Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 01-12-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 01-12-2023

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Bourg/Côtes de Bourg/Bourgeais].

(Comunicazione 01/12/2023, pubblicata in G.U.U.E. 1° dicembre 2023, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Bourg / Côtes de Bourg / Bourgeais»

PDO-FR-A0828-AM03

Data della comunicazione: 5.9.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Codice geografico ufficiale

L'elenco dei comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata è stato aggiornato in base al codice geografico ufficiale.

La modifica è di carattere puramente redazionale e non comporta variazioni né della zona geografica né della zona di prossimità immediata.

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

2.   Affinamento

Le disposizioni relative all'obbligo di affinamento nella zona e alla sua durata sono state eliminate dal disciplinare di produzione.

Il documento unico è modificato ai punti 2, 6 e 9.

3.   Introduzione di varietà a fini di adattamento

Tra i vitigni per i vini rossi sono state aggiunte, a fini di adattamento, le varietà Carmenère N e Petit Verdot N.

La percentuale di queste varietà è limitata al 5 % dei vitigni presenti in azienda e al 10 % dell'uvaggio per il colore considerato.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

4.   Distanza tra i ceppi - potatura

La distanza tra i ceppi dello stesso filare è stata modificata e passa ora da un minimo di 0,85 m a 0,80 m.

Per le vigne con distanza tra i ceppi inferiore a 0,85 metri è prevista una norma di potatura specifica: Guyot a tralcio unico.

La densità minima d'impianto rimane invariata a 4 500 ceppi per ettaro.

Il documento unico è modificato al punto 5.

5.   Disposizioni agroambientali

Sono state aggiunte le seguenti disposizioni ambientali:

— è obbligatorio rimuovere i ceppi morti dalle parcelle ed è vietato stoccarli all'interno delle parcelle stesse;

— è vietato il diserbo chimico totale delle parcelle;

— gli operatori calcolano e registrano l'indice di frequenza dei trattamenti.

Tali modifiche mirano a recepire in maniera più adeguata la domanda sociale di un minor utilizzo di prodotti fitosanitari e di una maggior sensibilità ambientale.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

6.   Ubicazione e impianto del vigneto

È stato aggiunto l'obbligo per gli operatori di procedere, prima di ogni nuovo impianto, ad un'analisi fisico-chimica del suolo della parcella per poter disporre di tutti gli elementi necessari alla conoscenza del contesto viticolo e delle relative potenzialità.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

7.   Data di confezionamento

La disposizione che stabilisce la data a partire dalla quale è possibile effettuare il confezionamento è stata soppressa.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

8.   Dichiarazione precedente il confezionamento

La deroga relativa alla «piccola vendita di merci sfuse» (merce sfusa destinata al «consumatore») è stata soppressa.

Con questa modifica gli operatori interessati vengono inclusi nella categoria di giurisdizione ordinaria soggetta all'obbligo di dichiarazione entro i cinque giorni lavorativi che precedono la data di ogni confezionamento.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

9.   Circolazione tra depositari autorizzati

La data di commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è stata soppressa.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

10.   Riferimento alla struttura di controllo

La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Bourg / Côtes de Bourg / Bourgeais

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini rossi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. Ciascun lotto di vino rosso commercializzato presenta un tenore di acido malico ≤ 0,3g/l. Dopo l'arricchimento, questi vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. Prima del confezionamento presentano: - un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 3 g/l - un tenore di SO2 totale ≤ 140 mg/l - un tenore di acidità volatile ≤ 13,26 meq/l fino al 31 luglio dell'anno successivo alla vendemmia e ≤ 16,33 meq/l dopo tale data. Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea.

I vini rossi, ottenuti principalmente dall'assemblaggio dei vitigni Merlot N e Cabernet-Sauvignon N e, in misura minore, Cabernet Franc N o anche Cot N (noto localmente come «Malbec»), sono generosi, strutturati, aromatici e dotati di una struttura tannica che li rende particolarmente adatti all'invecchiamento. L'invecchiamento in barrique, se praticato, apporta complessità e aggiunge note tostate e vanigliate. Si tratta di vini rossi da invecchiamento.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


2.   Vini bianchi secchi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. Dopo l'arricchimento, non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. Prima del confezionamento presentano: - un tenore di zuccheri fermentescibili ≤ 4g/l - un tenore di SO2 totale ≤ 180 mg/l - un tenore di acidità volatile ≤ 13,26 meq/l. Le altre norme analitiche rispettano la normativa europea. I vini bianchi secchi, ottenuti principalmente dal vitigno Sauvignon B, sono spesso freschi al palato e molto aromatici, con note fruttate (il più delle volte agrumate), sfumate da note floreali. Il vitigno Sémillon B apporta una sensazione di volume e grassezza al palato, con note floreali più intense in caso di assemblaggio con il Muscadelle B. Il vitigno Colombard B aggiunge note aromatiche che richiamano gli agrumi. Si tratta di vini molto apprezzati da giovani (uno o due anni).

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità e distanza

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 500 ceppi per ettaro.

La distanza tra i filari non può essere superiore a 2 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

2.   Norme di potatura

Pratica colturale

La potatura è effettuata entro e non oltre la fase foglie distese (fase 9 di Lorenz).

Le viti sono sottoposte alle seguenti tecniche di potatura, con un massimo di 14 gemme franche per ceppo:

— potatura bordolese a due tralci;

— potatura a Guyot a uno o due tralci;

— potatura corta: cordone basso palizzato o ventaglio.

Le vigne con distanza tra i ceppi inferiore a 0,85 m sono potate a Guyot a tralcio unico.

3.   Irrigazione

Pratica colturale

Durante il periodo vegetativo della vite, l'irrigazione può essere autorizzata solo in caso di siccità persistente e che comprometta il corretto sviluppo fisiologico della pianta e la buona maturazione dell'uva.

4.   Arricchimento

Pratica enologica specifica

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono autorizzate per i vini rossi entro il limite di un tasso di concentrazione del 15 %.

Dopo l'arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale non supera il 13 % per i vini rossi e il 12,5 % per i vini bianchi.

5.2.   Rese massime

1.   Vini rossi fermi

65 ettolitri per ettaro

2.   Vini bianchi secchi fermi

72 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironde sulla base del codice ufficiale geografico vigente alla data del 18 febbraio 2022:

Bayon-sur-Gironde, Bourg, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Prignac-et-Marcamps, parte del comune di Pugnac corrispondente al suo territorio prima della fusione con il comune di Lafosse avvenuta in data 1o luglio 1974 (in particolare, le sezioni catastali B1, B2, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO e ZP), Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Trojan, Samonac, Tauriac, Teuillac e Villeneuve.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Colombard B

Cot N - Malbec

Merlot N

Muscadelle B

Sauvignon B - Sauvignon blanc

Sauvignon gris G - Fié gris

Semillon B

8.   Descrizione del legame/dei legami

La ricchezza dei paesaggi viticoli è una dimostrazione dell'importanza storica del commercio del vino in questa zona geografica. Per questo tipo di commercio il porto di Bourg ha svolto un ruolo importante fino agli inizi del XIX secolo.

Nel contesto climatico di tipo oceanico in cui sono coltivati, i vitigni utilizzati per produrre i vini della denominazione di origine controllata «Bourg / Côtes de Bourg / Bourgeais» hanno richiesto, sin dal XVIII secolo, l'uso di pali di sostegno e, in seguito, della generalizzazione del palizzamento e di un metodo di potatura abbastanza rigoroso, così da garantire una buona ripartizione della vendemmia e una superficie fogliare sufficiente per la fotosintesi, ai fini di una maturazione ottimale.

Nonostante la variabilità dei suoli, le tre principali tipologie pedologiche individuate sono tutte idonee all'impianto di vigneti collinari, in cui i viticoltori si sono imposti condizioni di produzione rigorose, ad esempio a livello di densità d'impianto e di produzione massima per parcella.

I suoli costituitisi su limi quaternari sono particolarmente adatti ai vitigni Merlot N, Cot N (Malbec) e Sauvignon B. Le parcelle con suoli grossolani sabbioso-argillosi impiantate sui pendii favoriscono la coltivazione alternata dei vitigni Merlot N, Cabernet-Sauvignon N e Cabernet Franc N, ma sono adatte anche alle varietà bianche.

Il vitigno di gran lunga più utilizzato è il Merlot N, che raggiunge la sua massima espressione soprattutto su parcelle con suoli argilloso-calcarei, molto presenti nell'area parcellare specificamente delimitata.

Nel 2010 quasi l'85 % del vino a denominazione di origine controllata «Bourg / Côtes de Bourg / Bourgeais» era destinato al mercato francese. La commercializzazione al di là delle frontiere nazionali e le esportazioni sono progressivamente aumentate, in particolare verso il Belgio, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Germania e persino verso il Giappone e gli Stati Uniti.

I produttori hanno inoltre avviato un progetto di firma comune da apporre su tutti i supporti di comunicazione e di marketing, conferendo così ampia notorietà alla denominazione di origine controllata «Bourg / Côtes de Bourg / Bourgeais».

Tutte le attività di comunicazione svolte dai produttori si incentrano sulle caratteristiche del terroir. Nelle varie operazioni promozionali, gli sviluppi tecnici realizzati collettivamente (studi pedologici, avvisi «fitosanitari» e «di raggiunta maturazione», selezione massale del vitigno Cot N, gestione del paesaggio, ecc.) mettono in evidenza le caratteristiche specifiche della denominazione di origine controllata.

Questa dinamica trova pienamente riscontro nel forte sviluppo dell'enoturismo e nel rafforzamento della posizione dei vini a livello sia nazionale che transfrontaliero.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Gironda sulla base del codice geografico ufficiale vigente alla data del 18 febbraio 2022: Berson, Blaye, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Donnezac, Fours, Gauriaguet, Générac, Laruscade, Marcenais, Marsas, Mazion, Peujard, Plassac, parte del comune di Pugnac corrispondente al territorio del vecchio comune di Lafosse prima della fusione dei due comuni avvenuta in data 1o luglio 1974, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Androny, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saugon, Val de Virvée e Virsac.

Unità geografica più ampia

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale.

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione

L'etichettatura dei vini che si fregiano della denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica più ampia «Vin de Bordeaux» o «Grand Vin de Bordeaux».

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-068df9b9-86dc-4ec6-88a4-d1e205bd94f0