ricorrenti hanno impugnato anche il D.M. n. 4123/2010 (atto ad efficacia ultraterritoriale) di cui chiedono l'annullamento, nella parte di interesse, per contrasto con le fonti sovraordinate. La questione sottoposta all'esame del Collegio impinge, infatti, atti applicativi individuali aventi efficacia territorialmente limitata, tenuto conto degli effetti del rapporto instauratosi tra le parti, ai quali, tuttavia, è connessa strumentalmente l'impugnazione di un atto a carattere generale (D.M. n. 4123 de,22/7/2010 recante ad oggetto: "OCM Vino - "Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati di Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti", emanato in attuazione della normativa regolamentare comunitaria), destinato a valere senza limiti personali e/o territoriali. Come chiarito da C.d.S., sez. IV., 5/11/2012, n. 5614, tali controversie rientrano nella competenza del Tar Lazio, sede di Ro., in base al principio di concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice, che realizza i valori dell'effettività della tutela e della ragionevole durata del processo» (TAR Lazio, Roma, II, 6 maggio 2015, n. 6470, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio; cfr: Consiglio di Stato, IV, 16 aprile 2014 n. 1919).

12. Si ritiene, per tutto quanto precede, di dover dichiarare l’incompetenza territoriale dello scrivente Tribunale a favore del TAR del Lazio, sede di Roma, davanti al quale la presente causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.

13. Il TAR del Lazio provvederà sulle spese della presente fase di giudizio.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) dichiara la propria incompetenza territoriale a favore del TAR del Lazio, sede di Roma, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese al definitivo.


Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 4 ottobre 2023, 7 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati:


Alessandro Cacciari, Presidente

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

Marcello Faviere, Referendario

L'ESTENSOREIL PRESIDENTE

Katiuscia PapiAlessandro Cacciari