Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 12-04-2023
Numero provvedimento: 1701
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Fattispecie delittuosa ex art. 646 cod. pen. - Impossessamento di contenitori pieni di vino prelevati dalla cantina vinicola - Qualificazione giuridica del fatto contestato - Ammissione nel giudizio da parte dell'imputato di aver consapevolmente e volontariamente prelevato il mosto perché intendeva utilizzarlo per produrre del "vino particolare" - Mosto rettificato concentrato quale prodotto sottoposto a rigidi controlli qualitativi, utilizzato per l'arricchimento dei mosti e vini in fermentazione e per la dolcificazione di vini nuovi, il cui impiego permette pertanto l'aumento di qualità e di gusto dei mosti e dei vini nuovi ancora in fermentazione nel periodo vendemmiale e la dolcificazione nella elaborazione di vini e di vini frizzanti.

 


SENTENZA

n. 1701/2023 pubbl. 12/04/2023

(Presidente relatore: dott.ssa Rosa Calia Di Pinto)

 

nella causa in grado di appello contro:

1) C.M., nato a F. il (...), residente in O. N. (F.) alla via E. M. 17, libero, assente, difeso di fiducia dall'avv. Francesco AMERICO del Foro di Foggia, presente.

2) M.R., nato a F. il (...), residente in O. N. (F.) alla via S. P. n. 13/A, libero assente, difeso di fiducia dall'avv. Rosario MARINO del Foro di Foggia, sostituito per delega orale da avv. Chiara Russo, presente

IMPUTATI


Del reato di cui all'art. 119 c.p. ed art. 624 e 61 n. 11 c.p., poiché, in concorso tra loro, al fine di trame profitto, si impossessavano di due grossi contenitori pieni di litri 2000 di liquido denominato mosto rettificato concentrato del valore di circa 4.000 Euro prelevandoli dall'interno della cantina V. di O. N..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera (essendo i predetti lavoratori dipendenti della cantina V.) In Orta Nova (FG) il 29 Aprile 2017.

Appellanti gli imputati avverso la sentenza pronunciata in data 11 maggio 2017 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, che li dichiarava colpevoli del reato loro in concorso ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche per entrambi, ritenute equivalenti rispetto alla contestata aggravante, ed operata la riduzione prevista per il rito, li condannava alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessioni ad entrambi del beneficio della sospensione condizionale della pena e dichiarazione di inefficacia delle misure cautelari.

 

FATTO E DIRITTO
 

Con la sentenza emessa in data 11.5.17, depositata il 22.5.17, il giudice monocratico del Tribunale di Foggia, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e previa concessione delle attenuanti generiche, stimate equivalenti alla contestata circostanza aggravante, li condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Concedeva il beneficio della sospensione della pena alle condizioni e per il termine di legge.

Avverso la sentenza di primo grado proponevano tempestivo appello i difensori di fiducia, con atti depositati il 23 giugno 2017.

La difesa del C.:

A) deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi a suo dire nella fattispecie delittuosa di cui all'articolo 646 codice penale, in quanto l'imputato si impossessava di due contenitori pieni di vino prelevandoli dalla cantina vinicola della quale era dipendente, avendo la possibilità di entrare liberamente nei vari locali nei quali era custodito il vino e quindi fruendo di un potere di autonoma disponibilità sulla cosa mobile sottratta. Rilevava altresì che l'ipotesi delittuosa non era giunta a consumazione in quanto la condotta illecita era stata posta in essere alla presenza costante e vigile delle forze dell'ordine intervenute prontamente che avevano proceduto all'arresto dell'imputato. Citava in proposito la giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte (sentenza 17.7.14) secondo cui "il monitoraggio nell'attualità dell'azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo";

B) lamentava la mancata pronuncia del primo giudice di sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 131 bis c.p., richiesta in primo grado, trattandosi di ipotesi delittuosa del tutto episodica ed occasionale commessa da soggetto incensurato che non aveva causato alcun danno in concreto alla persona offesa, essendo stato prontamente recuperato il vino e restituito al proprietario;

C) infine, eccepiva l'incongruità della pena che riteneva eccessiva, sproporzionata, non adeguata ai fatti di causa e alla personalità dell'imputato che andava contenuta nei minimi edittali con generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata.

Concludeva chiedendo l'assoluzione del proprio assistito e in subordine la riforma della sentenza.

La difesa del M. chiedeva:

1) l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, per mancanza dell'elemento psicologico, non condividendo la qualificazione giuridica del fatto, rilevando che sia il C. che il M. erano autorizzati ad accedere all'interno della cantina per prelevare esclusivamente pedane vuote da smaltire, sicché mancherebbe la certezza che quest'ultimo al momento dei fatti avesse la consapevolezza e la volontarietà di realizzare la fattispecie criminosa, cioè di caricare a bordo del furgone oltre alle pedane vuote anche i due contenitori, avendo solo il compito di aiutare il C. nell'espletamento dell'attività da costui posta in essere.

2) l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previa derubricazione della fattispecie criminosa in quella di appropriazione indebita, osservando che i due operai per via della loro qualifica avevano esplicato un potere autonomo sui contenitori di mosto impossessandosi degli stessi per breve tempo, avendone il possesso ed il potere di disporne in modo autonomo, al di fuori della sfera di vigilanza del proprietario. In tale situazione, trattandosi di offesa di particolare tenuità e di non abitualità del comportamento, sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'articolo 131 bis c.p., in quanto il M. si era limitato ad aiutare il C. nell'attività di prelevamento, non essendo a conoscenza di cosa costui poteva o non poteva prelevare all'interno della cantina. La particolare tenuità dell'offesa deve essere desunta dalla modalità della condotta, della non abitualità del comportamento, dall'incensuratezza dell'imputato e dall'esiguità del pericolo. Quanto all'esiguità del pericolo, il valore di offensività sarebbe nullo, considerato che i due furono immediatamente bloccati all'uscita della cantina, e la res fu restituita all'avente diritto.

3) la derubricazione in furto tentato, in quanto i carabinieri attraverso l'espletamento di un servizio di appostamento avevano potuto osservare l'arrivo dei due imputati, la sottrazione dei due contenitori e la loro uscita dall'azienda ove erano stati immediatamente fermati, il che impedisce la consumazione del delitto di furto rimasto allo stadio del tentativo. Le forze dell'ordine avevano sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva in modo da poterla interrompere in qualsiasi momento.

4) la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 53 legge di depenalizzazione, tenuto conto della modalità del fatto unitamente alla valutazione dell'incensuratezza dell'imputato.

All'odierna udienza, dopo la relazione della causa, le parti hanno concluso come riportato in epigrafe e la Corte ha deciso come da dispositivo.

L'appello è fondato limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto contestato in tentativo di furto.

Nessun dubbio può seriamente sorgere in ordine alla responsabilità di entrambi gli imputati, alla stregua delle chiare e piane evidenze processuali ben evidenziate dal giudice di primo grado, costituite dall'arresto in flagranza dei due, dopo che erano stati visti alle 5 del mattino entrare all'interno della cantina a bordo di un furgone telonato, scendere, prelevare un muletto con il quale caricavano sul furgone delle pedane vuote e due grossi contenitori bianchi, risalire sul mezzo e uscire dalla cantina, dove venivano fermati, identificati e trovati in possesso dei due grossi contenitori contenenti 2000 litri (pari a circa chilogrammi 2700) di mosto rettificato concentrato, del valore di circa 4.000 euro.

V'è in atti formale denuncia-querela sporta il 29 aprile dal socio della cantina vinicola P.L. che aveva riconosciuto i contenitori con il mosto trafugato (che aveva finanche assaggiato per verificarne la natura) di cui aveva indicato il valore.

Inoltre, va evidenziato che entrambi gli imputati, nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2017, interrogati dal giudice, avevano ammesso di aver prelevato il mosto, che il M., in particolare, intendeva utilizzare per produrre "del vino particolare". Entrambi hanno dichiarato di essere dipendenti di fiducia della cantina da diversi anni con funzioni di carico e scarico e di poter accedere all'interno "suonando al campanello dove o c'era il guardiano oppure la madre".

Pertanto, non è assolutamente credibile quanto sostenuto nell'atto di appello del M., secondo cui costui, addossando ogni responsabilità sul complice, fosse addirittura inconsapevole del contenuto delle due cisterne, laddove al contrario il predetto imputato ha ammesso nel giudizio di primo grado di aver consapevolmente e volontariamente prelevato il mosto perché intendeva utilizzarlo per produrre del "vino particolare".

Ed infatti, il mosto rettificato concentrato è un prodotto sottoposto a rigidi controlli qualitativi, utilizzato per l'arricchimento dei mosti e vini in fermentazione e per la dolcificazione di vini nuovi. Il suo impiego permette pertanto l'aumento di qualità e di gusto dei mosti e dei vini nuovi ancora in fermentazione nel periodo vendemmiale, e la dolcificazione nella elaborazione di vini e di vini frizzanti.

Ciò chiarito, va osservato che la condotta posta in essere non possa essere sussunta nella fattispecie dell'appropriazione indebita e ciò proprio alla luce delle dichiarazioni dei due imputati, i quali hanno affermato di svolgere funzioni di carico e scarico delle pedane, che potevano trasportare vuote, senza che fossero autorizzati al prelevamento delle cisterne piene; inoltre, per accedere alla cantina avevano necessità, di essere introdotti dal custode o dalla madre di costui, ciò che esclude del tutto che avessero un autonomo potere di disporre del mosto e dei relativi contenitori siti all'interno della cantina. Ed infatti l'accesso alla cantina era vigilato dal custode e subordinato al rispetto delle istruzioni e delle direttive impartite nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Qualificazione in furto tentato

Fondato è il motivo di appello relativo alla qualificazione come tentata della condotta contestata.

Utile per giungere a tale affermazione si appalesa proprio il verbale di arresto del 29 Aprile dei carabinieri della Stazione di Orta Nova, nella cui premessa si riporta che, nella serata del 28 Aprile 2017, per vie brevi, il socio della cantina V. srl di O. N., L.P., rappresentava loro di aver notato da qualche tempo ammanchi di materiale per la lavorazione del vino e del mosto.

A fronte di tale segnalazione i carabinieri, insieme al predetto L., si recavano all'interno della cantina vinicola, fotografando i materiali utilizzati per la lavorazione del vino, tra cui anche un grosso contenitore da 1000 litri pieno di mosto rettificato concentrato.

Di seguito, nelle prime ore del mattino espletavano un servizio di osservazione e controllo verificando, verso le 05:00, l'ingresso nella cantina dei due dipendenti, che venivano continuamente monitorati fin dal momento in cui si portavano sul retro della cantina, scendevano dal furgone, prelevavano il muletto con cui caricavano delle pedane vuote e due grossi contenitori bianchi, e venivano bloccati senza soluzione di continuità nel momento in cui stavano per uscire dalla cantina.

E' , pertanto, incontestabile che i due siano stati costantemente sotto controllo in tutte le fasi della loro condotta e che la res furtiva non è mai entrata nella autonoma disponibilità dei due infedeli dipendenti, avendo la p.g., all'uopo appostata, la possibilità di interrompere la condotta criminosa in qualsiasi momento, ciò che aveva fatto nel momento in cui gli imputati cercavano di uscire dal luogo ove avevano trafugato il mosto.

La giurisprudenza della Suprema Corte afferma in proposito che "In tema di furto, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti del "reo" (nella specie, attraverso sistemi di localizzazione satellitare e servizi di osservazione protrattisi per giorni) e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell'obbligo derivante dall'art. 55 cod. proc. pen., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori. (In motivazione la Corte ha precisato che è configurabile, invece, la fattispecie consumata quando l'intervento delle forze dell'ordine è del tutto casuale, estemporaneo o sopravvenuto, tale da non poter impedire 1 'impossessamento della "res").

Nella specie, l'intervento dei carabinieri non era stato affatto casuale, ma preordinato, e i militari erano rimasti appostati ad osservare la scena per tutta la durata della condotta.

Sussiste, inoltre, l'aggravante contestata, essendo gli imputati dipendenti da anni della cantina.

Non ravvisabilità della particolare tenuità del fatto

Ebbene, alla luce della ricostruzione della vicenda operata in sentenza e degli atti del fascicolo, la condotta ed il danno non possono affatto ritenersi di particolare tenuità, nonostante l'incensuratezza dei due prevenuti e la non abitualità, se solo si consideri la gravità dell'approfittamento della situazione e dell'abuso di prestazioni d'opera ed il pesante tradimento del rapporto di fiducia, nonché il valore, pari a 4000 euro, del mosto che avevano tentato di sottrarre, a nulla rilevando che la refurtiva sia stata immediatamente restituita, non certo per volontà degli autori del fatto.

Determinazione della pena

Le concrete modalità della condotta, posta in essere approfittando della posizione di dipendenti e delle circostanze di tempo (quando ancora non era presente altro personale nella cantina), non appaiono tali da far ritenere gli imputati meritevoli di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata.

Peraltro, la pena inflitta dal primo giudice per il furto consumato appare contenuta ed equilibrata, ed ha certamente tenuto conto dell'incensuratezza dei due, sicché è suscettibile di rideterminazione, solo in funzione del riconoscimento del tentativo, nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 100 di multa ciascuno (partendo dalla pena base di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa, ridotta a mesi 3 di reclusione ed Euro 150 per il tentativo, diminuita di un terzo per la scelta del rito).

Va dato atto che la difesa di M., all'udienza, ha verbalmente rinunciato alla conversione in pena pecuniaria, in quanto detta sanzione sostitutiva non sarebbe stata, come per legge, suscettibile di sospensione.

Va confermata nel resto l'appellata sentenza.

Il notevole concomitante carico giudiziario impone l'indicazione del termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.

 

P.Q.M.
 

Letti gli art. 521 e 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 11.5.2017 dal Tribunale in composizione monocratica di Foggia nei confronti di C.M. e M.R., appellata dagli imputati, riqualificato il delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 56, 110, 624 e 61 n. 11 c.p. ridetermina la pena inflitta, con la riduzione del rito, nella misura di mesi 2 di reclusione ed Euro 100 di multa ciascuno.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Letto l'art. 544 co. 3 c.p.p., indica il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione della sentenza.



 

Così deciso in Bari, il 4 aprile 2023.