Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.
(Comunicazione 20/11/2023, pubblicata in G.U.U.E. 21 novembre 2023, n. C)
(C/2023/1188)
1. INTRODUZIONE
1. Il 9 marzo 2023 la Commissione ha adottato la comunicazione sul quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina ("quadro temporaneo di crisi e transizione") (1).
2. Nel quadro temporaneo di crisi e transizione la Commissione ha ritenuto che l'aggressione della Russia contro l'Ucraina e le sue ripercussioni dirette ed indirette, tra cui le sanzioni imposte dall'Unione europea (UE) o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, avessero creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime e beni primari. Tali ripercussioni, considerate nel loro insieme, hanno causato un grave turbamento dell'economia in numerosi settori economici di tutti gli Stati membri. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire i criteri per la valutazione delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio a questo grave turbamento adottando interventi eccezionali descritti nel quadro temporaneo di crisi e transizione.
3. Sebbene l'aggressione della Russia contro l'Ucraina sia ancora in corso, nel suo complesso la situazione economica nell'Unione si è dimostrata resiliente ai forti shock subiti. Tuttavia, nelle previsioni d'autunno (2), la Commissione osserva che l'economia dell'UE ha perso slancio ed è cresciuta di poco nei primi tre trimestri del 2023. La crescita economica è meno forte di quella indicata nelle previsioni d'estate e addirittura inferiore a quanto annunciato nelle previsioni di primavera. Per il 2024 si continua a prevedere una crescita del PIL dell'UE, che però rimane al di sotto del suo potenziale ed è inferiore alle previsioni d'estate. La situazione generale dei mercati dell'energia è migliorata dal 2022, i prezzi del gas e dell'elettricità sono scesi e il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento è diminuito, anche grazie alle molteplici iniziative messe in atto dall'Unione per combattere la crisi energetica.
4. Sebbene persistano rischi di carattere generale per l'approvvigionamento energetico, la Commissione ritiene che le misure eccezionali stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE per porre rimedio a un grave turbamento possano essere gradualmente eliminate, anche in considerazione del rischio di distorsioni derivanti da tali misure eccezionali. In particolare, la Commissione ha deciso di non modificare l'eliminazione graduale delle sezioni 2.2, 2.3 e 2.7 del quadro temporaneo di crisi e transizione, che scadrà il 31 dicembre 2023.
5. Tuttavia, secondo le previsioni d'autunno, l'attuale crisi continua a comportare rischi e rimane una fonte di incertezza. Ciò vale in particolare per l'evoluzione dell'approvvigionamento energetico e l'andamento dei prezzi durante il periodo del riscaldamento invernale, tenuto conto della persistente vulnerabilità dei mercati dell'energia. Anche i recenti episodi di volatilità dei mercati, ad esempio a seguito degli sviluppi in Medio Oriente e delle possibili conseguenze per i mercati mondiali dell'energia, indicano che i mercati sono ancora fragili e che il timore di scarsità può suscitare forti reazioni con gravi ripercussioni sui prezzi. Per consentire agli Stati membri di mantenere le misure di sostegno esistenti durante il periodo invernale in modo da far fronte a questi rischi specifici e alle loro conseguenze per le economie degli Stati membri, la Commissione ha deciso di rinviare al 30 giugno 2024 l'eliminazione graduale delle sezioni 2.1 e 2.4 del quadro temporaneo di crisi e transizione, al fine di fornire le garanzie e il tempo indispensabili per l'attuazione, a livello amministrativo, delle misure necessarie. A seguito di tale proroga gli importi massimi di aiuto di cui alla sezione 2.1 saranno proporzionalmente aumentati per coprire nello specifico il periodo del riscaldamento invernale. Gli Stati membri potranno così, nell'attuale periodo di accresciuta incertezza e volatilità del mercato, essere pronti a fornire rapidamente aiuto alle imprese colpite, se necessario, e assicurare un'attuazione efficace.
6. Sebbene la Commissione ritenga che possa essere necessaria una proroga dei regimi esistenti, in generale non dovrebbe esservi bisogno di misure di sostegno completamente nuove per coprire il periodo che termina il 30 giugno 2024. Se gli Stati membri riscontrano tuttavia la necessità di ulteriori regimi di aiuto a norma delle sezioni 2.1 e/o 2.4 del quadro temporaneo di crisi e transizione, la Commissione presterà particolare attenzione ai requisiti esistenti stabiliti nelle suddette sezioni, compreso il punto 61, lettera d), che impone allo Stato membro interessato di fornire una giustificazione del fatto che l'aiuto andrà a beneficio solo delle imprese colpite dalla crisi attuale.
7. La Commissione ritiene che non occorra rivedere le sezioni del quadro temporaneo di crisi e transizione volte a sostenere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette (ossia le sezioni 2.5, 2.6 e 2.8), la cui base è l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto esse rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2025. La presente modifica non riguarda pertanto le sezioni suddette.
2. MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO DI CRISI E TRANSIZIONE
8. Il punto 61, lettera a), è sostituito dal seguente:
"a. l'importo complessivo dell'aiuto non supera in alcun momento 2,25 milioni di EUR per impresa per Stato membro (*1). L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (*2), prestiti (*3) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale complessivo di 2,25 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
(*1) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione per verificare l'eventuale superamento del massimale applicabile."
(*2) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i)."
(*3) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g)." "
9. Il punto 61, lettera c), è sostituito dal seguente:
"c. gli aiuti sono concessi entro il 30 giugno 2024 (*4);
(*4) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2024." "
10. Il punto 62, lettera a), è sostituito dal seguente:
"a. l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento i 280 000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 335 000 EUR per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura; (*5) gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (*6), prestiti (*7) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il relativo massimale complessivo di 280 000 EUR o 335 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
(*5) Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma della presente sezione non saranno presi in considerazione per verificare l'eventuale superamento del massimale applicabile."
(*6) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i)."
(*7) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g)." "
11. Il punto 63 è sostituito dal seguente:
"(63) Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 61, lettera a), e al punto 62, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati, ad esempio la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il relativo massimale e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di EUR per impresa per Stato membro. Se un'impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 62, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 335 000 EUR per impresa per Stato membro."
12. Il punto 72, lettera a) è sostituito dal seguente:
"a. gli aiuti sono concessi entro il 30 giugno 2024 (*8);
(*8) A titolo di deroga, se gli aiuti sono concessi solo dopo una verifica ex post dei documenti giustificativi del beneficiario e lo Stato membro decide di non includere la possibilità di concedere un anticipo conformemente al punto 74, gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024, a condizione che sia rispettato il periodo ammissibile di cui al punto 72, lettera e)." "
13. Il punto 72, lettera b) è sostituito dal seguente:
"b. gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali (*9) e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie (*10), prestiti (*11) e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto applicabili. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
(*9) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2024."
(*10) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di garanzie a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 67, lettera i)."
(*11) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di prestiti a norma della presente sezione, si applicano le condizioni supplementari di cui al punto 70, lettera g)." "
14. Il punto 72, lettera c), è sostituito dal seguente:
"c. le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2024;"
15. al punto 72, lettera e), la definizione di "t" è sostituita dalla seguente:
"t è un determinato mese, o un periodo di diversi mesi consecutivi, tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2024 ("periodo ammissibile")"
16. È inserito il seguente punto 73, lettera e):
"e. per gli aiuti concessi a norma del punto 73, lettere a), b), c), e d), in relazione ai costi ammissibili sostenuti tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, l'EBITDA nel periodo ammissibile può essere calcolato in via eccezionale sulla base dell'anno civile che termina il 31 dicembre 2023."
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(1) Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).
(2) European Economic Forecast, Autumn 2023, European Economy Institutional Paper 258, disponibile alla pagina web: https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/4139ef72-9eb3-4fad-a116-ee87979f4d35_en?filename=ip258_en_0.pdf