Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti.
Il decreto deve intendersi non più applicabile con l’emanazione della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (art. 19), vedi circolare n. 1522 del 30 dicembre 2016.
Articolo 1.
Definizioni
1. Per «vino frizzante» si intende il prodotto definito all’allegato I n. 17 del regolamento n. 1493/99 comprendente, ai sensi del presente decreto, le seguenti categorie:
a) il vino frizzante generico che, ai sensi del disposto dell’allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1493/99, nella designazione e presentazione è definito «vino frizzante»;
b) il vino frizzante a indicazione geografica tipica che, ai sensi del disposto dell’allegato VII, sezione A, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1493/99, nella designazione e presentazione è definito «vino frizzante»;
c) il vino frizzante di qualità prodotto in regioni determinate che, ai sensi del disposto dell’allegato VII, sezione A, paragrafo
2, lettera c), del regolamento n. 1493/99, nella designazione e presentazione è indicato anche con la sigla «v.f.q.p.r.d.»; 2. Per «vino frizzante gassificato» si intende il prodotto definito all’allegato I, n. 18 del regolamento n. 1493/99.
Articolo 2.
Elaborazione (1)
1. Costituzione della partita. La partita destinata alla produzione delle sottoelencate categorie di prodotti può essere costituita, anche in modo congiunto da:
a) vino frizzante generico e vino frizzante gassificato: vini da tavola e/o prodotti atti a dare vino da tavola;
b) vino frizzante a indicazione geografica tipica: vini e/o prodotti atti a dare vino da tavola a indicazione geografica tipica, nei limiti stabiliti dai singoli disciplinari di produzione;
c) vino frizzante di qualità prodotto in regioni determinate: v.q.p.r.d. e/o prodotti atti a dare v.q.p.r.d., nei limiti stabiliti dai singoli disciplinari di produzione.
2. Presa di spuma. La presa di spuma o frizzantatura del «vino frizzante» può avvenire in bottiglia e in grandi recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita può essere utilizzato unicamente:
– mosto d’uva;
– mosto d’uva parzialmente fermentato;
– mosto concentrato;
– mosto concentrato rettificato;
– i prodotti di cui sopra anche in miscela tra loro.
L’aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificante, né come arricchimento.
L’aggiunta dei prodotti di cui sopra per la presa di spuma non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9% vol.
Fatte salve le misure più restrittive stabilite dai singoli disciplinari di produzione per i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate, il mosto d’uva, il mosto d’uva parzialmente fermentato e il mosto concentrato devono provenire dalla zona di produzione delle uve delimitate dai relativi disciplinari e per i vini frizzanti a indicazione geografica tipica almeno l’85% di tutti i componenti della partita, ivi compresi i prodotti utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma, devono pervenire dalla zona di produzione delle uve delimitate dai rispettivi disciplinari.
3. Dolcificazione. Le disposizioni in materia di dolcificazione, applicabili ai prodotti utilizzati nella costituzione della partita dei «vini frizzanti» e del «vino frizzante gassificato», sono quelle contenute nel regolamento n. 1493/99 e successive modificazioni e nei regolamenti d’applicazione, relative ai vini da tavola e ai v.q.p.r.d.
4. Gradazione dei componenti. Per i vini frizzanti di qualità prodotti in regione determinata e i vini frizzanti a indicazione geografica tipica le gradazioni minime e le caratteristiche dei componenti la partita sono quelle contenute nei relativi disciplinari di produzione.
Per la produzione del vino frizzante generico il titolo alcolometrico volumico totale della partita, nonché per i prodotti utilizzati nella costituzione della partita, non può essere inferiore a 9% vol.
Per la produzione del vino frizzante gassificato il titolo alcolometrico volumico totale della partita, nonché per i prodotti utilizzati nella costituzione della partita non può essere inferiore a 9% vol., ad eccezione per i prodotti utilizzati nella costituzione della partita provenienti dalla zona C I b) per i quali non può essere inferiore a 8% vol.
5. Pratiche e trattamenti enologici. Le pratiche e i trattamenti enologici che possono essere applicati ai «vini frizzanti» ed al «vino frizzante gassificato» di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono quelle elencate al n. 3 dell’allegato IV del regolamento n. 1493/99. Fatte salve le misure restrittive stabilite negli specifici disciplinari di produzione dei vini frizzanti di qualità prodotti in regione determinata e dei vini frizzanti a indicazione geografica tipica, nei locali dove si preparano i vini frizzanti, di cui all’art. 1, paragrafo 1 del presente decreto, ai sensi dell’allegato IV, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 3, lettera e) del citato regolamento n. 1493/99, è consentita la detenzione e l’utilizzazione di anidride carbonica detta altresì biossido di carbonio, di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un’atmosfera inerte e manipolare al riparo dall’aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita.
(1) Vedi circolare n. 372 dell’11 gennaio 2013.
Articolo 3.
Gradazioni minime al consumo
1. Il «vino frizzante» e il «vino frizzante gassificato» di cui all’art. 1 del regolamento devono presentare un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol. ed un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol.
2. Per i vini frizzanti di qualità prodotti in regione determinata e per i vini frizzanti a indicazione geografica tipica devono essere rispettate le eventuali regole disposte dai singoli disciplinari.
Articolo 4.
Sovrappressione
1. La sovrapressione dell’anidride carbonica endogena in soluzione del «vino frizzante» e la sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione totalmente o parzialmente aggiunta del «vino frizzante gassificato» di cui all’art. 1 del presente regolamento, contenuti in recipienti chiusi conservati a 20 °C, non può essere inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar.
2. Ai fini dell’attività di controllo e vigilanza da parte degli Organismi preposti nell’ambito degli stabilimenti di produzione e/o confezionamento, la determinazione di detta sovrapressione è effettuata al termine della preparazione del «vino frizzante» e del «vino frizzante gassificato» e prima che gli stessi, regolarmente, confezionati, siano estratti dallo stabilimento di elaborazione, mediante i metodi previsti dalla normativa comunitaria. Il valore della determinazione è dato dalla media dei risultati ottenuti dall’analisi di n. 4 esemplari di campione prelevati dalla stesa partita.
Articolo 5.
Designazione e presentazione
1. Tipo di prodotto. In applicazione all’art. 39, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 753/02, fatto salvo quanto previsto dai singoli disciplinari di produzione, possono essere indicati nell’etichettatura dei prodotti di cui all’art. 1 del presente regolamento i termini seguenti soltanto a condizione che il prodotto in causa abbia un tenore di zucchero residuo per i tipi:
a) «secco» da 0 a 15 g/l;
b) «semisecco» o «abboccato» da 12 a 35 g/l;
c) «amabile» da 30 a 50g/l;
d) «dolce» superiore a 45 g/l.
2. Le norme relative alla designazione e presentazione dei «vini frizzanti», dei v.f.q.p.r.d. e del «vino frizzante gassificato» sono contenute nell’allegato VII, sezione A, del regolamento n. 1493/99 e negli articolo 30, 39 e 40 del regolamento d’applicazione n. 753/03 e nel decreto ministeriale 3 luglio 2003.
3. La menzione «ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica» prevista per il «vino frizzante gassificato» dell’art. 38, del regolamento n. 753/02, nella designazione e presentazione del prodotto, è obbligatoria. Essa deve completare la dizione «vino frizzante gassificato» e deve essere riportata in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni di detta dizione.
4. La dicitura «rifermentazione in bottiglia» può essere usata nella designazione e presentazione dei v.f.q.p.r.d. e dei vini frizzanti ad indicazione geografica tipica per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.
Articolo 6.
Tipologia, capacità dei recipienti e dispositivi di chiusura
1. Fatte salve le prescrizioni o deroghe espressamente previste nei singoli disciplinari di produzione, per il confezionamento dei vini frizzanti, dei vini frizzanti ad I.G.T., dei v.f.q.p.r.d. e del vino frizzante gassificato, sono idonei i tipi di recipienti e le capacità previste dalla direttiva del Consiglio n. 106/75 del 19 dicembre 1974, del decreto legge n. 451 del 3 luglio 1976, del decreto ministeriale 19 ottobre 1982, del decreto ministeriale 16 dicembre 1991 e del decreto ministeriale 7 luglio 1993.
2. Dispositivi di chiusura. Per tutti i vini frizzanti disciplinati dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell’art. 23, comma 2, della legge n. 164/92. In particolare ai vini frizzanti ad I.G.T. e ai v.f.q.p.r.d. si applicano le prescrizioni contenute nei singoli disciplinari di produzione e le disposizioni e deroghe previste dal decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1999, e dai decreti ministeriali 26 febbraio 1994 e 10 maggio 1995.
Articolo 7.
Adempimenti delle ditte produttrici
1. Le ditte che intendono procedere all’elaborazione ovvero anche all’imbottigliamento del «vino frizzante» e del «vino frizzante gassificato» di cui all’art. 1, devono presentare, una tantum, una dichiarazione d’inizio attività: nel caso in cui le ditte intendano operare in più stabilimenti è redatta una dichiarazione per ciascuno degli stabilimenti.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve pervenire all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’esecuzione delle predette operazioni di produzione ovvero d’imbottigliamento o condizionamento, tramite posta ordinaria, telefax o posta elettronica.
3. Nella dichiarazione d’inizio attività devono essere indicati:
a) il nome o la ragione sociale della ditta, nonché l’indirizzo completo della sede;
b) il codice fiscale ovvero anche, la partita Iva;
c) l’indirizzo completo dello stabilimento in cui avverranno le operazioni produttive ovvero anche d’imbottigliamento o condizionamento;
d) l’attività che si intende effettuare (produzione, imbottigliamento o condizionamento ovvero produzione ed imbottigliamento o condizionamento).
4. In applicazione dell‘art. 17 del regolamento n. 884/01, le ditte che procedono alla produzione del «vino frizzante» e del «vino frizzante gassificato» di cui all’art. 1:
a) devono richiedere all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi la vidimazione di un apposito registro, ove devono essere annotate le operazioni di trasformazione;
b) devono annotare le operazioni di trasformazione in vino frizzante sul predetto registro, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione e, per quelle relative all’arricchimento, entro il giorno in cui viene effettuata l’operazione stessa, indicando, oltre agli elementi previsti dall’art. 14 del citato regolamento, il titolo alcolometrico volumico totale della partita avviata alla presa di spuma, il quantitativo ed il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la presa di spuma.
5. Le condizioni previste ai punti n. 1), 2) e 3) dell’ultimo comma dell’art. 20 del decreto del Presidente della repubblica n. 162/65 si intendono ottemperate purché, con riferimento al vino frizzante di cui all’art. 1, comma 1, siano stati tempestivamente effettuati gli adempimenti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono applicabili anche alle ditte che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano già operazioni di produzione ovvero anche di imbottigliamento o condizionamento dei vini di cui all’art. 1: le predette disposizioni si applicano a partire dalla campagna vitivinicola 2004/2005.