Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 13-07-2005
Numero provvedimento: 31514
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesito – procedure di controllo dei vini leggermente frizzanti o vivaci (sovrappressione inferiore a 1 bar) per i quali è autorizzata - nel decreto prefettizio ex art. 20 del Dpr. n. 162/65 - la rifermentazione in bottiglia o autoclave.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesta Associazione ha chiesto se gli adempimenti previsti dall’art. 7 del D.m. 29 luglio 2004 (disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti) possano essere estesi anche ai vini leggermente frizzanti o vivaci in luogo di quelli previsti dalla disposizione richiamata in oggetto.

Al riguardo, si conviene con quanto esposto da codesta Associazione, in conasiderazione del fatto che non sussistano sostanziali differenze né tra le tecnologie impiegate né tra i controlli da effettuare.

Pertanto, si fa presente a codesti Uffici che - per la produzione dei vini in argomento - può essere prevista, nella proposta formulata ai sensi della disposizione richiamata in oggetto, l’autorizzazione ad effettuare la pratica della fermentazione e rifermentazione a condizione che siano posti in essere, anche in alternativa a quelli fino ad oggi stabiliti, gli adempimenti previsti ai sensi del citato art. 7 del D.m. 29 luglio 2004.