Designazione “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per le indicazioni geografiche “Grappa friulana/ Grappa del Friuli”, “Williams friulano/ Williams del Friuli”, “Kirsch Friulano/ Kirschwasser Friulano”, “Sliwovitz del Friuli- Venezia Giulia”, “Grappa siciliana/ Grappa di Sicilia”, “Nocino di Modena”, registrate in ambito Unione europea.
(Decreto 23/11/2023, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;
Visto il decreto 31 luglio 2014, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 185 dell’11 agosto 2014 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione delle schede tecniche delle indicazioni “Williams friulano/ Williams del Friuli”, “Kirsch Friulano/ Kirschwasser Friulano”, “Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia” ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;
Visto il decreto 24 novembre 2014, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 280 del 2 dicembre 2014 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Grappa friulana/ Grappa del Friuli” ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;
Visto il decreto 11 febbraio 2015, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 44 del 23 febbraio 2015 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Grappa siciliana/ Grappa di Sicilia” ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;
Visto il decreto 10 giugno 2014, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 138 del 17 giugno 2014, così come modificato dal decreto 8 giugno 2016, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 139 del 16 giugno 2016, con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Nocino di Modena” ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;
Visto l’avviso della Commissione europea recante informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose pubblicato nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2019 con la quale la Commissione ha dichiarato concluso l’esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate alla commissione secondo l’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008 e riporta in allegato “Grappa friulana/ Grappa del Friuli”, “Williams friulano/ Williams del Friuli”, “Kirsch Friulano/ Kirschwasser Friulano”, “Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia”, “Grappa siciliana/ Grappa di Sicilia”, “Nocino di Modena” tra le bevande spiritose che sono risultate conformi ai requisiti di cui all’art. 15 paragrafo 1 del regolamento n.110/2008;
Visti gli articoli 38 e 43 del predetto regolamento (UE) 2019/787 relativi alla verifica del rispetto del disciplinare e controlli sulle bevande spiritose;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo;
Visto il decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010 recante le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed in particolare l’art. 7 relativo alle verifiche e ai controlli;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2023, recante il sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto dipartimentale del 12 marzo 2015, n. 271, recante le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Viste le note del 28 marzo 2022 e del 5 aprile, acquisite al protocollo dell’Amministrazione n. 142805 e n. 143893 del 29 marzo 2022 e n. 157017 del 6 aprile 2022, con le quali la Federazione italiana industriali produttori esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti e affini – Federvini ha designato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale organismo di controllo delle indicazioni geografiche “Grappa siciliana/ Grappa di Sicilia”, “Grappa friulana/ Grappa del Friuli”, “Williams friulano/ Williams del Friuli”, “Kirsch Friulano/ Kirschwasser Friulano”, “Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia”, “Nocino di Modena”, ai sensi del citato art. 38 del predetto Reg. (UE) n. 2019/787 e art. 7 del decreto ministeriale 5195 del 13 maggio 2010;
Considerato che con le note del 16 giugno 2023, 18 agosto 2023 e, infine, del 17 novembre 2023 l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo e il tariffario rispettivamente per le indicazioni geografiche “Nocino di Modena”, “Grappa friulana/ Grappa del Friuli”, “Williams friulano/ Williams del Friuli”, “Kirsch Friulano/ Kirschwasser Friulano”, “Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia”, “Grappa siciliana/ Grappa di Sicilia” alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per le indicazioni geografiche “Grappa friulana/ Grappa del Friuli”, “Williams friulano/ Williams del Friuli”, “Kirsch Friulano/ Kirschwasser Friulano”, “Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia”, “Grappa siciliana/ Grappa di Sicilia”, “Nocino di Modena”;
DECRETA
Articolo 1
(Designazione)
L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” con sede a Roma, in via Mario Carucci n. 71, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 43 del regolamento (UE) 2019/787, per le indicazioni geografiche stabilite “Grappa friulana/ Grappa del Friuli”, “Williams friulano/ Williams del Friuli”, “Kirsch Friulano/ Kirschwasser Friulano”, “Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia”, “Grappa siciliana/ Grappa di Sicilia”, “Nocino di Modena”, registrate nell’Unione europea ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.
Articolo 2
(Approvazione dei piani dei Controlli e tariffari)
I piani dei controlli e i tariffari relativi alle indicazioni geografiche “Grappa friulana/ Grappa del Friuli”, “Williams friulano/ Williams del Friuli”, “Kirsch Friulano/ Kirschwasser Friulano”, “Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia”, “Grappa siciliana/ Grappa di Sicilia”, “Nocino di Modena” presentate dall’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto designato)
1. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale n. 5195 del 13 maggio 2010, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui al medesimo articolo, o l’autorità pubblica da designare.
Articolo 5
(Vigilanza)
L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi degli articoli 38 e 43 del regolamento UE 2019/787 e dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 1, ai sensi dell’art. 33 del regolamento UE 2017/625.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Roberto Tomasello
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. N. 82/2005 (CAD)