Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
(Regolamento (UE) 22/11/2023, n. 2023/2607, pubblicato in G.U.U.E. 23 novembre 2023, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione contiene errori tecnici che incidono sul contenuto delle disposizioni in questione. Gli errori consistono in omissioni e in rimandi errati o assenti.
(2) Gli errori incidono sulle condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato a norma degli articoli 1, 6, 11, 14, 17, 27, 28, 34 e 48 del regolamento (UE) 2022/2472, così come sull’ambito di applicazione del termine definito all’articolo 2, punto 2), del medesimo regolamento. È pertanto opportuno rettificare tali disposizioni nella misura necessaria per mantenere la possibilità di esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato interessati, come inizialmente previsto dalla Commissione.
(3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2472,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2022/2472 è così rettificato:
(1) all’articolo 1, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera d);»;
(2) all’articolo 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2) «eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»: condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che distruggano, nel caso dell’agricoltura, più del 30 % della produzione media calcolata sulla base del precedente triennio o quadriennio o della produzione media calcolata sui cinque anni o otto precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso; nel caso delle foreste, più del 20 % del potenziale forestale;»;
(3) all’articolo 6, il paragrafo 5, lettera f), è sostituito dal seguente:
«f) aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettere c), d), e) e f), e all’articolo 28, paragrafo 3, lettera d)»;
(4) all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli aiuti a favore dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD di cui agli articoli 40 e 61.»;
(5) all’articolo 14, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento. Gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e sono pertanto disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l’intero settore della produzione vegetale o della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.»;
(6) all’articolo 17, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione e nazionali in vigore.»
(7) all’articolo 27, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) 75 % dei costi connessi alla distruzione di cui al paragrafo 2, lettera d);
c) 100 % dei costi amministrativi di cui al paragrafo 2, lettera a), e dei costi connessi alla rimozione e alla distruzione di cui al paragrafo 2, lettere c), e), e f).»;
(8) l’articolo 28 è così rettificato:
a) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’assicurazione o il contributo al fondo di mutualizzazione sono destinati a coprire le perdite causate da uno dei seguenti elementi:»;
b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L’assicurazione o il contributo al fondo di mutualizzazione:»;
(9) all’articolo 34, il paragrafo 8 è soppresso;
(10) all’articolo 48, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli aiuti sono limitati al 100 % dei costi ammissibili e non superano 200 000 EUR per impresa in un periodo di tre anni.»;
(11) nell’allegato II, la parte II è sostituita dalla seguente:
«PARTE II
da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell’articolo 11
Indicare in base a quale disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria nel settore agricolo (ABER) viene data attuazione alla misura di aiuto.
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Obiettivi principali (Sono possibili più obiettivi; in questo caso indicarli tutti)] |
Intensità massima dell’aiuto in % |
Importo massimo dell’aiuto in valuta nazionale (importo intero) |
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☐ Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 14) |
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☐ Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (articolo 15) |
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☐ Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (articolo 16) |
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☐ Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 17) |
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☐ Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento per attività agricole (articolo 18) |
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☐ Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (articolo 19) |
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☐ Aiuti per l’adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (articolo 20) |
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☐ Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (articolo 21) |
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☐ Aiuti per servizi di consulenza (articolo 22) |
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☐ Aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola (articolo 23) |
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☐ Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 24) |
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☐ Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (articolo 25) |
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Tipo di evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale: |
Precisare: |
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Data in cui si è verificato l’evento: |
dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa |
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☐ Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali (articolo 26) |
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☐ Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti (articolo 27) |
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☐ Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione (articolo 28) |
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☐ Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti (articolo 29) |
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☐ Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell’agricoltura (articolo 30) |
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☐ Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali (articolo 31) |
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☐ Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (articolo 32) |
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☐ Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 (articolo 33) |
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☐ Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali (articolo 34) |
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☐ Aiuti per l’agricoltura biologica (articolo 35) |
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☐ Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste (articolo 36) |
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☐ Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (articolo 37) |
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Tipo di calamità naturale: |
Precisare: |
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Data in cui si è verificata la calamità naturale: |
dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa |
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☐ Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (articolo 38) |
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☐ Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI (articolo 39) |
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☐ Aiuti alla forestazione e all’imboschimento (articolo 41) |
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☐ Aiuti ai sistemi agroforestali (articolo 42) |
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☐ Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (articolo 43) |
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☐ Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 44) |
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☐ Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 45) |
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☐ Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (articolo 46) |
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☐ Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (articolo 47) |
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☐ Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (articolo 48) |
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☐ Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale (articolo 49) |
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☐ Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 50) |
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☐ Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (articolo 51) |
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☐ Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (articolo 52) |
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☐ Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (articolo 53) |
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☐ Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (articolo 54) |
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☐ Aiuti per i servizi di base e le infrastrutture nelle zone rurali (articolo 55) |
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☐ Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (articolo 56) |
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☐ Aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (articolo 57) |
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☐ Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità (articolo 58) |
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☐ Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (articolo 59) |
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☐ Aiuti per progetti CLLD (articolo 60)» |
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN