Settore vinicolo - Comportamenti illeciti di concorrenza sleale consistenti nella pubblicazione e distribuzione da parte di un'associazione ai suoi soci di una guida che rappresenterebbe la copia della guida pubblicata e distribuita dalla parte attrice - Identità della guida per il formato e per la presentazione delle schede delle aziende vinicole produttrici di vino - Domanda volta ad accertare la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale - Mancata specificazione della concorrenza - Esclusione della condotta di concorrenza sleale - Art. 2598 cod. civ..
SENTENZA
n. 2775/2023 pubbl. il 05/04/2023
(Presidente: dott. Stefano Tarantola - Relatore: dott.ssa Elisa Fazzini)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14524/2021, decisa nella camera di consiglio del 30.03.2023, vertente
TRA
B.E. S.R.L. (...),
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA PODGORA, 5, presso lo studio dell'avvocato IDA ALLOCCA che, unitamente all'avvocato SALVATORE COLETTA del foro di Cassino, la rappresenta e difende giusta delega allegata telematicamente all'atto di citazione in riassunzione,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
A.I.S. (...),
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA VITTOR PISANI, 20, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO LAMPERTI e MICHELA SANTINELLI, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione,
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: concorrenza sleale.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2015, B.E. S.r.l. agiva in giudizio davanti al tribunale di Roma nei confronti dell'A.I.S., chiedendo che fosse inibito a quest'ultima il reiterarsi di una condotta anticoncorrenziale posta in essere attraverso la pubblicazione e la distribuzione di una guida pubblicata (Guida "Vitae" del 2015) pressoché identica a un proprio prodotto editoriale (Guida "B."), chiedendo che fosse disposto l'obbligo, in capo alla convenuta, di differenziare il predetto prodotto in maniera sostanziale dal proprio, condannandola anche al risarcimento dei relativi danni subiti. A fondamento delle proprie domande, B.E. aveva affermato: 1) di aver, sin dal 1999, facendo propria un'esigenza avvertita da esperti del settore, stampato e distribuito una guida intitolata "Duemilavini" e, successivamente, "Guida B.", che trattava dei vini, della loro produzione, delle aziende produttrici e della vendita, idonea a fornire a un pubblico di "adepti" uno strumento che contenesse informazioni a largo spettro sull'argomento, non diversamente reperibili in altre pubblicazioni, già edite; 2) di essersi accordata, sin dal 2002, con la stessa A.I.S. per la vendita a quest'ultima di un elevato numero di copie al fine di distribuirle a tutti suoi soci (cfr. docc. 1 - 4, del fascicolo di parte attrice relativo al procedimento davanti al Tribunale di Roma); 3) che prima del 2015 era stato interrotto ogni rapporto contrattuale per espressa volontà della A.I.S., che non aveva voluto rinnovare il contratto per la vendita delle guide in essere tra le parti fin dal 2002, a causa di asseriti dissapori insorti tra la dirigenza nazionale A.I.S. e la sua articolazione territoriale con sede in R., il cui Presidente F.R. era anche amministratore della casa editrice attrice; 4) di aver appreso che, a far tempo dal 2015, la stessa A.I.S. aveva pubblicato e distribuito una guida intitolata "Vitae", che era del tutto sovrapponibile per formato, dimensioni, rilegatura, materiale della copertina, contenuti e addirittura per la sequenza degli argomenti trattati, alla guida da lei edita, di cui l'Associazione aveva fatto uso fino al 2015; 5) di aver appreso che la somiglianza tra le due guide era stata, nella sostanza, ammessa dal Presidente dell'Associazione convenuta nel corso di un convegno tenutosi nel 2015, proprio in ragione del fatto di voler garantire continuità a un prodotto editoriale, che i propri soci erano adusi a ricevere; 6) che, alla luce di ciò, sarebbe evidente il comportamento illecito.
L'A.I.S. si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, la incompetenza del tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande svolte da parte attrice, in quanto infondate.
Il Tribunale di Roma, dichiarata la propria competenza, con sentenza non definitiva, n. 18242/2017, così provvedeva: "a) accoglie le domande proposte dalla B.E. S.r.l. e per l'effetto inibisce all'A.I.S. di pubblicare per le annualità future, la guida "Vitae", salvo adeguamenti idonei a differenziarla in maniera sostanziale dalla guida "B."; condanna l'A.I.S. al risarcimento dei danni in favore della B.E. S.r.l. c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separato provvedimento". Provvedeva, inoltre, a rimettere la causa sul ruolo per procedere alla quantificazione del danno. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza definitiva, la n. 21994/2018 del 15.11.2018, così provvedeva: "condanna la parte convenuta Associazione I.S. al risarcimento del danno nei confronti della B.E. S.r.l., liquidando lo stesso nella misura di Euro 341.250 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in motivazione; condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento che liquida in Euro 555,28 per spese vive ed Euro 21.387, per compensi professionali oltre spese forfetarie nella misura del 15% IVA e CPA come per legge".
Contro tali sentenze, l'A.I.S. proponeva appello avanti la Corte d'appello di Roma, insistendo anche nella propria eccezione di incompetenza. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 65365/2020, accoglieva tale eccezione preliminare di incompetenza e rimetteva le parti avanti il tribunale di Milano, a spese compensate.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 16.03.2021, B.E. S.r.l. ha, quindi, riassunto la causa davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, nei confronti di A.I.S., e ha chiesto che venissero accolte le medesime domande già svolte davanti al tribunale di Roma, ponendo a fondamento delle proprie ragioni le medesime motivazioni.
L'A.I.S. si è costituita nel giudizio in riassunzione, contestando la formulazione della domanda di risarcimento del danno svolta da parte attrice laddove quantificava diversamente il danno asseritamente subito, nella misura pari alla diminuzione del fatturato rilevabile dai bilanci versati in atti o nella misura pari al costo contrattualmente convenuto per le guide vendute nelle precedenti annualità da B. a A., non accettando il contraddittorio sulle domande formulate solo in sede di riassunzione. Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande svolte.
Il Tribunale, a seguito della richiesta delle parti, istruita la causa attraverso la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma, 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.06.2022, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 20.10.2022, depositata il 17.03.2023, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo, avendo rinvenuto nel fascicolo una nota di deposito del 2.06.2021 in cui parte attrice aveva chiesto di essere autorizzata a depositare tale faldone in cancelleria, la quale non era stata presentata come istanza e non era stata, pertanto, posta all'attenzione del giudice istruttore in consolle. Con tale ordinanza il Tribunale ha disposto che parte attrice provvedesse al deposito degli originali dei documenti 9-13, già depositati nel procedimento davanti al tribunale di Roma, e ha fissato l'udienza del 22.03.2023 per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la causa è stata assunta in decisione immediata, previa rinuncia delle parti ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30.03.2023.
MOTIVI DI DIRITTO
Oggetto della domanda principale svolta da parte attrice è quella volta ad accertare la sussistenza di comportamenti illeciti di concorrenza sleale consistenti nel fatto che a inizio 2015 l'A.I.S. avrebbe pubblicato e distribuito ai suoi soci una guida denominata "Vitae", la quale rappresenterebbe la copia della guida da lei distribuita e pubblicata "B.", acquistata per anni proprio da parte convenuta. In particolare, la guida pubblicata da parte convenuta sarebbe identica a quella di parte attrice per formato e per la presentazione delle schede delle aziende vinicole, produttrici di vino.
Tale domanda è infondata.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, il tribunale osserva che l'attrice, sulla scorta dei fatti allegati, ha svolto unicamente una domanda volta ad accertare la sussistenza di un'ipotesi di concorrenza sleale, senza specificare la predetta concorrenza, con la conseguente necessità per il Collegio di qualificare i fatti anzidetti dedotti a fondamento costitutivo della domanda, dovendo inquadrare l'azione proposta nella tipizzazione legislativa che le è propria e ponendo i medesimi fatti a base dell'accertamento della concorrenza sleale sotto uno, piuttosto che sotto un altro, dei profili normativi di cui all'art. 2598 c.c. (ex multis, Cass. 18 aprile 2003, n. 6310).
Il tribunale ritiene, quindi, opportuno soffermarsi, in via preliminare, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, sul rapporto in essere tra le norme che presidiano la concorrenza sleale, con particolare riferimento alle ipotesi tipiche (n. 1 e n. 2) dell'art. 2598 c.c., e la clausola generale di cui al n. 3.
Per quanto concerne la ipotesi di cui al n. 1, si osserva che in essa vengono disciplinate le cd. fattispecie confusorie, caratterizzate da atti "idonei a produrre confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente". Viene tutelata, dunque, l'attività d'impresa nella sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare la stessa come fonte della produzione di beni e servizi rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti provocando uno sviamento della clientela. Le ipotesi delineate da questa fattispecie sono: l'adozione di nomi e segni distintivi altrui e l'imitazione servile. Concentrando l'attenzione esclusivamente su quest'ultima, essa consiste nella pedissequa riproduzione della forma esteriore del prodotto del concorrente tale da ingenerare confusione, intendendosi per forma esteriore l'apparenza individuante il bene imitato. Va rimarcato, peraltro, alla luce di quanto evidenziato dalla Cassazione, che: i) è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo i requisiti di originalità e capacità individualizzante. Le forme, di cui la norma suddetta vieta l'imitazione, sono, cioè, le sole forme del prodotto comunemente definite superflue, arbitrarie, capricciose, tecnicamente insignificanti. Il divieto cessa infatti di operare in rapporto alle cd. forme funzionali, che coincidono con le caratteristiche di struttura e funzionalità e delle quali è inevitabile l'esatta riproduzione ove non si voglia pregiudicare l'utilità che esse presentano; ii) la valutazione del rischio di confusione deve essere preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati. È noto, infatti, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme; iii) non rientra in tale fattispecie l'imitazione di forme comuni o standardizzate, salvo il caso che queste ultime acquistino, come detto, valore individualizzante; iv) il carattere confusorio deve essere accertato in rapporto al mercato di riferimento (ovvero rilevante), cioè in riferimento a quello nel quale operano o possono operare gli imprenditori in concorrenza, stabilendo di volta in volta, anche ai fini del preuso, se i prodotti offerti siano destinati a soddisfare le stesse esigenze di mercato riferite alla medesima clientela; v) l'imitazione della forma di un prodotto altrui, come pure di altre caratteristiche distintive dello stesso, non necessariamente integra anche altri illeciti concorrenziali e, in particolare, le diverse fattispecie di appropriazione di pregi e di scorrettezza professionale; vi) l'individuazione, infine, delle fattispecie rientranti nella categoria dell'imitazione servile è completata dalla clausola generale che apre ad ipotesi atipiche; apre, cioè, a ogni atto idoneo "a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente" (cfr. Cass. ord. 15/2023). Si ritiene, pertanto, in definitiva, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, che "l'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto" (cfr. Cass. 8944/2020; Cass. 3478/2009; Cass. 28215/2008; Cass. 1062/2006). In particolare, si ritiene, alla luce della Suprema Corte che, "in tema di concorrenza sleale, …, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente" (Cass. 30331/2022; Cass. 20234/2022).
Per quanto concerne, invece, la disposizione di cui all'art. 2958 n. 3 c.c., essa configura una ipotesi di concorrenza sleale in cui deve essere provata la violazione di una regola di correttezza professionale e commerciale.
In ordine alla differenza tra le due ipotesi di concorrenza sleale, il Collegio osserva, conformemente alla Cassazione, che, in tema di concorrenza sleale, l'imitazione servile di prodotti altrui è illecita ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di concorrente, senza che l'illeceità della imitazione non confusoria possa farsi derivare dall'inclusione di essa nello schema tipico della concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell'art. 2598 c.c., atteso che tale norme di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn. 1 e 2 ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non è, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente nn. 1 e 3 dell'art. 2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell'uno, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell'altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento) (cfr. Cass. 5437/2008; Cass. 15761/2003; Cass. 631072003; Cass. 9387/1994).
Alla luce di tali principi, il tribunale ritiene, innanzitutto, che, nel caso di specie, la condotta illecita posta in essere non possa essere inquadrata all'interno della concorrenza illecita confusoria, non essendo stati dedotti né uno specifico carattere distintivo del prodotto, né, tanto meno, una effettiva confondibilità tra i due prodotti rispetto ai potenziali acquirenti, con conseguente sviamento di clientela (cfr. Trib. Torino 08.04.2009 Trib. Torino 29.09.2004), tenuto, peraltro, conto che non è stato provato che la guida "Vitae" è venduta sul mercato, essendo destinata solo agli associati.
Si osserva, peraltro, che non sia condivisibile quanto asserito da parte attrice in ordine al fatto che la guida "Vitae" sia una copia della guida "B.", anche alla luce delle altre guide del settore depositate, ossia "Vinibuoni d'Italia 2015" della T.E. e "Vini d'Italia", edizione 2015, della G.R..
In particolare, si ritiene che tale somiglianza non emerga ictu oculi dal fatto che le due guide presenterebbero la medesima struttura editoriale, atteso che non appare dirimente la circostanza che le guide presentino le stesse dimensioni e siano caratterizzate entrambe da una copertina cartonata rigida, come si evince dalla riproduzione delle foto delle due guide prodotte.
(omissis)
Dalle copertine riprodotte, infatti, sono evidente le differenze che le caratterizzano, rappresentate da un diverso titolo (uno "B." e l'altro "Vitae"), da un diverso sottotitolo (uno "Vini d'Italia Grappe Ristoranti L'orchestra Italiana" e l'altro "La guida vini"), da una diversa illustrazione (uno con raffigurata la coda di un violino contornato da foglie di vite e l'altro con raffigurato un viticultore mentre lavora un filare di vigna) e da diversi nomi e simboli riportati in basso (uno riferito alla "Fondazione I.S.", avente come simbolo tre pallini, l'altro alla "A.I.S.", avente come simbolo il noto tastevin ). Diverso è, inoltre, anche il colore utilizzato sulla costola del volume, uno verde con la scritta "B." in bianco e l'altro bianco con la scritta "Vitae" in nero con la "T" in rosso. Distinti, infine, sono anche i caratteri utilizzati.
Per quanto concerne, poi, il contenuto interno, il Collegio osserva che in ogni pagina delle due guide viene indicato un produttore vinicolo, riportando i dati a lui riferibili, e che, contrariamente da quanto asserito da parte attrice, tale circostanza non pare caratterizzare esclusivamente le due guide in questione.
Ad esempio, con riferimento a un produttore individuato causalmente "Nino Negri", si evince che anche le altre guide depositate riportano i recapiti del produttore, la storia della casa vinicola, gli ettari vitati, le bottiglie prodotte, i vitigni, i vini prodotti con la indicazione di un punteggio e il prezzo indicativo. A titolo esemplificativo si riportano le fotografie delle pagine delle quattre guide relative a tale produttore.
(omissis)
Il Collegio ritiene non dirimente la circostanza che solo la Guida "B." e quella "Vitae" siano impostate a tutta pagina e contengono delle descrizioni dei principali vini prodotti dalla casa vinicola, peraltro non identici, atteso che tali elementi non sono sufficienti a far ritenere la sussistenza di una concorrenza sleale. Si osserva, in particolare, che le descrizioni dei singoli vini sono del tutto differenti, essendo solo quelle dell'Associazione N.S. caratterizzate da una precisa descrizione organolettica del prodotto, seguendo il proprio metodo sensoriale e procedendo sempre a un abbinamento vino - cibo.
Il Collegio ritiene che non sussistano neppure i presupposti atti a configurare la fattispecie della concorrenza sleale parassitaria, di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., caratterizzata, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, da un "fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale" (cfr. Cass. n. 25607/2018). Fin dalla prima pronuncia sul tema (Cass. 17 aprile 1962, n. 752), infatti, i contorni della fattispecie illecita sono stati individuati "là dove l'attività commerciale dell'imitatore si traduca in un cammino continuo e sistematico (anche se non integrale), essenziale e costante sulle orme altrui, perché l'imitazione di tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente, l'adozione più o meno immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è contrario alle regole che presiedono all'ordinato svolgimento della concorrenza".
I caratteri essenziali della concorrenza sleale parassitaria sono dunque costituiti dalla eterogeneità delle attività imprenditoriali imitate ("tutto o quasi tutto quello che fa il concorrente") e dalla sistematicità e continuità temporale della condotta imitativa ("un cammino continuo e sistematico sulle orme altrui").
Tali elementi non si ravvisano nella vicenda qui considerata, essendo la condotta riferibile alla sola guida oggetto del contendere.
Non appare dirimente, alla luce della motivazione che precede, quanto asseritamente riferito dal Presidente dell'associazione, Signor A.M., in occasione di un convegno svoltosi nel 2015, a Firenze, nel corso del quale, aveva asseritamente espresso la sua volontà di realizzare una guida che per formato e contenuto riprendesse quelli di B. al fine di dare ai propri associati un prodotto che si ponesse in continuità con il precedente, atteso che, alla luce della motivazione che precede, tale circostanza, anche se provata, non costituisce di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere sussistente, nel caso di specie, una ipotesi di concorrenza sleale.
Allo stesso modo non appare determinante l'asserito breve lasso di tempo utilizzato da parte convenuta per la realizzazione della sua guida, atteso che è circostanza pacifica che la guida sia stata presentata a un anno di distanza dalla riunione del novembre 2013, nella quale era stato deciso di non rinnovare il contratto triennale con B., assegnando al Presidente della associazione un tentativo in extremis di provare a trovare un accordo con controparte, poi non raggiunto. Alla luce di ciò appare del tutto congruo il termine di un anno per procedere alla redazione di una nuova guida tenuto conto che alcuni dati in essa inseriti sono meramente compilativi e presenti in tutte le guide e della capillare diffusione sul territorio da parte dell'associazione e delle approfondite conoscenze che essa ha nell'ambito dei vini e dei suoi produttori.
Nel rigetto della domanda di concorrenza sleale resta assorbita ogni domanda volta al risarcimento del danno.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna B.E. S.r.l. al pagamento in favore dell'A.I.S. delle spese di lite, che liquida in Euro 10.860,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 marzo 2023.
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2023