Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 22-11-2023
Numero provvedimento: 17352
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Sussistenza di debito iscritto da Agea a carico di un Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC - Recupero mediante automatica compensazione dell'importo dovuto per la domanda di pagamento PSR 2014/2020 misura 3.2.1. con il presunto credito di pari importo asseritamente vantato dall'Agea a valere sulla diversa misura OCM promozione dei vini sul mercato dei Paesi terzi campagna 2016/2017 - Determinazione della giurisdizione sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

 

SENTENZA

 

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13105 del 2023, proposto da


Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini D.O.C. Cirò e Melissa, quale soggetto mandatario dell’Associazione Temporanea di Imprese denominata Vini di Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia e domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 63;


contro

 

Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Arcea – Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;



per l'annullamento,


previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento Agea prot. n. 0062419 datato 11 agosto 2023 con il quale è stato disposto il recupero mediante automatica compensazione dell'importo di € 67.610,56, dovuto per la domanda di pagamento PSR 2014/2020 misura 3.2.1. con il presunto credito di pari importo asseritamente vantato dall'Agea a valere sulla diversa misura OCM promozione dei vini sul mercato dei Paesi terzi campagna 2016/2017;

- della nota del 7 agosto 2023 prot. 0007612 e dei relativi allegati con la quale l'Arcea ha comunicato la sussistenza di un debito iscritto da Agea a carico del Consorzio;

- nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2023 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


 

Premesso che:

- con ricorso notificato il 2.10.2023 e depositato il 6.10.2023, la parte ricorrente ha contestato gli atti in epigrafe, prospettando l’insussistenza dei presupposti per il recupero dell’indebito effettuato dall’Agea, atteso che l’Agenzia avrebbe erroneamente ritenuto di poter compensare il credito dell’ATI “Vini di Calabria” con il debito di un soggetto del tutto distinto, qual è il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini D.O.C. Cirò e Melissa, facente parte dell’ATI predetta in qualità di mandatario;

- alla camera di consiglio del 6.11.2023, il Collegio ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione;

- concessi i termini a difesa richiesti dal difensore della parte ricorrente, alla camera di consiglio del 20.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso sulla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;



Considerato che:

- costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui “la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati” (tra le tante, v. Cass., Sez. Un., 22.9.2022, n. 27748);

- nel caso di specie, l’ATI ricorrente non contesta le vicende amministrative relative ai rapporti da cui originano il credito e il debito posti dall’Agea in compensazione, bensì si oppone all’azione di recupero da parte dell’Agenzia deducendo di essere estranea al controcredito vantato dall’amministrazione, che sarebbe invero imputabile al Consorzio e ad altre imprese, e non all’ATI;

- la pretesa dedotta in giudizio, dunque, non si correla in alcun modo all’esercizio del potere amministrativo, ma postula una pronuncia circa l’esatta individuazione del soggetto debitore, e dunque sull’effettiva sussistenza del requisito di reciprocità necessario ai fini della compensazione ex art. 1241 c.c.;

- in proposito, è stato chiarito che la situazione giuridica del destinatario di un contributo pubblico, già riconosciuto come dovuto dall’amministrazione, non assume la natura di interesse legittimo a fronte della “successiva ripetizione della somma tramite compensazione con un controcredito”, trattandosi di “uno strumento di diritto civile, privo dei caratteri di discrezionalità ed esecutorietà propri del provvedimento amministrativo” (Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21944);

- né la pretesa può mutare natura per la circostanza, particolarmente valorizzata dalla parte ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza camerale, che in relazione alla vicenda debitoria riferita al Consorzio “alcun rapporto giuridico […] possa dirsi validamente costituito tra la ricorrente e l’Ag.e.a.”, trattandosi per l’appunto della deduzione di un difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio (o, comunque, di irresponsabilità per le condotte del Consorzio e di altre imprese), in relazione al quale l’Agea non esercita alcun potere autoritativo;

Ritenuto, pertanto, che:

- il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, atteso che la controversia è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto secondo le condizioni ed entro i termini perentori di cui all’art. 11 c.p.a.;

- le spese di lite devono essere compensate, in ragione delle peculiari questioni sottese all’esame del Collegio, contrassegnate da profili di novità;



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.
 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

 

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Annalisa Tricarico, Referendario

Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore